Fonte: MySolution
Le principali scadenze del periodo
1 giugno – Domenica
SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta
Attività – Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’impostacoincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.
Soggetti obbligati – Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti 2 periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.
Modalità – L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.
1 giugno – Domenica
SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta
Attività – Decorre, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’impostacoincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.
Soggetti obbligati – Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.
Modalità – Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.
Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.
Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.
3 giugno – Martedì
COMUNICAZIONE -Comunicazione periodica intermediari finanziari
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Termine ultimo per la Comunicazione, all’Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.
Soggetti obbligati – Operatori finanziari indicati all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.
Modalità – Trasmissione esclusivamente in via telematica.
3 giugno – Martedì
COMUNICAZIONE – Soggetti che effettuano operazioni in oro
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Termine ultimo per la presentazione all’Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 10.000,00.
Soggetti obbligati – I soggetti persone fisiche nell’esercizio d’impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l’estero, di importo superiore ad euro 10.000.
Modalità – Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.
3 giugno – Martedì
IMPOSTE INDIRETTE – Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Pagamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all’inizio del mese o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell’imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).
Soggetti obbligati – Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della cedolare secca di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.
Modalità – Il modello “F24 Elide” è l’unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
- 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
- 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
- 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
3 giugno – Martedì
IVA – Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell’imposta in relazione agli acquisti dichiarati.
Soggetti obbligati – Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d’imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).
Modalità – Presentazione telematica.
Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.
3 giugno – Martedì
IVA – Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Presentazione della dichiarazione e versamento dell’Iva dovuta per il mese di aprile per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
Soggetti obbligati – Gli operatori registrati al regime IOSS.
Modalità – La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all’Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l’opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:
- il numero di identificazione IVA attribuito per l’applicazione del regime;
- l’ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l’imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
- le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente. L’aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell’UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell’UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https: //ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;
- l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente.
L’imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale”:
- con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale IOSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento;
- nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
3 giugno – Martedì
COMUNICAZIONE – Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare.
Soggetti obbligati – Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.
Modalità – Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.
3 giugno – Martedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Tasse automobilistiche
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di aprile.
Soggetti obbligati – Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.
Modalità – Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l’apposito bollettino preintestato alla Regione (con l’indicazione del relativo numero di conto corrente).
3 giugno – Martedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile nonché di eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo.
Soggetti obbligati – Compagnie di assicurazione.
Modalità – Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.
3 giugno – Martedì
IMPOSTE INDIRETTE – Imposta di bollo su fatture elettroniche
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno.
Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 5.000 euro, è possibile eseguire il versamento entro il 30 settembre. Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre).
Soggetti obbligati – Soggetti obbligati all’emissione di fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo.
Modalità – Il pagamento può essere effettuato, tramite l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:
- “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”.
3 giugno – Martedì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 maggio 2025.
Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:
- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
3 giugno – Martedì
IMPOSTE DIRETTE – Rottamazione quater – Versamento rata
La scadenza originaria è il 31 maggio e slitta in quanto cade di sabato.
Attività – Termine per il versamento dell’ottava rata dell’importo dovuto per chi ha aderito alla c.d. rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione-quater).
Soggetti obbligati – Contribuenti che hanno chiesto di essere ammessi alla c.d. rottamazione-quater per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Modalità – Il pagamento delle somme dovute è effettuato alternativamente:
- in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
13 giugno – Venerdì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
Attività – Versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.
Il versamento riguarda la seconda rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del PREU dovuto per il I periodo contabile (gennaio-febbraio).
Soggetti obbligati – Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.
Modalità – Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: “5157-prelievo erariale unico ed interessi – III periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all’art. 110, c. 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6/09/2007)”.
15 giugno – Domenica
IVA – Fatturazione differita
Attività – Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di maggio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione.
Modalità – Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto IVA) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto IVA).
15 giugno – Domenica
IVA – Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00
Attività – Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente o prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Modalità – Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata; mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:
- i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
- l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.
15 giugno – Domenica
SCRITTURE CONTABILI – Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili
Attività – Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese precedente.
Soggetti obbligati – Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della Legge n. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000.
Modalità – Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.
16 giugno – Lunedì
COMUNICAZIONE – Comunicazione contanti superiori 10.000 euro
La scadenza originaria è il 15 giugno e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.
Soggetti obbligati – Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.
Modalità – La comunicazione va trasmessa per via telematica all’UIF.
