Eccedenze acconto imposta sostitutiva TFR: non serve il visto per la compensazione

Fonte: Agenzia delle Entrate

I sostituti di imposta possono utilizzare in compensazione, tramite F24, il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR utilizzando il codice tributo 1627 (o il codice 155E per il modello F24 EP). La compensazione non richiede né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l’apposizione del visto di conformità.

Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con una FAQ pubblicata sul proprio portale web.

Entro il 16 dicembre i sostituti d’imposta sono tenuti a versare l’imposta sostitutiva in acconto sulla rivalutazione del TFR accantonato dal datore di lavoro e rimasto in azienda, nonché su quello versato al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con almeno 50 dipendenti. La rivalutazione trova ragione nel fatto che il TFR si qualifica come retribuzione differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro (in tal senso ad esempio la Cass. ord. 13 febbraio 2023, n. 4360 ).

Le scadenze per il versamento dell’imposta sostitutiva sono le seguenti: per l’acconto il 16 dicembre di ogni anno; per il saldo il 16 febbraio dell’anno successivo.

Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno i termini di versamento restano invariati. Il versamento deve essere effettuato utilizzando l’F24 indicando i seguenti codici tributo: 1712 per l’acconto, 1713 per il saldo. I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente in F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi.

Veniamo ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Indicando, nel modello F24, il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP) è possibile utilizzare in compensazione il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.

L’Agenzia precisa che se le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP).

In ogni caso, tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e dunque non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l’apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione.

Si ricorda infine, che in caso di errata indicazione del codice tributo, può essere richiesta la correzione tramite il servizio telematico Civis.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/dichiarazioni-dei-sostituti-di-imposta-imprese

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