Principali Scadenze per la Gestione del Personale

IN BREVE
โ€ข Le nuove modifiche al lavoro sportivo  โ€ข Le precisazioni INL sullโ€™utilizzo del contratto di lavoro intermittente  โ€ข In GU il decreto legge sulla decontribuzione per le lavoratrici madri โ€ข I chiarimenti dellโ€™AE sulla nuova disciplina dei fringe benefit โ€ข Maxideduzione del costo del lavoro: lโ€™intervento del MEF โ€ข I versamenti volontari del settore agricolo per il 2025 โ€ข Uniemens: la nuova versione 4.30.3 dellโ€™allegato tecnico โ€ข Iniziata la precompilazione delle domande di lavoratori extracomunitari per il settore turistico-alberghiero โ€ข INL: indicazioni operative sul provvedimento di interdizione ante/post partum
APPROFONDIMENTI
โ€ข Abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 e possibilitร  di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente โ€ข Le novitร  del 2025 sul regime fiscale delle auto aziendali โ€ข In Gazzetta Ufficiale il decreto MEF sulla maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione
PRINCIPALI SCADENZE



IN BREVE

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Le nuove modifiche al lavoro sportivo 

D.L. 30 giugno 2025, n. 96

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2025, n. 149 รจ stato pubblicato il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante โ€œDisposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonchรฉ ulteriori disposizioni urgenti in materia di sportโ€.

Lโ€™aspetto piรน rilevante attiene alla nuova durata massima dei rapporti sportivi subordinati.

Comโ€™รจ noto, il contratto di lavoro subordinato sportivo รจ disciplinato dallโ€™art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021, che, nella versione originaria, affermava che tale contratto poteva contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

Ora, con decorrenza 1ยฐ luglio 2025 il termine finale potrร  essere elevato fino a 8 anni.

Al riguardo, รจ opportuno ricordare che รจ sempre ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti ed รจ, altresรฌ, ammessa, la cessione del contratto da una societร  o associazione sportiva ad un’altra, prima della scadenza, purchรฉ vi sia il consenso dell’altra parte e siano osservate le modalitร  fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Nel contratto puรฒ essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto insorte fra la societร  sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale, che dovrร  contenere la nomina o stabilire il numero degli arbitri e le modalitร  di nomina degli stessi.

Inoltre, il contratto non puรฒ contenere clausole di non concorrenza o limitanti la libertร  professionale del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso, nรฉ tali pattuizioni possono essere integrate nel contratto in costanza di svolgimento del rapporto di lavoro.

DIRITTO DEL LAVORO

Le precisazioni INL sullโ€™utilizzo del contratto di lavoro intermittente 

Nota INL del 10 luglio 2025, prot. n. 1180

Lโ€™Ispettorato Nazionale del Lavoro โ€“ con Nota del 10 luglio 2025, prot. n. 1180 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) โ€“ รจ intervenuta in merito alle conseguenze dellโ€™abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 da parte della legge n. 56/2025, con riferimento alla possibilitร  di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.

Al riguardo, lโ€™INL ha precisato che, nonostante l’abrogazione del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 da parte della legge n. 56/2025, รจ possibile riferirsi alle attivitร  elencate nella tabella allegata allo stesso, per la stipula del contratto di lavoro intermittente, “in quanto il rinvio operato dal DM 23 ottobre 2004 alle tipologie di attivitร  indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 รจ da considerarsi quale rinvio meramente materiale“.

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DIRITTO DEL LAVORO

In GU il decreto legge sulla decontribuzione per le lavoratrici madri

D.L. 30 giugno 2025, n. 95

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2025, n. 14 รจ stato pubblicato il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante โ€œDisposizioni urgenti per il finanziamento di attivitร  economiche e imprese, nonchรฉ interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territorialiโ€.

Nel dettaglio, lโ€™art. 6 riscrive, per il solo anno 2025, la disciplina del bonus mamme 2025 previsto dalla legge di Bilancio 2025 ed aumenta la dote destinata allโ€™intervento: ai 300 milioni di euro stanziati dalla legge n. 207/2024, sono aggiunti ulteriori 180 milioni, per un totale di 480 milioni euro.

