Società di persone: nuovo obbligo (chiesto dall’UE) di pubblicazione dei bilanci

Si tratta di una proposta di direttiva del parlamento Ue quella che chiamerebbe tutte le società di persone di tipo commerciale all’obbligo di redigere e pubblicare il bilancio presso il Registro delle imprese.

Le società di persone che svolgono attività commerciale (sas e snc) saranno tenute a pubblicare i loro bilanci al registro delle imprese competente. L’obiettivo è l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto. Dall’adempimento rimarranno escluse solo le società semplici. Gli Stati membri dovranno recepire tale obbligo entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva e renderlo operativo entro 30 mesi (articolo 3).

Probabilmente si assisterà a una trasformazione regressiva per molte realtà. Una lievitazione degli onorari richiesti dai consulenti per la gestione di società personali e una gestione contabile di tipo ordinario (probabilmente) che non sarà di facile gestione

Gli obiettivi della Direttiva sono quelli di migliorare la trasparenza e la fiducia nel contesto imprenditoriale, sviluppare servizi pubblici transfrontalieri più digitalizzati e connessi per le società, agevolare l’espansione transfrontaliera per le PMI ed aumentare la quantità e l’affidabilità dei dati sulle società nei Registri delle imprese.

In tale contesto, quindi, secondo il nuovo articolo 14-bis introdotto, le società di persone dovranno pubblicare le seguenti informazioni:

  1. la denominazione della società di persone;
  2. la forma giuridica della società di persone;
  3. la sede sociale della società di persone e lo Stato membro in cui essa è registrata;
  4. la modifica della sede sociale della società di persone;
  5. il numero di registrazione della società di persone;
  6. l’importo totale dei conferimenti dei soci (partner);
  7. l’atto costitutivo e lo statuto se quest’ultimo forma oggetto di atto separato, se tali documenti sono richiesti dal diritto nazionale;
  8. le modifiche degli atti di cui alla lettera g), compresa la proroga della società di persone;
  9. dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell’atto modificato nella sua redazione aggiornata;
  10. le generalità dei soci che sono autorizzati a rappresentare la società di persone nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisino se i soci che sono autorizzati a rappresentare la società di persone possono agire da soli o sono tenuti ad agire congiuntamente;
  11. qualora diverse dalla lettera j), le generalità dei soci che rispondono illimitatamente e, nel caso delle società in accomandita, anche le generalità dei soci accomandanti;
  12. i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria;
  13. lo scioglimento della società di persone;
  14. la sentenza che dichiara la nullità della società di persone;
  15. le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;
  16. l’eventuale chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest’ultima produce effetti giuridici;
  17. la sede dell’amministrazione centrale della società di persone nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale;
  18. il centro di attività principale della società di persone nel caso in cui non si trovi nello Stato membro della sede sociale.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CONSIL%3AST_7953_2023_INIT

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