Incentivi ai dipendenti: se il ritardo è fisiologico la tassazione è ordinaria

Fonte: MySolution


Non si applica la tassazione separata bensì quella ordinaria agli incentivi erogati ai lavoratori dipendenti laddove il ritardo nell’erogazione sia fisiologico ossia conforme ai tempi tecnici previsti da analoghe procedure di pagamento adottate ordinariamente.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 227/2024 in materia di “incentivi corrisposti per attività svolte nei periodi di imposta antecedenti a quello di erogazione”.

In deroga al principio di onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente, l’art. 17 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR prevede l’applicazione della tassazione separata per emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, qualora il ritardo nel pagamento derivi da cause giuridiche sopravvenute (leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi) o da oggettive situazioni di fatto non dipendenti dalla volontà delle parti.

Secondo la prassi (cfr. circolare n. 55/E/2001, risoluzione n. 43/E/2004), la tassazione separata è applicabile nei seguenti casi:

  • cause giuridiche ossia ritardi dovuti a disposizioni normative, contratti collettivi o atti amministrativi, senza necessità di ulteriori indagini sul ritardo;
  • cause di fatto ossia ritardi legati a situazioni oggettive, per i quali è necessaria una verifica per accertare che il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi tecnici ordinari di erogazione.

A ogni modo, l’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogniqualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.

Da qui, secondo l’Agenzia delle Entrate, rispetto al caso specifico, valgono le indicazioni di seguito riportate.

Incentivi attività svolte nel 2021 erogati post contratto collettivo (causa giuridica)Tassazione separata, l’erogazione degli emolumenti avviene in un periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui gli emolumenti si riferiscono, per effetto del sopraggiungere di una causa giuridica (nel caso specifico il contratto collettivo stipulato nel 2021).
Incentivi relativi ad attività svolte dal 2021, erogati a partire da dicembre 2023 (ritardo fisiologico)Tassazione ordinaria, se il ritardo nell’erogazione risulta “fisiologico”, ossia conforme ai tempi tecnici previsti da analoghe procedure adottate ordinariamente. La risoluzione n. 151/E/2017 specifica che la tassazione separata non è giustificata quando gli emolumenti sono erogati con una tempistica costante e non immediatamente successiva alla maturazione.
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