Secondo la nuova disposizione, il bonus spetta alle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali (di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996) e la gestione separata (di cui allโ€™articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995):

  • โ€ข con due figli e titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua;
  • โ€ข con piรน di due figli, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attivitร  di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Con il nuovo regime valido per il 2025 cambia la modalitร  di erogazione del bonus: mentre nella precedente versione lโ€™agevolazione era sotto forma di parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per lโ€™invaliditร , la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in base alla nuova disciplina lโ€™agevolazione consiste in un contributo pari a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dellโ€™attivitร  di lavoro autonomo, riconosciuto dallโ€™INPS.

IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dellโ€™AE sulla nuova disciplina dei fringe benefit 

Agenzia delle Entrate, Circolare 3 luglio 2025, n. 10/E

Lโ€™Agenzia delle Entrate โ€“ con Circolare del 3 luglio 2025, n. 10/E โ€“ ha chiarito la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi come fringe benefit, per incentivare la mobilitร  sostenibile.

A partire dal 2025, ai fini del corretto inquadramento fiscale dei fringe benefits, occorre distinguere tre diverse ipotesi a seconda che i contratti siano stati stipulati:

  • โ€ข fino al 30 giugno 2020;
  • โ€ข dal 1ยฐ luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • โ€ข a partire dal 1ยฐ gennaio 2025.

Al riguardo, lโ€™Agenzia delle Entrate ha precisato che la nuova disciplina fiscale in vigore dal 2025 per i veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti non si applica se il mezzo รจ stato ordinato entro fine 2024 e consegnato al lavoratore entro il primo semestre di quest’anno. 

Nulla cambia per le auto immatricolate e assegnate al lavoratore dal 1ยฐ luglio 2020 al 31 dicembre 2024.

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INCENTIVI ALLE AZIENDE

Maxideduzione del costo del lavoro: lโ€™intervento del MEF

MEF/MLPS, Decreto Interministeriale 27 giugno 2025

Il MEF โ€“ con Decreto Interministeriale 27 giugno 2025, di modifica del Decreto MEF 25 giugno 2024 โ€“ ha chiarito il calcolo della maggiorazione del costo del lavoro nel caso di societร  appartenenti a un gruppo, coerentemente con le finalitร  del D.Lgs. n. 216/2023 istitutivo della misura agevolativa.    

Nel dettaglio, l’art. 1 del richiamato Decreto Interministeriale sostituisce integralmente il comma 8, art. 5, del Decreto MEF 25 giugno 2024, stabilendo che il beneficio che puรฒ essere fruito da ciascun soggetto appartenente al gruppo interno รจ determinato applicando al costo agevolabile un c.d. “fattore di correzione” dato dal “rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le societร  del gruppo interno”.

Tale provvedimento รจ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellโ€™11 luglio 2025, n. 159.

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INPS, CONTRIBUZIONE

I versamenti volontari del settore agricolo per il 2025

INPS, Circolare 14 luglio 2025, n. 110

Lโ€™INPS โ€“ con Circolare del 14 luglio 2025, n. 110 โ€“ ha illustrato le modalitร  di calcolo, per lโ€™anno 2025, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. 

Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dellโ€™importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per lโ€™anno 2025, autorizzati alla prosecuzione volontaria dellโ€™assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dellโ€™aliquota dovuta dalla generalitร  delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti.

Lโ€™aliquota da applicare รจ, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2025, pari al 30,30% di cui il 30,19% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Uniemens: la nuova versione 4.30.3 dellโ€™allegato tecnico

In data 30 giugno 2025, lโ€™INPS ha pubblicato la versione 4.30.3 dellโ€™allegato tecnico Uniemens, nonchรฉ la versione 47.0 dei codici contratto della sezione โ€œPosContributivaโ€.

