Ravvedimento 2018-2022 CPB: l’imposta sostitutiva da versare

Fonte: Gazzetta Ufficiale

L’art. 2-quater del D.L. n. 113/2024, introdotto durante l’esame al Senato, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP.

L’articolo indica:

  • il metodo di determinazione della base imponibile
  • nonché delle aliquote delle imposte sostitutive (commi da 2 a 6);
  • specifica che l’imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro (comma 7);
  • specifica le modalità di versamento e alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio (commi da 8 a 12);
  • indica il periodo di imposta di riferimento (comma 13);
  • stabilisce delle proroghe per i termini di decadenza dell’accertamento (comma 14);
  • rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente art. (comma 15);
  • reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo e indica le fonti di copertura finanziaria (comma 16).

In particolare, il comma 1 prevede che i soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024 al CPB, possono adottare il regime di ravvedimentoversando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP.

Base imponibile dell’imposta sostitutiva – La base imponibile della sostitutiva è pari alla differenza tra:

  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità
  • e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
    • 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
    • 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
    • 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
    • 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
    • 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
    • 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

La base imponibile dell’IRAP è invece pari alla differenza tra:

  • il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità
  • e il valore dello stesso incrementato nella misura vista sopra.

Le aliquote – Le aliquote con cui, per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sono:

  • 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

L’aliquota, per le annualità 2018, 2019 e 2022, per l’IRAP è pari al 3,9 per cento.

Vengono ridotte del 30 per cento, in considerazione della pandemia da COVID-19, e per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, le imposte sostitutive.

In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva – Va versata in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non è possibile il rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di PVC o schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.

Eseguito il versamento in unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo:

  • di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973,
  • nonché quelle di cui all’art. 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972,

non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

  • intervenuta decadenza dal CPB ex art. 22 del D.Lgs. n. 13/2024;
  • applicazione nei confronti dei soggetti di una misura cautelare, personale o reale, o notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4, 10 bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell’art. 2621 del Codice civile e degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
  • mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/08/09/24G00136/SG

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