Cartella di pagamento dopo un controllo formale: valida a tre condizioni

23 Gennaio 2026, 09:46, di Anna Fabi

È valida la cartella di pagamento che riporta gli estremi del controllo formale effettuato dall’Agenzia delle Entrate, anche se non contiene il dettaglio analitico delle singole irregolarità riscontrate. A chiarirlo è la Corte di Cassazione, con una recente pronuncia che rafforza l’orientamento giurisprudenziale in materia di motivazione degli atti della riscossione.

La decisione assume rilievo pratico per contribuenti e imprese perché interviene su uno dei profili più frequentemente contestati nelle impugnazioni delle cartelle: la presunta carenza di motivazione a seguito dei controlli formali sulle dichiarazioni.

Somme a ruolo dopo un controllo formale

Il controllo formale delle dichiarazioni, disciplinato dall’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973, consente all’Amministrazione finanziaria di verificare la correttezza dei dati esposti dal contribuente sulla base della documentazione prodotta o richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione. All’esito del controllo, qualora emergano irregolarità che comportano il recupero di imposte, l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le somme dovute, che vengono poi richieste tramite cartella di pagamento.

Cartella valida se motivata

Secondo la Corte di Cassazione, espressasi con ordinanza n. 30835 del 24 novembre 2025, la cartella emessa a seguito di controllo formale è validamente motivata quando:

  1. indica il riferimento al controllo formale effettuato;
  2. riporta gli estremi dell’atto presupposto;
  3. consente al contribuente di comprendere l’origine della pretesa tributaria.

Non è invece necessario che la cartella contenga una descrizione puntuale di tutte le irregolarità riscontrate, se queste risultano già conoscibili dal contribuente attraverso la precedente interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria o dalla documentazione richiesta in sede di controllo.

Il principio di conoscibilità della pretesa

La Suprema Corte richiama il principio secondo cui la motivazione dell’atto tributario deve garantire la conoscibilità della pretesa fiscale, non la sua riproduzione integrale.
In presenza di un controllo formale, il contribuente è già messo in condizione di conoscere:

  • le voci contestate;
  • i documenti richiesti e non ritenuti idonei;
  • le ragioni del recupero d’imposta.

La cartella di pagamento può quindi legittimamente limitarsi a richiamare il controllo effettuato e gli importi dovuti, senza incorrere in un vizio di motivazione.

Effetti sul contenzioso tributario

La pronuncia riduce gli spazi di contestazione fondati esclusivamente su vizi formali della cartella e rafforza la posizione dell’Amministrazione finanziaria nei giudizi aventi ad oggetto ruoli emessi a seguito di controlli formali.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il contribuente di contestare:

  • l’inesattezza della pretesa;
  • la non debenza delle somme richieste;
  • eventuali errori di calcolo o duplicazioni.

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a distinguere tra carenze motivazionali effettive e richieste di motivazione meramente ridondanti, confermando che la funzione della cartella è quella di rendere intellegibile la pretesa, non di sostituire l’intero procedimento istruttorio.

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