Per quanto riguarda lโ€™allegato tecnico, le novitร  sono le seguenti: 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti โ€œDenunciaIndividualeโ€:

  • โ€ข Aggiornata descrizione codice L577 in โ€œCodiceCausaleโ€ di โ€œInfoAggCausaliContribโ€ di โ€œDatiRetributiviโ€. Si tratta del codice da utilizzare in caso di lavoratore che fruisce dellโ€™incentivo al posticipo del pensionamento (settore privato) โ€“ INPS, circolare 102/2025.
  • โ€ข Lavoratori Gestione ex INPDAP โ€œListaPosPAโ€:
  • โ€ข Aggiornata descrizione codici 52, 53 in โ€œCodiceRecuperoโ€ di โ€œRecuperoSgraviโ€ di โ€œGestPensionisticaโ€ di โ€œGestioniโ€ di โ€œE0_PeriodoNelMeseโ€ e di โ€œV1_PeriodoPrecedenteโ€. Si tratta dei codici da utilizzare in caso di lavoratori che fruiscono dellโ€™incentivo al posticipo del pensionamento (settore pubblico) โ€“ INPS, circolare 102/2025;
  • โ€ข Inseriti codici 4B, 4C, 4D, 4E in โ€œTipoServizioโ€ di โ€œInquadramentoLavPAโ€ di โ€œE0_PeriodoNelMeseโ€ e di โ€œV1_PeriodoPrecedenteโ€. Si tratta dei codici per il congedo parentale riconducili alla Normativa Speciale Bolzano โ€“ INPS, messaggio 1967/2025.ย 

Appendice I 

Lavoratori agricoli โ€œDenunciaAgriIndividualeโ€:

  • โ€ข Aggiornata descrizione codici PA, PP in โ€œCodAgioโ€ di โ€œAgevolazioneAgrโ€ di โ€œDatiAgriRetribuzioneโ€. Si tratta dei codici da utilizzare in caso di lavoratori che fruiscono dellโ€™incentivo al posticipo del pensionamento (settore agricolo) โ€“ INPS, circolare 102/2025.

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Iniziata la precompilazione delle domande di lavoratori extracomunitari per il settore turistico-alberghiero 

D.L. 11 ottobre 2024, n. 145

A partire dal 1ยฐ luglio 2025 รจ aperto il canale di precompilazione delle domande di nulla osta lavoro relative al settore turistico-alberghiero riferite al termine del 1ยฐ ottobre 2025, ex decreto-legge n. 145/2024. 

Le domande vanno presentate attraverso il โ€œPortale servizi ALIโ€, gestito dal Ministero dellโ€™Interno.

Dopo la scadenza del 31 luglio, la sezione non sarร  piรน consultabile.

La domanda che dovesse risultare, al 31 luglio 2025, ancora nello stato โ€œDA COMPLETAREโ€ potrร  essere perfezionata nella settimana dal 15 al 21 settembre 2025.

In questa fase vengono, quindi, effettuati i controlli sui prerequisiti e, in caso di esito favorevole, il datore di lavoro per cui รจ presentata la richiesta, riceve al proprio indirizzo di PEC il codice di attivazione domanda.

Se la pratica di nulla osta risulta fuori quota in base allโ€™ordine cronologico di presentazione delle domande, il datore di lavoro visualizza sul portale ALI lโ€™avviso di โ€œpratica al momento non in quotaโ€.

I datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro mentre non ci sono limiti per le richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dagli intermediari abilitati e autorizzati e dalle agenzie di somministrazione di lavoro.

MATERNITร€

INL: indicazioni operative sul provvedimento di interdizione ante/post partum

INL, Nota 8 luglio 2025, n. 5944

Lโ€™Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota dell’8 luglio 2025, prot. n. 5944 – ha fornito indicazioni operative agli uffici territoriali per uniformare le procedure relative ai provvedimenti di interdizione ante e post partum, strumenti fondamentali per la tutela della salute delle lavoratrici madri e dei loro figli.

Comโ€™รจ noto, gli artt. 6, 7 e 17, D.Lgs. n. 151/2001, prevede la possibilitร  di interdizione dal lavoro sia prima che dopo il parto nei casi in cui le mansioni o lโ€™ambiente siano incompatibili con lo stato di gravidanza o di allattamento e non sia possibile assegnare la lavoratrice ad altre mansioni piรน sicure. 