16 giugno – Lunedì
DICHIARAZIONI – Assistenza fiscale – Mod. 730 – Trasmissione
La scadenza originaria è il 15 giugno e slitta in quanto cade di domenica.
Attività – Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate del modello 730 da parte dei sostituti d’imposta e dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati.
Modalità – Trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d’imposta e dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
Entro la stessa data, i sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio.
16 giugno – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese precedente in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.
Soggetti obbligati – Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.
16 giugno – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
Soggetti obbligati – Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:
Lavoro dipendente:
- 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.
Lavoro autonomo:
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.
Provvigioni:
- 1040 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.
16 giugno – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Addizionale regionale Irpef – Versamento rata
Attività – Versamento:
- della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef-sostituti d’imposta”.
16 giugno – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui bonifici per ristrutturazione
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta ai sensi dell’art. 25, D.L. n. 78/2010.
Soggetti obbligati – Banche e Poste italiane.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.
16 giugno – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di aprile (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).
Soggetti obbligati – Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.
16 giugno – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese precedente in relazione a premi di risultato.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente”.
Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
- 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
- 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
- 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
- 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.
16 giugno – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Addizionale stock options
Attività – Versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo “1001”.
Gli altri codici tributo utilizzabili in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
- 1601- denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia”;
- 1901 – denominato ”Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna”;
- 1920 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta”;
- 1301 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione”.
16 giugno – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese sui compensi percepiti da soggetti Irpef.
Soggetti obbligati – Condomini sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:
- 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
- 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.
16 giugno – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di aprile (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).
Soggetti obbligati – Banche, Sim e società fiduciarie.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.
16 giugno – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Addizionale comunale Irpef – Versamento rata
Attività – Versamento:
- della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3848 – Addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituti d’imposta-Saldo”.
16 giugno – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte:
- sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente;
- su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente;
- contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici;
- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente;
- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni;
- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:
- 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
- 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
- 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
- 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
- 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
- 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
- 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
- 1706 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
- 1707 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni;
- 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;
- 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- 1048 – Ritenute su altre vincite e premi;
- 1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.
16 giugno – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online
Attività – Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.
Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.
La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.
Soggetti obbligati – Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.
Modalità – Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).
16 giugno – Lunedì
IVA – Iva mensile – Liquidazione e versamento
Attività – Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di maggio.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6005 – Versamento Iva mensile-maggio”.
16 giugno – Lunedì
IVA – Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive
Attività – Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.
Soggetti obbligati – Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.
Modalità – I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
La trasmissione avviene con modalità telematiche.
16 giugno – Lunedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Imposta sugli intrattenimenti
Attività – Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di maggio da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.
Soggetti obbligati – Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”.
16 giugno – Lunedì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Tobin tax – Versamento
Attività – Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.
Soggetti obbligati – Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.
Modalità – Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”. Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:
- 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
- 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
- 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495 , legge n. 228/2012).
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.
16 giugno – Lunedì
TRIBUTI LOCALI – Imu – Versamento 1° rata
Attività – Termine ultimo per il versamento della prima rata (o unica soluzione) dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2025.
Soggetti obbligati – L’imposta è a carico del possessore (es: proprietari e titolari di diritti reali) di immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli), ad esclusione dell’abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. In particolare, il versamento riguarda tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse/esentate dal pagamento del tributo.
Modalità – Il versamento del tributo va effettuato alternativamente, mediante il modello F24 ovvero apposito bollettino di c/c postale. I codici da utilizzare per il pagamento mediante F24 sono i seguenti:
- 3912: Abitazione principale e relative pertinenze che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3914: Terreni;
- 3916: Aree fabbricabili;
- 3918: Altri fabbricati diversi dall’abitazione principale;
- 3925: Immobili ad uso produttivo, cat. D;
- 3930: Immobili ad uso produttivo, cat. D, incremento aliquota Comune.
Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.
16 giugno – Lunedì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 17 marzo 2025.
Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,39% (1/9 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:
- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
16 giugno – Lunedì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 maggio 2025.
Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:
- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
L’Approfondimento
Versamento IMU – Calcolo e versamento della prima rata
Entro il 16 giugno 2025 va versata la prima rata dell’IMU 2025 pari all’imposta dovuta per il primo semestre. Le aliquote da utilizzare sono quelle che risultano dalle delibere approvate dai comuni e disponibili sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel caso in cui le aliquote 2025 non risultino approvate, si devono utilizzare le aliquote e le detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente. |
Soggetti obbligati
Sono tenuti al versamento dell’IMU i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
È altresì soggetto passivo il genitore assegnatario della casa familiare.
