Cartella esattoriale valida e blindata dopo un controllo sulla dichiarazione

19 Febbraio 2026, di Redazione PMI.it – PMI.it

Ricevere una cartella esattoriale priva di un dettaglio analitico spinge molti contribuenti a tentare il ricorso per difetto di motivazione. Tuttavia, se l’atto deriva da un controllo formale o automatizzato sulla dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non è tenuta a fornire ulteriori spiegazioni. Due recenti pronunce della Corte di Cassazione chiariscono infatti che l’atto non viola lo Statuto del Contribuente quando si limita a richiamare la dichiarazione da cui scaturisce l’anomalia.

Quando non serve la motivazione analitica per la cartella esattoriale

Il principio giuridico che accomuna entrambe le procedure di verifica è la conoscibilità della pretesa. Poiché l’amministrazione finanziaria utilizza esclusivamente i dati forniti dal cittadino stesso attraverso la dichiarazione dei redditi, non si tratta di un accertamento induttivo con indagini esterne. Di conseguenza, il contribuente possiede già tutti gli elementi informativi necessari per comprendere l’origine del debito. Vediamo come la Cassazione applica questo principio alle due diverse tipologie di verifica fiscale.

Controllo automatizzato (art. 36-bis): la nuova sentenza

Con la sentenza 34547/2025, la Suprema Corte si è pronunciata su una cartella contestata per carenza di motivazioni, scaturita dai controlli automatici previsti dall’articolo 36-bis del DPR 600/1973. Questa procedura intercetta telematicamente errori materiali, sviste di calcolo o sbagli nel riporto delle eccedenze d’imposta degli anni precedenti.

I magistrati hanno stabilito che l’obbligo motivazionale è pienamente assolto, senza violare lo Statuto del contribuente, se l’atto provvede a:

  • indicare chiaramente gli estremi della dichiarazione dei redditi oggetto di verifica;
  • specificare il tributo sul quale è stato rilevato l’errore o il ritardo nel versamento;
  • richiamare l’esito del controllo automatizzato.

Si tratta in pratica di una fase della riscossione e non dell’apertura di un contenzioso, motivo per cui il mero richiamo al documento originario è considerato più che sufficiente.

Controllo formale (art. 36-ter): l’ordinanza speculare

Un orientamento identico è stato confermato dall’ordinanza 30835/2025 in materia di controllo formale (ex art. 36-ter del DPR 600/1973). A differenza del controllo informatico, qui l’Agenzia delle Entrate ha precedentemente richiesto al contribuente di produrre la documentazione cartacea a supporto delle deduzioni o detrazioni dichiarate.

Se all’esito del controllo emergono irregolarità che comportano il recupero dell’imposta, la successiva cartella di pagamento risulta validamente motivata qualora riesca a:

  • inserire il riferimento esplicito al controllo formale effettuato;
  • riportare gli estremi dell’atto presupposto, se esistente;
  • mettere l’interessato in condizione di collegare l’importo richiesto all’interlocuzione preventiva già avvenuta con l’ufficio.

La cartella non deve quindi riprodurre integralmente i motivi dello scarto di ogni singolo scontrino o fattura medica, ma ha solo la funzione di rendere esigibile la pretesa.

Quando è possibile contestare l’atto

Se le contestazioni fondate esclusivamente sui vizi di forma e sulla carenza di motivazione sono destinate al fallimento, resta salva la possibilità per il cittadino di impugnare la cartella entrando nel merito della pretesa.

Il ricorso al giudice tributario è infatti la strada corretta se si intende dimostrare, ad esempio, l’inesattezza delle somme richieste, l’avvenuto pagamento del tributo prima dell’iscrizione a ruolo, oppure la presenza di evidenti duplicazioni d’imposta.

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