28 Agosto 2025, 11:32, di Barbara Weisz
La riforma delle tasse sul lavoro autonomo ha disposto lโintroduzione del principio di onnicomprensivitร per la determinazione del reddito imponibile, analogamente a quanto giร previsto per il lavoro dipendente.
Lโarticolo 5 del dlgs 192/2024 ha riscritto lโarticolo 54 del TUIR distribuendo il suo contenuto negli articoli da 54 a 54-octies. Tra le altre novitร della norma ci sono quelle in materia di esclusioni, plusvalenze e minusvalenze, trattamento fiscale dei rimborsi spese, ammortamenti e deducibilitร di specifiche tipologie di costi. Ulteriori modifiche normative sono poi state previste dalla Legge di Bilancio 2025 e dal decreto fiscale 84/2025.
Vediamo dunque uno schema chiarificatore sulle diverse novitร fiscali in tema di lavoro autonomo, alla luce della guida alle novitร fiscali in materia di redditi da lavoro autonomo redatta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.
Onnicomprensivitร del reddito di lavoro autonomo
Il principio di onnicomprensivitร รจ previsto dal comma 1 dellโarticolo 54 del TUIR. Prevede che il reddito derivante dallโesercizio di arti e professioni sia costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione allโattivitร artistica o professionale e lโammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nellโesercizio dellโattivitร . Resta la regola in base alla quale le spese relative allโesecuzione di un incarico sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Ci sono voci che restano escluse dal reddito, ovvero:
- contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- rimborso delle spese sostenute dallโesercente arte o professione per lโesecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per lโuso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per lโesercizio di tali attivitร e per i servizi a essi connessi: viene precisato che le somme incassate per il riaddebito dei costi per lโuso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito.
Spese a carico del committente e rimborsi
Non concorrono a formare il reddito le spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da questโultimo rimborsate, e di conseguenza non sono nemmeno deducibili. In pratica, ยซi rimborsi analitici diventano quindi del tutto irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, con conseguente indeducibilitร delle spese sostenute dal lavoratore autonomoยป. Le spese che invece non vengono rimborsate dal committentesono deducibili a partire dalla data in cui:
- il committente ha fatto ricorso o รจ stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dellโinsolvenza, o a procedure estere equivalenti;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del credito รจ stato prescritto.
Cโรจ una semplificazione per i rimborsi spese di modesta entitร , di importo non superiore a 2mila 500 euro. In questo caso, diventano deducibili se entro un anno dalla fatturazione il committente non abbia provveduto al rimborso. E si possono dedurre a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il periodo annuale dalla fatturazione. Se poi interviene un rimborso tardivo, le spese concorreranno alla formazione del reddito nel periodo dโimposta in cui vengono percepite.
Il dl 84/2025, introducendo i commi 3-bis e 3-ter allโarticolo 54 del TUIR, scalfisce il principio di onnicomprensivitร a favore di fattispecie che vengono incluse tra i redditi di capitale (come gli interessi e gli altri proventi finanziari) o fra i redditi diversi.Rimborsi spese di trasferta
I rimborsi delle spese di trasferta
Regole specifiche sono previste per il rimborso delle spese di taxi, vitto e alloggio. Il comma 2-bis allโarticolo 54 del TUIR prevede che queste somme concorrano alla formazione del reddito se pagate con strumenti non tracciabili. Anche la deducibilitร , a fronte del mancato rimborso da parte del committente, รจ possibile solo a fronte di pagamenti tracciabili, ma solo per le trasferte allโinterno del territorio dello Stato. Nel caso in cui le spese siano sostenute allโestero, la deducibilitร รจ possibile anche senza pagamenti tracciabili.
Il principio di cassa
Per la corretta imputazione temporale dei componenti di reddito, si applica il principio di cassa. Ci sono alcune eccezioni, ad esempio relative ad ammortamenti, canoni di leasing, quote di TFR. E cโรจ una specie di deroga generale, contenuta sempre nellโarticolo 54 del TUIR, per cui ยซil criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committenteยป. Ora, per i compensi non soggetti a ritenuta non cambia nulla, ovvero resta invariato il normale principio di cassa per cui il periodo dโimposta รจ quello di effettiva percezione.
Se invece cโรจ una ritenuta, il punto รจ che viene effettuata al pagamento da parte del committente, quindi in un momento diverso da quello in cui la somma entra nella disponibilitร del professionista. Di conseguenza, nel caso di bonifico eseguito negli ultimi giorni dellโesercizio, il momento della percezione del compenso da parte del professionista potrebbe non coincidere con quello rilevante per lโindividuazione del periodo in cui il committente รจ tenuto a operare la ritenuta.
Eโ il dettato normativo a risolvere la questione: il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 54 prevede che le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto dโimposta, si imputano al periodo di imposta in cui sussiste lโobbligo per questโultimo di effettuazione della ritenuta.
Plusvalenze e minusvalenze
Infine, ci sono novitร in materia di plusvalenze e minusvalenze. Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti dโarte, di antiquariato o da collezione, concorrono a formare il reddito se:
- sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- i beni vengono destinati al consumo personale o familiare del professionista o a finalitร estranee allโarte o professione.
Le minusvalenze invece sono deducibili solo se realizzate nei primi due casi sopra esposti. Ci sono situazioni specifiche in cui le plusvalenze e le minusvalenze ricadono fra i redditi diversi con imposta sostitutiva al 26%.
La circolare dettaglia infine tutte le regole e le percentuali di deducibilitร per le spese relative a beni strumentali materiali e immateriali, prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, spese di rappresentanza, master e corsi di aggiornamento professionale, certificazione delle competenze.
Le nuove regole si applicano a partire dal periodo dโimposta 2024, quindi vanno in dichiarazione questโanno, con alcune eccezioni: sul rimborso delle spese sostenute per lโesecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si parte invece dal periodo dโimposta 2025. Per quanto riguarda invece la regola sullโimputazione del reddito al periodo dโimposta in cui sussiste lโobbligo di ritenuta per il sostituto dโimposta, ha effetto anche per i periodi dโimposta antecedenti all 2024.
Il parere dei Consulenti del Lavoro
In generale, secondo i Consulenti del Lavoro, ยซnellโattuazione delle diverse modificazioni normative, entrate prevalentemente in vigore il 31 dicembre 2024, il legislatore ha omesso di garantire lโauspicabile coordinamento sistematico con la disciplina preesistente, lacuna che si รจ ulteriormente accentuata in occasione delle innovazioni apportate dalla legge di Bilancio 2025. Il complessivo assetto normativo, caratterizzato da illogici richiami normativi, ha generato piรน di una perplessitร sia in dottrina che fra gli addetti ai lavoriยป.