Il percorso inizia con la presentazione dellโ€™istanza, che puรฒ essere effettuata dalla lavoratrice o dal datore di lavoro, allegando documentazione essenziale come il certificato di gravidanza o la certificazione di nascita, oltre allโ€™indicazione delle mansioni svolte.

Se a richiedere lโ€™interdizione รจ il datore di lavoro, questi deve motivare lโ€™impossibilitร  di spostare la lavoratrice ad altre mansioni, presentando anche lo stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi

Nella successiva fase istruttoria, gli uffici territoriali verificano la documentazione e i presupposti di legge, accertando se vi siano rischi effettivi per la salute della madre e del bambino e se esista la possibilitร  di assegnazione ad altre mansioni, come previsto dalla normativa. 

Infine, la valutazione del rischio implica lโ€™esame concreto delle condizioni di lavoro e dellโ€™ambiente, considerando fattori come il rumore, le vibrazioni, lโ€™esposizione a sostanze chimiche o biologiche, la postura lavorativa e la movimentazione dei carichi. In molti casi, come quello del sollevamento di pesi oltre 3 kg o del lavoro in posizione eretta per piรน di metร  dellโ€™orario, la norma prevede lโ€™interdizione senza necessitร  di valutazioni ulteriori.

APPROFONDIMENTI

DIRITTO DEL LAVORO

Abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 e possibilitร  di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente

Comโ€™รจ noto, รจ possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente con soggetti con meno di 24 anni di etร , purchรฉ le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con piรน di 55 anniโ€ nonchรฉ, a prescindere dallโ€™etร  del lavoratore, secondo le esigenze individuate dai contratti collettiviโ€. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Lettera Circolare del 22 aprile 2013, prot. n. 7258 – ha precisato che “lโ€™individuazione da parte della contrattazione collettiva nazionale o territoriale di periodi predeterminati in forza dei quali รจ possibile lโ€™attivazione di rapporti di lavoro intermittenti deve necessariamente riferirsi ad un periodo predeterminato allโ€™interno del contenitore/anno.  Non risulta, dunque, possibile prevedere che il periodo predeterminato sia riferito allโ€™intero anno. In caso di stipulazione di un contratto intermittente in virtรน di una errata previsione temporale del CCNL, tale contratto verrร  considerato un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminatoโ€.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi dei lavoratori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolari del 18 luglio 2012, n. 18 e del 1ยฐ agosto 2012, n. 20 – ha precisato che โ€œai fini della stipula del contratto intermittente, il lavoratore NON deve aver compiuto 24 anni, mentre ai fini della prestazione lavorativa, NON deve aver compiuto 25 anni. Pertanto, il 24enne โ€“ sino al giorno antecedente al compimento dei 25 anni โ€“ potrร  essere chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa. Dopo tale data, lโ€™eventuale violazione comporterร  la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminatoโ€.

Dal 28 giugno 2013 (entrata in vigore del decreto legge n. 76/2013, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99/2013) lโ€™istituto contrattuale in commento:

  • โ€ข รจ ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Tale limitazione temporale NON riguarda i settori Turismo, Pubblici Esercizi e Spettacolo.

Le 400 giornate di effettivo lavoro che il soggetto non deve superare (con il medesimo datore di lavoro) nei 3 anni solari, riguardano un arco temporale โ€œmobileโ€. Il ddl, pertanto, dovrร  โ€œconteggiareโ€ le giornate di effettiva presenza al lavoro (a prescindere, dunque, dallโ€™orario svolto), dal 28 giugno 2013 in poi.

