Tutti i contributi detraibili o deducibili nel 730/2025

2 Luglio 2025, di Teresa Barone – PMI.it

Tra le guide dell’Agenzia delle Entrate mirate a fornire ai cittadini tutte le informazioni relative ai bonus fiscali previsti per la dichiarazione dei redditi, un vademecum specifico è dedicato anche ai contributi previdenziali e assistenziali detraibili o deducibili nel 730/2025 o nel Modello Redditi PF.

Guida 2025 ai contributi agevolabili

La guida, aggiornata con le ultime novità normative e i documenti di prassi dell’AdE, offre chiarimenti e dettagli in merito a:

  • contributi per il riscatto di laurea o ITS Academy dei familiari a carico (Rigo E8/E10, cod. 32);
  • contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21);
  • contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23);
  • contributi ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod. 6);
  • contributi dei lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria con fini assistenziali (Rigo E26, cod. 13);
  • contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi E27/E30);
  • riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56, cod. 1 – Sez. III C).

Per ogni categoria di contribuzione agevolabile sono indicati i riferimenti di legge, le novità di prassi, i requisiti e le condizioni da rispettare, gli importi massimi agevolabili, le modalità di compilazione (rigo e codici da utilizzare) e la tabella dei documenti da conservare.

Focus sui contributi previdenziali e assistenziali

Dal reddito complessivo, ai sensi dell’Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR possono essere dedotte le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, così come i contributi volontari versati alla propria gestione previdenziale obbligatoria, indipendentemente dalla causa del versamento (es. contributi dei biologi all’ENPAB – Ris. 25/E del 03/03/2011). La deduzione è ammessa anche per i contributi versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (Circ. 50/E del 12/06/2002, risposta 3.4).

In base all’art. 36, comma 32, del D.L. 223/2006, i contributi sospesi per effetto di calamità pubbliche possono essere dedotti nei periodi in cui la sospensione è in vigore, se la legge già ne consente la deduzione, e – se non dedotti prima – possono essere portati in deduzione nell’anno del versamento (Circ. 28/E del 04/08/2006, par. 41).

Sono inoltre deducibili:

  • i contributi versati alla Gestione Separata INPS, nella parte rimasta a carico del contribuente;
  • i contributi agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex SCAU – per la propria posizione previdenziale e assistenziale (esclusa la quota riferita ai lavoratori dipendenti – Circ. 137 del 15/05/1997, risposta 4.2.1);
  • i contributi facoltativi versati alla gestione di appartenenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi;
  • i contributi per il riscatto dei periodi precedenti al 1° gennaio 2024, non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da altra contribuzione, equiparati a periodi lavorativi (art. 1, comma 126, Legge di Bilancio 2024);
  • i contributi per il riscatto degli anni di laurea e degli ITS Academy, validi sia ai fini pensionistici che della buonuscita, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”;
  • i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata ai familiari per gli infortuni domestici (la cosiddetta “assicurazione casalinghe” – Circ. 48/E del 07/06/2002, risposta 1.7);
  • i contributi intestati al coniuge defunto ma versati dal coniuge superstite alla relativa gestione previdenziale, se tali versamenti erano necessari per il riconoscimento della pensione.

Di contro, non sono deducibili:

  • le somme versate all’INPS per eliminare il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e lavoro, o per regolarizzare periodi in cui tale divieto era in vigore (Circ. 24/E del 10/06/2004, risposta 7);
  • i contributi SSN compresi nei premi RC auto (art. 12, comma 2-bis, D.L. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013 – in vigore dal 2014);
  • i contributi INPS versati alla Gestione Separata e rimasti a carico del titolare di un assegno di ricerca, non deducibili né da lui né dai familiari eventualmente a carico (Circ. 20/E del 13/05/2011, risposta 5.5);
  • le tasse di iscrizione all’albo professionale;
  • le somme relative a sanzioni e interessi moratori per violazioni contributive (Ris. 114/E del 28/04/2009);
  • i contributi versati all’INPS dai titolari di impresa familiare agricola per i coadiutori, se poi rimborsati da questi ultimi al titolare, in assenza di una normativa esplicita sul diritto di rivalsa (Circ. 137/1997, 50/E/2002 e 15/E/2005).

In via eccezionale, i lavoratori che aderiscono al regime previsto dall’art. 6 del D.L. 113/2024 (convertito dalla L. 143/2024), relativo alla tassazione agevolata dei redditi dei frontalieri, possono detrarre il 20% dei contributi menzionati nell’art. 1, commi 237-239, della L. 213/2023. L’importo va indicato nel rigo M38 – colonna 3 della dichiarazione (“Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzioni svizzere”).

I contributi possono essere dedotti fino a concorrenza del reddito complessivo.

Documentazione da conservare

TipologiaDocumenti da conservare
Contributi versati da farmacisti, medici ecc. a gestioni separateRicevute bancarie/postali dei versamenti, modello F24 quietanzato
Contributi versati alla Gestione Separata INPS e INAILCertificazione del sostituto d’imposta attestante i versamenti per le quote a carico del lavoratore
Contributi agricoli unificati (INPS ex SCAU)Ricevuta del versamento, anche tramite F24 quietanzato
Contributi per collaboratori/coadiutori d’impresa familiare (non fiscalmente a carico)Attestazione del titolare con indicazione del diritto di rivalsa e dell’importo versato
Contributi volontari (riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione assicurativa, iscrizione volontaria Gestione Separata INPS)Ricevute dei versamenti effettuati nel 2024, anche tramite F24 quietanzato
Contributo INAIL per le casalingheRicevuta del versamento
Contributi intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstiteTitolo di pagamento intestato al de cuius + ricevute di pagamento effettuato dal coniuge superstite, anche tramite F24 quietanzato
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