Dichiarazione IVA omessa, 60 giorni per pagare senza rate

2 Settembre 2026, di Teresa Barone – PMI.it

La liquidazione automatica dell’IVA in caso di dichiarazione annuale omessa ha ora le regole applicative. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 239129/2026 del 28 agosto 2026, il Fisco può ricostruire l’imposta attraverso fatture elettroniche, corrispettivi telematici e LIPE. Chi riceve la comunicazione dispone di 60 giorni per fornire chiarimenti oppure pagare; per beneficiare della riduzione della sanzione occorre versare l’intero importo tramite F24, senza rateazione né compensazione.

La sanzione ordinaria del 120% dell’imposta è ridotta a un terzo in caso di pagamento tempestivo, quindi al 40%, con interessi applicati nella misura del 3,5%.

Liquidazione automatica IVA dopo il provvedimento delle Entrate

Il provvedimento AdE n. 239129/2026 del 28 agosto 2026 dà attuazione all’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, inserito dall’articolo 1, comma 111, lettera a), della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. La norma consente all’Agenzia delle Entrate di determinare l’imposta dovuta quando manca la Dichiarazione IVA annuale, anche attraverso procedure automatizzate.

Ai fini della nuova procedura è considerata omessa anche la dichiarazione priva dei dati sulle operazioni attive necessari per determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta. La liquidazione può essere effettuata senza pregiudicare una successiva attività di accertamento.

I dati utilizzati dal Fisco per ricostruire l’IVA

La liquidazione dell’imposta utilizza quattro categorie di informazioni già acquisite dall’Amministrazione finanziaria: fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici, comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e versamenti effettuati dal contribuente per il periodo sottoposto a controllo.

L’IVA a debito è ricavata dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle LIPE. Dal risultato sono scomputati l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle comunicazioni periodiche, insieme ai versamenti già eseguiti per lo stesso periodo d’imposta.

Credito IVA dell’anno precedente escluso dal calcolo

Il credito risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente non è considerato nella liquidazione automatica. Lo stabiliscono sia l’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972 sia il punto 4.3 del provvedimento attuativo.

Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione il contribuente può comunque segnalare all’Agenzia dati o elementi non considerati o valutati erroneamente e fornire i chiarimenti necessari. Il provvedimento non attribuisce invece al contribuente la facoltà di sottrarre autonomamente il credito pregresso dall’importo richiesto né di utilizzarlo in compensazione nel modello F24 destinato al pagamento.

Il termine assegnato dalla comunicazione permette di verificare la ricostruzione effettuata dall’Agenzia prima del pagamento. Se l’Agenzia ridetermina l’importo dopo i chiarimenti, il nuovo termine di 60 giorni decorre dal ricevimento della comunicazione definitiva.

Pagamento entro 60 giorni senza rate

La principale conseguenza finanziaria della nuova procedura riguarda il pagamento delle somme richieste. Il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo pagando imposta, sanzione ridotta e interessi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le motivazioni del provvedimento n. 239129/2026 precisano espressamente che per questo versamento non è utilizzabile la rateazione prevista dall’articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997. Per le ordinarie comunicazioni derivanti dai controlli automatici e formali tale disposizione consente fino a 20 rate trimestrali; la liquidazione prevista dall’articolo 54-bis.1 segue invece la disciplina specifica dettata per la dichiarazione IVA omessa.

Esclusa la compensazione nel modello F24

Il pagamento entro i 60 giorni deve essere effettuato tramite modello F24 senza utilizzare crediti in compensazione. Il punto 8 del provvedimento esclude infatti la compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

L’Agenzia delle Entrate istituirà con una propria risoluzione i codici tributo per imposta, sanzione e interessi. Anche in caso di successiva iscrizione a ruolo è esclusa la compensazione prevista dall’articolo 31 del DL 78/2010.

Sanzione ridotta dal 120% al 40%

Alla somma risultante dalla liquidazione si applica la sanzione per omessa dichiarazione prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Sono inoltre dovuti gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 4% annuo.

Il pagamento integrale entro il termine assegnato consente di ridurre la sanzione a un terzo, quindi al 40% dell’imposta, mentre gli interessi sono applicati nella misura del 3,5% prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2009.

Comunicazione via PEC e prospetto nel Cassetto fiscale

L’esito della liquidazione è trasmesso tramite PEC all’indirizzo presente nell’INI-PEC oppure al domicilio digitale speciale eventualmente eletto dal contribuente. In caso di mancato recapito, l’Agenzia procede con raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione e il prospetto analitico con gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi utilizzati sono disponibili nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. I dati delle fatture, dei corrispettivi e delle LIPE possono invece essere consultati anche nel portale Fatture e Corrispettivi.

Il mancato pagamento porta all’iscrizione a ruolo

Trascorsi i 60 giorni senza pagamento, le somme dovute per imposta, sanzione in misura piena e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo ai sensi dell’articolo 14 del DPR 602/1973.

L’iscrizione a ruolo comporta quindi la perdita della riduzione della sanzione al 40%. Anche in questa fase il provvedimento esclude l’utilizzo della compensazione per estinguere le somme iscritte.

La liquidazione può arrivare entro il settimo anno

L’Agenzia può effettuare la liquidazione dell’IVA omessa entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione annuale avrebbe dovuto essere presentata, secondo il termine richiamato dall’articolo 57, comma 2, del DPR 633/1972.

La disponibilità dei dati provenienti da fatturazione elettronica, corrispettivi e LIPE consente così al Fisco di quantificare l’imposta anche in assenza del modello annuale, mantenendo separata l’eventuale successiva attività di accertamento.

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