Le principali scadenze del periodo
1 aprile – Martedì
SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta
Attività – Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’impostacoincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.
Soggetti obbligati – Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.
Modalità – L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.
1 aprile – Martedì
SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta
Attività – Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’impostacoincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.
Soggetti obbligati – Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.
Modalità – Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e a euro 1.100.000,00.
Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.
Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.
1 aprile – Martedì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 marzo 2025.
Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:
- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
14 aprile – Lunedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
La scadenza originaria è il 13 aprile e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Versamento della seconda rata del II periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del tributo dovuto per il VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell’anno precedente.
Soggetti obbligati – Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.
Modalità – Il versamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24 esclusivamente in via telematica.
15 aprile – Martedì
COMUNICAZIONE – Comunicazione contanti superiori 10.000 euro
Attività – Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.
Soggetti obbligati – Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.
Modalità – La comunicazione va trasmessa per via telematica all’UIF.
15 aprile – Martedì
IVA – Fatturazione differita
Attività – Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di marzo e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione.
Modalità – Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 del decreto IVA) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto IVA).
15 aprile – Martedì
IVA – Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00
Attività – Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Modalità – Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;
mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:
- i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
- l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.
15 aprile – Martedì
IVA – Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive
Attività – Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.
Soggetti obbligati – Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.
Modalità – I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
La trasmissione avviene con modalità telematiche.
15 aprile – Martedì
SCRITTURE CONTABILI – Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili
Attività – Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese di marzo.
Soggetti obbligati – Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000.
Modalità – Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.
16 aprile – Mercoledì
ACCISE – Accise
Attività – Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di marzo.
Soggetti obbligati – I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:
- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;
e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa:
- il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.
Modalità – Versamento con il modello F24-Accise.
16 aprile – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese precedente in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.
Soggetti obbligati – Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.
16 aprile – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
Soggetti obbligati – Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:
Lavoro dipendente
- 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.
Lavoro autonomo
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.
Provvigioni
- 1040 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.
16 aprile – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui bonifici per ristrutturazione
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di marzo sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d’imposta.
Soggetti obbligati – Banche e Poste italiane.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.
16 aprile – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di febbraio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).
Soggetti obbligati – Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo:
- “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”;
- “1140 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari – Acconto”.
16 aprile – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di marzo in relazione a premi di risultato.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente”.
Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
- 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
- 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
- 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
- 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.
16 aprile – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su dividendi e utili
Attività – Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare precedente inerenti a:
- dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;
- dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires;
- dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d’investimento;
- dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).
Modalità – Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:
- 1035 – dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d’investimento;
- 1035 – dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires;
- 1035 – dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;
- 1036 – dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
16 aprile – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Addizionale stock options
Attività – Versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo “1001” in luogo del codice tributo “1033 – Addizionale operata dal sostituto d’imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options”.
Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
- 1601- denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia” in luogo del codice tributo “1054” utilizzabile fino al 31/12/2016;
- 1901 – denominato ”Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna” in luogo del codice tributo “1055” utilizzabile fino al 31/12/2016;
- 1920 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta” in luogo del codice tributo “1056” utilizzabile fino al 31/12/2016;
- 1301 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione” in luogo del codice tributo “1059”.
16 aprile – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese.
Soggetti obbligati – Condomini sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:
- 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
- 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.
16 aprile – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di febbraio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).
Soggetti obbligati – Banche, Sim e società fiduciarie.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.
16 aprile – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Addizionale comunale Irpef – Versamento rata
Attività – Versamento:
- della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta-Saldo”.
16 aprile – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Acconto quarta rata IRPEF – Persone fisiche titolari di partita IVA
Attività – Pagamento della quarta rata relativa al secondo o unico acconto di IRPEF per il 2024 dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF (Persone fisiche) da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro.
Soggetti obbligati – I contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro.
Modalità – Il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio 2025 in unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: “4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.
