31 Luglio 2025, diย Teresa Barone – PMI.it
La notifica di una cartella di pagamento via PEC รจ valida anche se lโindirizzo non รจ presente nei pubblici registri. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15710/2025, esprimendosi in merito alla cartella esattoriale notificata da un indirizzo di posta elettronica certificata dellโagente della riscossione non presente registrato pubblicamente.
I giudici hanno ribadito quanto affermato in alcune decisioni precedenti, come la sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022, in cui era viene sottolineato come la notifica non sia nulla se lโindirizzo di email istituzionale รจ rinvenibile sul sito web dellโAmministrazione Finanziaria.
ร anche fondamentale, tuttavia, che il destinatario della notifica possa organizzare le proprie difese risalendo al mittente.
Per quanto riguarda lโonere della prova, la Cassazione aveva giร messo nero su bianco con la decisione n. 18684 del 3 luglio 2023 che:
La parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.