Il D,Lgs. n. 104/2022, nel confermare la stipulazione in forma scritta ai fini della prova, prevede che, oltre alle informazioni di cui all’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 152/1997, il contratto di lavoro intermittente debba contenere i seguenti elementi: 

  • โ€ข la natura variabile della programmazione del lavoro, durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto a norma dell’art. 13;ย 
  • โ€ข il luogo e le modalitร  della disponibilitร  eventualmente garantita dal lavoratore; ย 
  • โ€ข il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita, con lโ€™indicazione dell’ammontare delle eventuali ore retribuite garantite e della retribuzione dovuta per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite nonchรฉ la relativa indennitร  di disponibilitร , ove prevista;ย 
  • โ€ข le forme e le modalitร  con cui il datore di lavoro รจ legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, nonchรฉ le modalitร  di rilevazione della prestazione; ย 
  • โ€ข i tempi e le modalitร  di pagamento della retribuzione e dellโ€™indennitร  di disponibilitร ;ย 
  • โ€ข le misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attivitร  dedotta in contratto;ย 
  • โ€ข le eventuali fasce orarie e i giorni predeterminati in cui il lavoratore รจ tenuto a svolgere le prestazioni lavorative.

Ora lโ€™Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 10 luglio 2025, prot. n. 1180 – ha precisato che il DM 23 ottobre 2004 รจ ancora pienamente in vigore, quindi รจ ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attivitร  indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

Lโ€™abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 da parte della legge n. 56/2025 non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poichรฉ il rinvio operato dal DM 23 ottobre 2004 alle tipologie di attivitร  indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 รจ da considerarsi quale rinvio meramente materiale.

IMPOSIZIONE FISCALE

Le novitร  del 2025 sul regime fiscale delle auto aziendali 

Lโ€™Agenzia delle Entrate โ€“ con Circolare del 3 luglio 2025, n. 10 โ€“ ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, a seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 207/2024, nonchรฉ con lโ€™art. 6, comma 2-bis, decreto-legge n. 19/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60/2025.

Andando nel dettaglio, lโ€™Agenzia delle Entrate ha ricordato che la fiscalitร  dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti รจ contenuta nellโ€™art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, che, fino al 31 dicembre 2024, dispone:

  • โ€ข che i valori che costituisconoย fringe benefitย per lโ€™uso promiscuo degli autoveicoli indicati nellโ€™articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada), motocicli e ciclomotori, di nuova immatricolazione, concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1ยฐ luglio 2020, si quantificano nella misura del 25 per cento dellโ€™importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio โ€“ desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dallโ€™Aci, pubblicate dal Ministero dellโ€™Economia e delle Finanze โ€“ al netto degli ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Laย medesima disposizione prevede valori percentuali maggiori di determinazione forfetaria del reddito di lavoro dipendente per i veicoli caratterizzati da una piรน elevata emissione di anidride carbonica;
  • โ€ข che resta ferma lโ€™applicazione della disciplina dettata dal citato articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 (cfr. articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020).

Lโ€™art. 1, comma 48, legge di bilancio 2025 ha sostituito, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2025, la richiamata lett. a) del comma 4 dellโ€™articolo 51 del Tuir.

Per effetto di tale โ€œsostituzioneโ€, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per i veicoli indicati nel citato art. 54, comma 1, lett. a), c) e m), del codice della strada, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2025, si assume il 50% dellโ€™importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. 

Tale percentuale รจ ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

La nuova disciplina, pertanto, si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti tre requisiti:

  1. 1. siano stati immatricolati a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2025,
  2. 2. siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2025,
  3. 3. siano stati assegnati ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2025.

Al fine di individuare i veicoli concessi in uso promiscuo che ricadono nella nuova disciplina, lโ€™Agenzia delle Entrate ha precisato (in linea con quanto giร  affermato nella risoluzione n. 46/E del 2020) che la concessione del veicolo in uso promiscuo non rappresenta un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dellโ€™accettazione del lavoratore, che si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dellโ€™atto di assegnazione del fringe benefit,da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante lโ€™assegnazione del bene a questโ€™ultimo.

Ne consegue che, il momento della sottoscrizione dellโ€™atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per lโ€™assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i ยซcontratti stipulati a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2025ยป.

Peraltro, nel rispetto del principio di cassa, atteso che il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dellโ€™erogante per entrare in quella del dipendente, la nuova disposizione si applica ai veicoli assegnati ai dipendenti a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2025.

Quanto ai veicoli โ€œdi nuova immatricolazioneโ€, lโ€™Agenzia delle Entrate ha considerato tali quelli immatricolati a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2025.