16 aprile – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte:
- sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente;
- su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente;
- contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici;
- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente;
- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni;
- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:
- 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
- 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
- 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
- 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
- 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
- 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
- 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
- 1706 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
- 1707 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni;
- 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;
- 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- 1048 – Ritenute su altre vincite e premi;
- 1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.
16 aprile – Mercoledì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online
Attività – Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a marzo relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.
Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.
La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.
Soggetti obbligati – Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.
Modalità – Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).
16 aprile – Mercoledì
IVA – Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili
Attività – Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di marzo.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6003 – Versamento Iva mensile-marzo”.
16 aprile – Mercoledì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Imposta sugli intrattenimenti
Attività – Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di marzo da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.
Soggetti obbligati – Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”.
16 aprile – Mercoledì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Tobin tax – Versamento
Attività – Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.
Soggetti obbligati – Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.
Modalità – Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”. Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:
- 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, L. n. 228/2012);
- 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, L. n. 228/2012);
- 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, L. n. 228/2012).
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.
16 aprile – Mercoledì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 gennaio 2025.
Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,39% (1/9 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:
- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
16 aprile – Mercoledì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 marzo 2025.
Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:
- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
L’Approfondimento
Locazioni brevi – Le novità in dichiarazione
Riguardo alla dichiarazione dei redditi 2025, in materia di locazioni brevi si registrano due importanti novità. In primo luogo, per la “cedolare secca” sugli affitti brevi si applica l’aliquota del 26%, ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Inoltre, è stato previsto l’obbligo di indicare il Codice Identificativo Nazionale (CIN) nella dichiarazione dei redditi e nella Certificazione Unica. |
Definizione di “affitti brevi”
Per contratti di locazione breve si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Rientrano in tale definizione anche:
- i contratti di sublocazione;
- i contratti di concessione in godimento dell’immobile stipulati dal comodatario,
- aventi durata non superiore a 30 giorni.
La disciplina si applica nel caso in cui:
- i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore, comodatario) e conduttore;
- in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell’immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata.
La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile, quali ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.
A partire dal 2021, il regime fiscale agevolato è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Cedolare secca sulle locazioni brevi
A partire dal 2024, sui redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni previste per il regime della “cedolare secca sugli affitti”, in caso di opzione per tale tipo di tassazione, con l’aliquota del 26%, ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Sublocazione di affitti brevi
Il regime fiscale di cui si discute si applica anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso, stipulati nelle medesime forme descritte, conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi.
Pertanto, in caso di immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni:
- il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso;
- il proprietario dell’immobile deve indicare nel quadro RB della dichiarazione dei Redditi la sola rendita catastale dell’immobile concesso in comodato gratuito.
Ritenuta d’acconto
Se i relativi contratti sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% a titolo d’acconto se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.
La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore.
La ritenuta è applicata sull’importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.
Nell’importo del corrispettivo lordo sono incluse anche:
- le somme corrisposte per le spese per servizi accessori eccetto il caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti;
- l’importo della provvigione dovuta all’intermediario se è trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto.
Gli intermediari che effettuano la ritenuta sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.
Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Il locatore ovvero il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva è tenuto a richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) qualora l’unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalità turistiche, nonché alle locazioni brevi (art. 4, D.L. n. 50/2017) e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 13-ter, D.L. n. 145/2023).
Dal 2025 (art. 1, comma 78, legge n. 207/2024) il CIN va obbligatoriamente inserito nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica.
Il medesimo codice identificativo va indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare (art. 4, comma 4, D.L. n. 50/2017).
Il CIN si richiede tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it con SPID o CIE.
Il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, è punito con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o in locazione breve, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera, ha l’obbligo di esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché di indicare lo stesso in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale sia stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Tali soggetti sono tenuti ad osservare gli obblighi derivanti dalle norme di PS (registrazione dei clienti mediante documento d’identità e comunicazione dei dati alla questura).
I soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve, ovvero della struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera.