Immediatezza della contestazione disciplinare nel licenziamento per giusta causa

Fonte: MySolution

La Cassazione – con ordinanza del 13 settembre 2024, n. 24609 – ha ribadito che la contestazione disciplinare deve essere fatta dal datore di lavoro in connessione temporale immediata con l’evento: in tal senso, un ritardo immotivato qualificherebbe tale contestazione come tardiva.

Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che “il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, la cui “ratio” riflette l’esigenza dell’osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, non consente all’imprenditore – datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto”.

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