Il diritto di abitazione sull’immobile assegnato al genitore affidatario è considerato un diritto reale che vale ai soli fini dell’IMU.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Soggetto attivo
Soggetto attivo è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
Ambito oggettivo
L’IMU deve essere pagata dai proprietari di abitazioni o da chi ne ha altri diritti di godimento, il concessionario di aree demaniali e il locatario di immobili in leasing.
Soggetti all’imposta sono:
- i fabbricati;
- le aree fabbricabili;
- i terreni.
L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale salvo che si tratta di immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).
Allo stesso modo, sono esentate anche le pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Definizioni
Fabbricato | Si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, innovando su questo punto, esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. |
Abitazione principale | Si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.Sono considerate abitazioni principali anche le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale individuate nella legge. In tale ambito, è stato esplicitato il riferimento alla casa familiare, rispetto alla casa coniugale, per definire la casa assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. |
Pertinenza | Si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. |
Area fabbricabile | È l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.Si applica a tal fine l’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, il quale prevede che un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. |
Terreno agricolo | È il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato. |
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 741, lett. b), secondo periodo, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale va dunque verificato solo in capo al possessore, in quanto, rispetto alla disciplina precedente, non rileva più il riferimento ai componenti del nucleo familiare.
Pertanto, se due coniugi hanno residenza anagrafica e dimora abituale presso due immobili diversi, situati nello stesso Comune o in Comuni diversi, possono beneficiare entrambi dell’esenzione dall’IMU, ovvero del regime IMU per l’abitazione principale, con aliquota ridotta e detrazione, se si tratta di unità appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Base imponibile
Per i fabbricati, la base imponibile è data dalla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%. Al valore ottenuto si devono applicare dei coefficienti previsti per legge che sono:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando i coefficienti approvati con decreto ministeriale.
In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.
Riduzioni
In alcuni casi la base imponibile è ridotta del 50%, precisamente:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni; l’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Aliquote
Abitazione principale | L’aliquota di base per l’abitazione principale di lusso è fissata allo 0,5% e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.È confermata la detrazione di 200 euro, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica. |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | L’aliquota base è pari allo 0,1% e i comuni possono ridurla fino all’azzeramento. |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita | Per i beni merce l’aliquota base è pari allo 0,1%. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento, in sostanza riproponendo le vigenti aliquote TASI per tali immobili.A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall’IMU. |
Terreni agricoli | L’aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76% e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. |
Immobili ad uso produttivo – Gruppo D | L’aliquota di base è determinata dalla somma delle aliquote IMU e TASI (0,76 IMU e 0,1 TASI), pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%. |
Immobili diversi dall’abitazione principale | L’aliquota di base è pari allo 0,86%. È possibile per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento. |
Maggiorazione | In sostituzione della maggiorazione della TASI viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06% sino all’1,14%, a decorrere dall’anno 2020, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019. Detti enti possono negli anni successivi ridurre l’aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento.Inoltre, i comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. |
Per il calcolo della prima rata, se il comune non ha deliberato l’aliquota per l’anno di riferimento, si utilizza l’aliquota approvata per l’anno precedente.
Versamento
L’IMU può essere pagata in un’unica soluzione, con scadenza al 16 giugno; oppure in due rate distinte, con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre.
Le forme di pagamento che possono utilizzare i contribuenti per il versamento della prima rata IMU sono:
- modello F24;
- bollettino postale;
- Pago PA.
Codici tributo
I codici tributo da utilizzare sono:
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- 3913 fabbricati rurali strumentali diversi da quelli della categoria D (destinatario il Comune)
- 3914 terreni (destinatario il Comune)
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune) – da utilizzare ad esempio in presenza di “seconde case”
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)
- 3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario Stato)
- 3930 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (eventuale incremento di cui è destinatario il Comune).
Sanzioni
Le sanzioni previste per il ritardato versamento sono pari al 25% dell’ammontare dell’imposta non versata o versata in ritardo.
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso e, quindi, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione in misura ridotta a seconda del ritardo con il quale ci si ravvede.