Bonus autoimpiego under 35: partono i pagamenti e si apre il riesame INPS

11 Giugno 2026, di Barbara Weisz – PMI.it

Per il bonus autoimpiego under 35 del decreto Coesione si apre la fase dei pagamenti. Con il messaggio n.1955 del 10 giugno 2026, l’INPS comunica di aver concluso l’istruttoria sulle domande già definite per il contributo da 500 euro al mese destinato ai giovani disoccupati che hanno avviato un’attività nei settori strategici, e di aver avviato la liquidazione delle domande accolte. Per le domande respinte è ora disponibile il servizio di riesame online, mentre una parte delle richieste attende ancora gli accertamenti sulla regolarità contributiva.

In sintesi:

  • l’INPS ha concluso l’istruttoria sulle domande definite e ha avviato i pagamenti di quelle accolte;
  • per le domande respinte si può presentare istanza di riesame entro 30 giorni dalla pubblicazione del Messaggio n.1955 del 10 giugno 2026 (quindi tra venerdì 10 e lunedì 13 2026);
  • il riesame si presenta dal servizio Incentivo Decreto Coesione sul portale INPS, con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
  • il contributo è di 500 euro al mese per un massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028;
  • alcune istruttorie restano in lavorazione per le verifiche sulla regolarità contributiva.

Pagamenti al via per le domande accolte

La liquidazione parte dopo la chiusura delle verifiche. L’INPS ha gestito le domande con una procedura informatizzata che ha effettuato i controlli automatici sui requisiti di accesso, e al termine ha avviato il pagamento delle domande accolte.

Il contributo è pari a 500 euro per ogni mensilità riconosciuta ed è corrisposto annualmente in forma anticipata, per un massimo di 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. L’importo del singolo accredito dipende dai mesi ammessi al beneficio e può quindi essere inferiore a 6.000 euro, valore corrispondente a dodici mensilità, mentre il massimale complessivo è di 18.000 euro.

Stato della domandaEsito della proceduraAttività disponibile
AccoltaLiquidazione avviataConsultazione del provvedimento e dei pagamenti
RespintaMotivazione disponibile onlinePresentazione dell’istanza di riesame
In istruttoriaControlli contributivi ancora in corsoAttesa della definizione da parte dell’INPS

Come presentare l’istanza di riesame

Chi ha ricevuto un esito negativo può chiedere il riesame dallo stesso servizio usato per la domanda iniziale. Si accede al servizio Incentivo Decreto Coesione sul portale INPS con SPID, CIE, CNS o eIDAS, lungo il percorso che dalla sezione Sostegni, Sussidi e Indennità porta al Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. La funzione Richiedi riesame compare nelle sezioni Le mie ultime domande e Le mie domande, e dal dettaglio della pratica si consultano i dati trasmessi, la motivazione del rigetto, lo stato della lavorazione, le ricevute, i provvedimenti e gli eventuali pagamenti.

L’istanza deve riportare le ragioni della contestazione e gli elementi utili a una nuova verifica, insieme alla documentazione che dimostra il possesso dei requisiti; il comando Presenta richiesta di riesame trasmette l’istanza e genera una ricevuta con il numero di protocollo.

Termine di 30 giorni per il riesame

Il riesame può essere richiesto entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio INPS 1955 del 10 giugno 2026. Per i provvedimenti di rigetto conosciuti in una data successiva, il periodo decorre dal giorno in cui l’interessato riceve o consulta l’esito negativo. L’INPS qualifica espressamente il termine come non perentorio, quindi la data indicata rappresenta il periodo ordinario concesso per presentare motivazioni e documenti attraverso la procedura telematica.

Rigetto legato allo stato di disoccupazione

Quando il rigetto deriva dal controllo sullo stato di disoccupazione, il riesame è deciso sulla base dei dati presenti nel sistema informativo delle politiche del lavoro. Il requisito richiede la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e l’assenza di un impiego oppure redditi da lavoro entro le soglie esenti da imposizione fiscale. Eventuali disallineamenti vanno corretti dal Centro per l’impiego (CPI) competente, perché l’accoglimento richiede che la posizione risulti aggiornata nel sistema e confermi lo stato di disoccupazione alla data di avvio dell’impresa o dell’attività professionale.

L’INPS definisce poi il riesame utilizzando le informazioni ufficiali disponibili.

Domande ancora in istruttoria

Una parte delle domande attende ancora l’esito delle verifiche sulla regolarità contributiva. L’istruttoria prosegue per chi risulta iscritto a una Cassa previdenziale esterna all’INPS e per chi ha versato contributi alla Gestione separata senza che la relativa iscrizione risulti acquisita negli archivi. Queste pratiche saranno definite dopo il completamento degli accertamenti e, fino alla comunicazione di un provvedimento di accoglimento o rigetto, la procedura di riesame non le riguarda.

Requisiti e beneficiari del contributo

L’incentivo rientra nel più ampio quadro dei bonus e sgravi per giovani imprenditori nei settori strategici dell’articolo 21 del Dl Coesione (DL 60/2024). Il contributo da 500 euro è riconosciuto direttamente al giovane che ha avviato l’attività, mentre l’ulteriore esonero fino a 800 euro mensili previsto dal decreto Coesione riguarda i contributi dovuti sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle nuove imprese.

Per il contributo INPS da 500 euro al mese sono richiesti questi requisiti:

  • età inferiore a 35 anni alla data di avvio dell’attività;
  • stato di disoccupazione ai sensi del d.lgs. 150/2015 alla stessa data;
  • attività avviata tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025;
  • codice ATECO rientrante nei settori strategici definiti dal decreto interministeriale del 3 aprile 2025;
  • per le imprese, qualifica di piccola impresa con meno di 50 occupati e fatturato o bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
  • la platea comprende imprese e liberi professionisti, e per questi ultimi la data di avvio coincide con l’apertura della partita IVA.

Le FAQ del Ministero del Lavoro ammettono anche le imprese in cui il codice ATECO agevolabile identifica un’attività secondaria, purché siano rispettati i requisiti anagrafici, occupazionali e temporali.

Settori e codici ATECO ammessi

Le macro-categorie ammesse comprendono manifatturiero avanzato, energia e utility, costruzioni, trasporti e logistica, servizi IT e telecomunicazioni, attività professionali scientifiche e tecniche, sanità, istruzione, intrattenimento. La verifica avviene tramite il codice ATECO indicato all’apertura della partita IVA o alla costituzione della società.

Attualmente è in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, recepita dall’INPS con la circolare 71 del 31 marzo 2025. L’elenco dei codici ammessi è riportato nell’Allegato 1 della circolare INPS 148 del 28 novembre 2025, che sostituisce i riferimenti alla precedente classificazione ATECO 2007. Con il messaggio INPS 685 del 26 febbraio 2026 l’elenco è stato integrato con il codice 72.20.01, ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia.

Importi, pagamenti e trattamento fiscale

Il contributo ammonta a 500 euro mensili per 36 mesi, con un massimo di 18.000 euro complessivi, erogati in un’unica soluzione anticipata per ciascun anno, pari a 6.000 euro l’anno, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Non richiede rendicontazione analitica delle spese. Sul piano fiscale è escluso dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRAP, non concorre alla formazione del reddito complessivo, non rileva ai fini del superamento della soglia del regime forfettario e non è soggetto a ritenuta d’acconto.

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