Infine, lโ€™Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che la disciplina di cui allโ€™articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir โ€“ come modificata dalla legge di bilancio 2025 โ€“ si applica ai veicoli che, a decorrere dal 1ยฐ gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

Al fine di assicurare una progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princรฌpi di progressivitร  e proporzionalitร  per le famiglie e le imprese, lโ€™articolo 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025, introduce una disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48 della legge di bilancio 2025.

Nello specifico, il citato art. 6, comma 2-bis, decreto legge n. 19/2025 ha inserito, dopo il comma 48, il comma 48-bis, il quale dispone che ยซresta fermaยป lโ€™applicazione della disciplina di cui allโ€™articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai ยซveicoli concessi in uso promiscuo dal 1ยฐ luglio 2020 al 31 dicembre 2024ยป,siaa quelli ยซordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1ยฐ gennaio 2025 al 30 giugno 2025ยป.

Al riguardo, la Circolare in commento ha chiarito che:

  • โ€ข considerato che il comma 48-bisย fa esclusivo riferimento alla ยซconcessione in uso promiscuoยป del veicolo e non anche alla stipulazione del contratto di assegnazione, rileva la data di consegna del veicolo al dipendente;
  • โ€ข ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di assegnazione e consegnati al dipendente dal 1ยฐ luglio 2020 al 31 dicembre 2024 si applica โ€“ fino alla naturale scadenza degli stessi โ€“ il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024;
  • โ€ข il regime di tassazione previgente trova applicazione anche nelle ipotesi in cui i veicoli siano ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e la consegna del veicolo al dipendente avvenga dal 1ยฐ gennaio al 30 giugno 2025. Resta ferma la necessitร  che nel periodo compreso tra il 1ยฐ luglio 2020 e il 30 giugno 2025 sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

Infine, viene chiarita lโ€™ipotesi in cui il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024 โ€“ in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si verifichino dal 1ยฐ gennaio al 30 giugno 2025 โ€“ rientri nella tipologia dei veicoli che, ai sensi del comma 48 della legge di bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione piรน elevate.

In questo caso, trova applicazione la disciplina piรน favorevole introdotta dal citato comma 48, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

In Gazzetta Ufficiale il decreto MEF sulla maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione

Nella Gazzetta Ufficiale dellโ€™11 luglio 2025, n. 159 รจ stato pubblicato il decreto MEF 27 giugno 2025, recante โ€œMaggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzioneโ€.

Il decreto รจ stato emanato al fine di chiarire, per evitare incertezze interpretative, la portata applicativa del ยซfattore di correzioneยป indicato dallโ€™art. 5, comma 8, decreto MLPS/MEF 25 giugno 2024.

Al riguardo, il nuovo comma 8 prevede che ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell’art. 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le societร  del gruppo interno.

รˆ opportuno ricordare che il beneficio (20% di maggiorazione del costo ammesso in deduzione) potrร  essere applicato solo in presenza di un duplice requisito:

  1. 1. incremento occupazionale nellโ€™anno: il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, alla fine del periodo d’imposta, dovrร  essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo dโ€™imposta precedente:
  1. a) la verifica dellโ€™incremento occupazionale dovrร  essere effettuata coinvolgendo anche le societร  controllate e collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (concetto di impresa unica, Regolamento UE n. 2023/2831). Il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 (nel modificare lโ€™art. 4, D.Lgs. n. 216/2023) ha precisato che per il calcolo della maxi deduzione del 120%-130%, le societร  collegate devono essere escluse dal perimetro del gruppo interno. Lโ€™esclusione deve considerarsi estesa anche alle societร  a controllo congiunto, cioรจ quelle che per disposizione legale, statutaria o per patto parasociale richiedono il consenso unanime di tutte le parti controllanti ai fini dellโ€™assunzione di decisioni finanziarie, gestionali strategiche. Ne consegue che le societร  collegate non appartenenti ad alcun gruppo (e cioรจ non controllate da nessuna altra societร  residente), cosรฌ come le societร  a controllo congiunto (anchโ€™esse prive del controllo esercitato da una singola societร ) ai fini della maxi deduzione del 120%-130% dovrebbero essere autonomamente considerate come singole societร  non riconducibili ad alcun gruppo. A seguito della modifica normativa il gruppo โ€œinternoโ€ oggetto di verifica รจ quello costituito dalle societร  residenti controllanti, controllate (anche indirettamente) o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle societร  di capitali, nonchรฉ le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Sul punto, il Decreto Interministeriale MLPS/MEF 27 giugno 2025 ha modificato il Decreto MLPS/MEF 25 giugno 2024;
  2. b) nel numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato rientrano anche i lavoratori trasformati da un contratto a termine e gli assunti con rapporto di apprendistato;ย 
  3. c) nel computo degli assunti, i lavoratori a part-time dovranno essere conteggiati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno;
  4. 2. aumento del costo del lavoro nellโ€™anno

