2 Luglio 2026, di Teresa Barone – PMI.it
Durante le ferie lo stipendio può essere più basso di quello ordinario senza violare il diritto al riposo, a una condizione: la riduzione non deve scoraggiare il lavoratore dal fruire delle ferie. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, fissando un criterio quantitativo dove prima operava solo un principio generale. In sintesi:
- la Cassazione, con ordinanza n. 18529 dell’8 giugno 2026, ammette che la retribuzione delle ferie possa escludere alcune indennità variabili;
- l’esclusione è legittima solo se la riduzione non ha effetto dissuasivo sul godimento delle ferie;
- il confronto tra stipendio ordinario e feriale si effettua su base annua e non mensile;
- le indennità legate stabilmente a mansioni e status professionale devono essere incluse nella paga delle ferie.
La retribuzione delle ferie può escludere alcune indennità variabili
La Cassazione conferma un principio ormai consolidato del diritto europeo: lo stipendio ordinario e la retribuzione delle ferie devono essere comparabili, senza obbligo di perfetta identità tra i due importi. L’esclusione di alcune voci variabili è quindi legittima quando non genera una riduzione idonea a disincentivare il riposo. Nel caso deciso con l’ordinanza n. 18529/2026 le voci escluse erano l’indennità di assenza dalla residenza e la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP).
L’effetto dissuasivo e la soglia del taglio
Il criterio guida è l’effetto dissuasivo: una decurtazione è vietata quando è idonea a spingere il lavoratore a rinunciare alle ferie per non perdere reddito. La Corte non fissa una percentuale valida per tutti, però indica la direzione con il caso deciso: un’incidenza del 3,37% sulla retribuzione annua lorda è stata considerata troppo bassa per scoraggiare il riposo. La valutazione va condotta caso per caso, misurando quanto la parte esclusa incide sul totale.
Confronto tra stipendio e ferie fatto su base annua
La comparazione tra calcolo dello stipendio netto ordinario e feriale si effettua su orizzonti temporali omogenei. Poiché il lavoratore aveva chiesto le differenze su base annuale, la Corte ha stabilito che il raffronto andava fatto con la retribuzione annua e non con quella di un singolo mese. Il metodo di calcolo influenza l’esito: una voce che incide molto in un mese può diluirsi nell’arco dell’anno e scendere sotto la soglia rilevante.
Quali voci retributive spettano sempre durante le ferie
Il principio di fondo non cambia: le indennità legate in modo stabile e continuativo alle mansioni e allo status professionale del lavoratore vanno incluse nella retribuzione feriale. La novità dell’ordinanza n. 18529/2026 riguarda la verifica quantitativa dell’esclusione, non la natura delle voci, in linea con l’orientamento ribadito con la decisione n. 24988/2025.
La stessa Corte, in materia di buoni pasto e indennità durante le ferie, ha confermato che le componenti ordinarie della busta paga seguono il lavoratore anche nel periodo di riposo. Lo stesso criterio si applica alle giornate che i contratti collettivi equiparano alle ferie, come i permessi per le festività soppresse, dove la retribuzione segue il regime del riposo annuale.
Come capire se il taglio in busta paga è legittimo
Per valutare se una riduzione dello stipendio in ferie rispetta le regole servono tre controlli in sequenza, dalla natura della voce esclusa fino all’effetto sul reddito complessivo.
| Controllo | Come procedere |
|---|---|
| Natura della voce esclusa | verificare se l’indennità è legata in modo stabile e continuativo alle mansioni; in tal caso, in linea di principio spetta anche durante le ferie |
| Incidenza economica | calcolare quanto la voce esclusa incide sulla retribuzione annua lorda, non sul singolo mese |
| Effetto dissuasivo | stabilire se la riduzione scoraggia la fruizione delle ferie; nel caso deciso dalla Cassazione un’incidenza del 3,37% annuo non ha superato questa soglia |
Il metodo di calcolo cambia l’esito. Ipotizzando una retribuzione annua lorda di 26.700 euro e voci variabili escluse pari a circa 900 euro nell’anno, l’incidenza si ferma al 3,37%, sotto la soglia ritenuta non dissuasiva. Le stesse voci, osservate solo nelle giornate di ferie in cui non vengono corrisposte, fanno apparire quella parte di busta paga molto più leggera; misurate sull’intero anno tornano a essere una quota marginale del totale, ed è il confronto annuale a decidere la legittimità del taglio.