Mancata equiparazione tra lavoro part-time e lavoro full- time alla luce del D.lgs n. 81/2015

Fonte: Juranews

In tema di raffronto tra lavoro part-time e lavoro full-time, si sostiene che la mancata equiparazione del trattamento del lavoro supplementare rispetto a quello previsto per il lavoro a tempo pieno sia in contrasto con il disposto degli artt. 7 e 6 co. 2 ult. capoverso del D.lgs n. 81/2015.

A tale quadro normativo deve aggiungersi anche la previsione contrattuale che ribadisce che il lavoro supplementare può essere svolto

“fino al raggiungimento del limite settimanale ed annuo del normale orario di lavoro” (art. 28 CCNL).

Nel caso di specie, si è rilevata la carenza del dato concreto in cui si sostanzia l’interesse ad agire.

Anche di recente questa Corte ha chiarito che l’interesse ad agire in giudizio deve essere concreto e attuale e richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore, senza che siano ammissibili questioni d’interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire (Cass. n. 12733/2024).

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