รˆ prevista una ulteriore maggiorazione (+10%) qualora lโ€™assunzione sia fatta nei confronti di una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela:

  • โ€ข lavoratori svantaggiati o con disabilitร ;
  • โ€ข donne di qualsiasi etร  con almeno 2 figli di etร  minore di 18 anni;
  • โ€ข donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nellโ€™ambito dei fondi strutturali dellโ€™Unione europea;
  • โ€ข donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne รจ derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
  • โ€ข giovani ammessi agli incentivi allโ€™occupazione giovanile;
  • โ€ข lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • โ€ข ex percettori Reddito di cittadinanza che non hanno i requisiti per lโ€™accesso allโ€™Assegno di inclusione.
  • โ€ข Il 20% di maggiorazione si applica al minore importo tra:
  • โ€ข il costo dei neo assunti sostenuto nellโ€™anno;
  • โ€ข lโ€™incremento complessivo del costo del personale dipendente (B.9 Conto economico) rispetto a quello relativo all’esercizio precedente.

La legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha prorogato fino al 2027 la cd. maxi deduzione del costo del lavoro (precedentemente prevista esclusivamente per il 2024).

Lโ€™Agenzia delle Entrate โ€“ con Circolare del 20 gennaio 2025, n. 1 โ€“ ha fornito le istruzioni operative, richiamando il decreto interministeriale MLPS/MEF 25 giugno 2024 ed adeguando le disposizioni temporali ai nuovi periodi di imposta (2025, 2026, 2027).

PRINCIPALI SCADENZE
Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitร Soggetti obbligatiModalitร 
Mercoledรฌ
16/07/2025
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di Tesoreria.Datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Mercoledรฌ
16/07/2025
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria.CommittentiModello F 24 on line
Mercoledรฌ
16/07/2025
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedente.Datori di lavoroModello F 24 on line
Mercoledรฌ
16/07/2025
INPSVersamento contributo fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Mercoledรฌ
16/07/2025
INPS ex EnpalsVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Mercoledรฌ
16/07/2025
IRPEFVersamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennitร  di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedente.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledรฌ
16/07/2025
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledรฌ
16/07/2025
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dellโ€™addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso dโ€™anno, lโ€™addizionale residua dovuta e versata in unโ€™unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Mercoledรฌ
16/07/2025
INPGIVersamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazioneModello F24/Accise
Lunedรฌ
21/07/2025
FondiPrevindapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Lunedรฌ
21/07/2025
FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Lunedรฌ
21/07/2025
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Mercoledรฌ
23/07/2025
Mod.730Consegna al dipendente/collaboratore una copia del Mod. 730 e il prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata dal 21 giugno al 15 luglio. Trasmessione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte e presentate dal cotribuente dal 21 giugno al 15 luglio.Sostituto d’imposta che presta assistenza fiscaleConsegna e invio telematico
Venerdรฌ
25/07/2025
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Giovedรฌ
31/07/2025
INPS ex EnpalsDenuncia contributiva e retributiva โ€“ Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviAziende settori sport e spettacoloTrasmissione telematica
Giovedรฌ
31/07/2025
INPSDenuncia contributiva e retributiva โ€“ Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Giovedรฌ
31/07/2025
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser
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