14 Maggio 2026, di Anna Fabi – PMI.it
Con le circolari n. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026, l’INPS ha pubblicato le prime indicazioni per applicare i primi tre dei quattro esoneri contributivi del DL 62/2026 — il cosiddetto Decreto Primo Maggio — destinati a incentivare l’occupazione stabile di giovani, donne e lavoratori nelle aree svantaggiate del Paese (ZES Unica). Le misure prevedono un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL. Rimane in attesa di autorizzazione della Commissione europea il quarto incentivo, quello alla stabilizzazione dei contratti a termine.
Le istruzioni INPS per il Bonus Giovani 62/2026
La circolare INPS n. 55 del 14 maggio 2026 fornisce le prime indicazioni sul Bonus Giovani (art. 2 DL 62/2026): esonero del 100% dei contributi previdenziali datoriali per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di lavoratori che, alla data dell’assunzione, non hanno ancora compiuto 35 anni.
La circolare distingue tre fattispecie in base al livello di svantaggio del lavoratore:
- lavoratori molto svantaggiati perché disoccupati da almeno 24 mesi: esonero riconoscibile per un massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili (650 euro per le assunzioni nelle regioni della ZES unica);
- lavoratori molto svantaggiati perché disoccupati da almeno 12 mesi e appartenenti alle categorie c), e), f) o g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui al Regolamento (UE) 651/2014: esonero per un massimo di 24 mesi, stessi massimali;
- lavoratori svantaggiati che rientrano nelle categorie dalla a) alla g) del medesimo Regolamento, tra cui chi è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi: esonero per un massimo di 12 mesi, stessi massimali.
Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato, il lavoro intermittente e le prestazioni di lavoro occasionale. Il beneficio spetta anche per assunzioni a tempo parziale e, con equiparazione al lavoro subordinato, per le assunzioni a scopo di somministrazione.
Le istruzioni INPS per il Bonus ZES 62/2026
La circolare INPS n. 56 del 14 maggio 2026 illustra le indicazioni operative per il Bonus ZES (art. 3 DL 62/2026), destinato ai datori di lavoro privati per assunzioni nella ZES unica del Mezzogiorno con organico non superiore a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione. Il lavoratore da assumere deve aver compiuto 35 anni e risultare disoccupato da almeno 24 mesi. L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali datoriali nel limite di 650 euro mensili per 24 mesi.
Le regioni della ZES unica sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria. Il requisito dimensionale — non più di 10 dipendenti — deve sussistere solo nel mese dell’assunzione, calcolato al netto dei lavoratori per i quali si richiede il beneficio, e non rileva per le variazioni successive.
A differenza del Bonus Giovani, questa misura non è applicabile in caso di trasformazione di un contratto a termine già in essere: spetta esclusivamente per nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Circolare n. 57: il Bonus Donne 62/2026
La circolare INPS n. 57 del 14 maggio 2026 fornisce le indicazioni operative per il Bonus Donne (art. 1 DL 62/2026): esonero del 100% dei contributi previdenziali datoriali per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. La circolare distingue tre fattispecie:
- donne molto svantaggiate perché prive di impiego da almeno 24 mesi: esonero per un massimo di 24 mesi, nel limite di 650 euro mensili;
- donne molto svantaggiate perché prive di impiego da almeno 12 mesi e appartenenti alle categorie b)-g) del Regolamento (UE) 651/2014: esonero per un massimo di 24 mesi, stessi massimali;
- donne svantaggiate appartenenti alle categorie a)-g) del Regolamento, tra cui chi è priva di impiego da almeno sei mesi: esonero per un massimo di 12 mesi, stessi massimali.
Per le lavoratrici residenti nella ZES unica al momento dell’assunzione, il massimale è potenziato a 800 euro mensili, la soglia più alta tra le tre misure. Le risorse stanziate per il Bonus Donne sono distribuite per categoria di regione secondo le quote del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027: il 50,83% per le regioni più sviluppate, il 42,13% per le regioni meno sviluppate e il 7,04% per le regioni in transizione (Abruzzo, Marche e Umbria).
Condizioni comuni e procedura di domanda
Tutte e tre le misure condividono le stesse condizioni di accesso:
- l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) sulla differenza tra lavoratori occupati nel mese e media dei 12 mesi precedenti; il calcolo include anche le società controllate o collegate;
- assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei 6 mesi precedenti e successivi all’assunzione nella stessa unità produttiva;
- retribuzione non inferiore al trattamento previsto dai CCNL più rappresentativi, in applicazione del principio del salario giusto (art. 7 DL 62/2026);
- regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni in materia di lavoro e rispetto dei contratti collettivi;
- non cumulabilità con altri esoneri contributivi; compatibilità con la maxi-deduzione del costo del lavoro (DLgs. 216/2023) e con l’esonero per la certificazione della parità di genere.
La procedura prevede una domanda telematica preventiva tramite il Portale delle Agevolazioni INPS (ex DiResCo), sezione specifica per ciascun bonus (es.: “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”). Dopo la comunicazione, l’INPS accantona le risorse e assegna 10 giorni per inviare la comunicazione obbligatoria Unilav/Unisomm: la scadenza è perentoria. Le domande vengono accolte fino a esaurimento dei fondi stanziati, quindi la tempestività è determinante. I moduli saranno resi disponibili con successivo messaggio INPS.