Tasse sul lavoro autonomo, guida completa alla riforma fiscale

28 Agosto 2025, 11:32, di Barbara Weisz

La riforma delle tasse sul lavoro autonomo ha disposto lโ€™introduzione del principio di onnicomprensivitร  per la determinazione del reddito imponibile, analogamente a quanto giร  previsto per il lavoro dipendente.

Lโ€™articolo 5 del dlgs 192/2024 ha riscritto lโ€™articolo 54 del TUIR distribuendo il suo contenuto negli articoli da 54 a 54-octies. Tra le altre novitร  della norma ci sono quelle in materia di esclusioni, plusvalenze e minusvalenze, trattamento fiscale dei rimborsi spese, ammortamenti e deducibilitร  di specifiche tipologie di costi. Ulteriori modifiche normative sono poi state previste dalla Legge di Bilancio 2025 e dal decreto fiscale 84/2025.

Vediamo dunque uno schema chiarificatore sulle diverse novitร  fiscali in tema di lavoro autonomo, alla luce della guida alle novitร  fiscali in materia di redditi da lavoro autonomo redatta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.

Onnicomprensivitร  del reddito di lavoro autonomo

Il principio di onnicomprensivitร  รจ previsto dal comma 1 dellโ€™articolo 54 del TUIR. Prevede che il reddito derivante dallโ€™esercizio di arti e professioni sia costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione allโ€™attivitร  artistica o professionale e lโ€™ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nellโ€™esercizio dellโ€™attivitร . Resta la regola in base alla quale le spese relative allโ€™esecuzione di un incarico sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Ci sono voci che restano escluse dal reddito, ovvero:

  • contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • rimborso delle spese sostenute dallโ€™esercente arte o professione per lโ€™esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
  • riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per lโ€™uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per lโ€™esercizio di tali attivitร  e per i servizi a essi connessi: viene precisato che le somme incassate per il riaddebito dei costi per lโ€™uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito.

Spese a carico del committente e rimborsi

Non concorrono a formare il reddito le spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da questโ€™ultimo rimborsate, e di conseguenza non sono nemmeno deducibili. In pratica, ยซi rimborsi analitici diventano quindi del tutto irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, con conseguente indeducibilitร  delle spese sostenute dal lavoratore autonomoยป. Le spese che invece non vengono rimborsate dal committentesono deducibili a partire dalla data in cui:

  • il committente ha fatto ricorso o รจ stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dellโ€™insolvenza, o a procedure estere equivalenti;
  • la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
  • il diritto alla riscossione del credito รจ stato prescritto.

Cโ€™รจ una semplificazione per i rimborsi spese di modesta entitร , di importo non superiore a 2mila 500 euro. In questo caso, diventano deducibili se entro un anno dalla fatturazione il committente non abbia provveduto al rimborso. E si possono dedurre a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il periodo annuale dalla fatturazione. Se poi interviene un rimborso tardivo, le spese concorreranno alla formazione del reddito nel periodo dโ€™imposta in cui vengono percepite.

Il dl 84/2025, introducendo i commi 3-bis e 3-ter allโ€™articolo 54 del TUIR, scalfisce il principio di onnicomprensivitร  a favore di fattispecie che vengono incluse tra i redditi di capitale (come gli interessi e gli altri proventi finanziari) o fra i redditi diversi.Rimborsi spese di trasferta

I rimborsi delle spese di trasferta

Regole specifiche sono previste per il rimborso delle spese di taxi, vitto e alloggio. Il comma 2-bis allโ€™articolo 54 del TUIR prevede che queste somme concorrano alla formazione del reddito se pagate con strumenti non tracciabili. Anche la deducibilitร , a fronte del mancato rimborso da parte del committente, รจ possibile solo a fronte di pagamenti tracciabili, ma solo per le trasferte allโ€™interno del territorio dello Stato. Nel caso in cui le spese siano sostenute allโ€™estero, la deducibilitร  รจ possibile anche senza pagamenti tracciabili.

Il principio di cassa

Per la corretta imputazione temporale dei componenti di reddito, si applica il principio di cassa. Ci sono alcune eccezioni, ad esempio relative ad ammortamenti, canoni di leasing, quote di TFR. E cโ€™รจ una specie di deroga generale, contenuta sempre nellโ€™articolo 54 del TUIR, per cui ยซil criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committenteยป. Ora, per i compensi non soggetti a ritenuta non cambia nulla, ovvero resta invariato il normale principio di cassa per cui il periodo dโ€™imposta รจ quello di effettiva percezione.

Se invece cโ€™รจ una ritenuta, il punto รจ che viene effettuata al pagamento da parte del committente, quindi in un momento diverso da quello in cui la somma entra nella disponibilitร  del professionista. Di conseguenza, nel caso di bonifico eseguito negli ultimi giorni dellโ€™esercizio, il momento della percezione del compenso da parte del professionista potrebbe non coincidere con quello rilevante per lโ€™individuazione del periodo in cui il committente รจ tenuto a operare la ritenuta.

Eโ€™ il dettato normativo a risolvere la questione: il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 54 prevede che le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto dโ€™imposta, si imputano al periodo di imposta in cui sussiste lโ€™obbligo per questโ€™ultimo di effettuazione della ritenuta.

Plusvalenze e minusvalenze

Infine, ci sono novitร  in materia di plusvalenze e minusvalenze. Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti dโ€™arte, di antiquariato o da collezione, concorrono a formare il reddito se:

  • sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  • sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  • i beni vengono destinati al consumo personale o familiare del professionista o a finalitร  estranee allโ€™arte o professione.

Le minusvalenze invece sono deducibili solo se realizzate nei primi due casi sopra esposti. Ci sono situazioni specifiche in cui le plusvalenze e le minusvalenze ricadono fra i redditi diversi con imposta sostitutiva al 26%.

La circolare dettaglia infine tutte le regole e le percentuali di deducibilitร  per le spese relative a beni strumentali materiali e immateriali, prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, spese di rappresentanza, master e corsi di aggiornamento professionale, certificazione delle competenze.

Le nuove regole si applicano a partire dal periodo dโ€™imposta 2024, quindi vanno in dichiarazione questโ€™anno, con alcune eccezioni: sul rimborso delle spese sostenute per lโ€™esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si parte invece dal periodo dโ€™imposta 2025. Per quanto riguarda invece la regola sullโ€™imputazione del reddito al periodo dโ€™imposta in cui sussiste lโ€™obbligo di ritenuta per il sostituto dโ€™imposta, ha effetto anche per i periodi dโ€™imposta antecedenti all 2024.

Il parere dei Consulenti del Lavoro

In generale, secondo i Consulenti del Lavoro, ยซnellโ€™attuazione delle diverse modificazioni normative, entrate prevalentemente in vigore il 31 dicembre 2024, il legislatore ha omesso di garantire lโ€™auspicabile coordinamento sistematico con la disciplina preesistente, lacuna che si รจ ulteriormente accentuata in occasione delle innovazioni apportate dalla legge di Bilancio 2025. Il complessivo assetto normativo, caratterizzato da illogici richiami normativi, ha generato piรน di una perplessitร  sia in dottrina che fra gli addetti ai lavoriยป.

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