Fonte: MySolution
IN BREVE |
DIRITTO DEL LAVORO
In GU la legge di conversione del decreto Fiscale
Legge 9 dicembre 2024 n. 189
Nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2024, n. 291 è stata pubblicata la legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”.
Il provvedimento produce l’ampliamento della platea del “bonus Natale” (l’indennità una tantum, per l’anno 2024, di importo pari a 100 euro a favore di taluni lavoratori dipendenti), attraverso l’eliminazione del requisito del coniuge fiscalmente a carico. Per ricevere il bonus è quindi sufficiente avere almeno un figlio a carico. Nel caso di coniugi entrambi in possesso dei requisiti, il bonus può essere richiesto da uno solo dei due. Il richiedente deve in ogni caso indicare nella domanda il codice fiscale del coniuge o del convivente. Restano invariate le altre condizioni richieste per l’accesso al bonus, che dovranno essere autodichiarate nella domanda.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Le novità su imprese di autotrasporto e formazione professionale
MIT, D.M. 6 agosto 2024, n. 209
Aperto il bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che mette a disposizione cinque milioni di euro per la formazione professionale degli autotrasportatori in materia di gestione d’azienda e sicurezza stradale e del lavoro.
Le imprese possono presentare istanza fino al 23 gennaio 2025, utilizzando il modello predisposto e scaricabile dal sito della società RAM S.p.A. (soggetto gestore).
Il contributo massimo erogabile è pari a:
- • € 15.000 per le microimprese (che occupano meno di 10 persone);
- • € 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di 50 persone);
- • € 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di 250 persone);
- • € 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).
Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di € 300.000.
Per la determinazione del contributo si terrà conto dei seguenti massimali:
- • ore di formazione: € 30 per ciascun partecipante;
- • compenso della docenza in aula: € 120 ogni ora;
- • compenso dei tutor: € 30 per ogni ora;
- • servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.
Qualora al termine delle attività istruttorie le risorse a disposizione (pari a cinque milioni di euro) non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze giudicate ammissibili, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto.
Vedi l’Approfondimento
INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
INAIL: autoliquidazione 2024-2025 e nuove funzionalità nel portale istituzionale
INAIL, Istruzioni operative 4 dicembre 2024, prot. n. 11783
L’INAIL – con Istruzioni operative del 4 dicembre 2024, prot. n. 11783 – ha comunicato che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2024/2025 è disponibile nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”.
Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.
In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.
I servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” sono disponibili dal 3 dicembre 2024 in www.inail.it – Servizi Online.
Anche quest’anno il servizio online “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf, in formato .txt e nella versione .json.
Dal 10 dicembre 2024 è altresì disponibile il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Il nuovo servizio di presentazione delle domande dell’Assegno Unico Universale
INPS, Messaggio 13 dicembre 2024, n. 4253
L’INPS – con Messaggio 13 dicembre 2024, n. 4253 – ha comunicato l’avvenuto aggiornamento del servizio che, oltre a presentare una veste grafica completamente rinnovata, offre un’esperienza di utilizzo intuitiva e agevole, al fine di rispondere con efficacia alle esigenze degli utenti.
La gestione dei pagamenti dell’AUU sui conti correnti è stata semplificata con l’integrazione al “Sistema Unico di Gestione IBAN” (SUGI). Al momento della presentazione di una nuova domanda o della modifica delle modalità di pagamento o del conto corrente di accredito di una domanda accolta, è possibile selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso l’Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo.
I tutori dei minori o dei soggetti interdetti, al momento della presentazione della domanda o della modifica delle modalità di pagamento, hanno la possibilità di indicare un IBAN intestato/cointestato a ciascun soggetto tutelato per l’accredito diretto a favore del medesimo.
Sono state introdotte ottimizzazioni specifiche per le richieste delle maggiorazioni riconosciute ai nuclei familiari con l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 25.000 e ai genitori entrambi titolari di reddito da lavoro. In particolare, la procedura è stata semplificata nei casi in cui i genitori siano i medesimi per tutti i figli indicati nella domanda, rendendo più fluida l’acquisizione delle informazioni necessarie.
INPS: il nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata
INPS, Messaggio 10 dicembre 2024, n. 4189
L’INPS – con Messaggio del 10 dicembre 2024, n. 4189 – ha reso noto il nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata collegato ai tipi rapporto D1 – D2 – D3.
Nello specifico, l’Istituto ha comunicato che tra le attività collegate al “Tipo rapporto” D1 – D2 – D3 è stato definito il seguente <Codice attività>:
- • 32 “Arbitri – UNIArbitri – art. 25, 6ter D.Lgs 36/21”.
Tale codice deve essere inserito obbligatoriamente nel flusso Uniemens nell’elemento <Codice attività> per individuare i soggetti come sopra descritti.
Datori di lavoro agricolo: proroga del versamento contributivo
INPS, Messaggio 9 dicembre 2024, n. 4156
L’INPS – con Messaggio del 9 dicembre 2024, n. 4156 – ha comunicato che, nelle more della definizione degli approfondimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in merito al quadro giuridico per la corretta applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 2, D.L. 15 maggio 2024, n. 63 e alla luce del fatto che anche la tariffazione relativa al II trimestre 2024 non ha tenuto conto delle riduzioni contributive previste, al fine di escludere da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati dalla misura in argomento un adempimento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l’emissione del I e del II trimestre 2024 (che ha scadenza al 16 dicembre 2024) può essere effettuato fino al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili.
I datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna istanza per avvalersi della predetta facoltà e riceveranno un’apposita comunicazione attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
L’omesso versamento della contribuzione relativa al I e al II trimestre 2024, nella misura effettivamente dovuta, entro il 17 marzo 2025, comporterà l’applicazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Fondo bilaterale servizi ambientali: dal 18 dicembre domande su “OMNIA IS”
INPS, Messaggio 9 dicembre 2024, n. 4162
L’INPS – con Messaggio del 9 dicembre 2024, n. 4162 – ha reso noto che, a decorrere dal 18 dicembre 2024, è disponibile sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
In linea con le nuove procedure di presentazione delle domande di integrazione salariale rilasciate sulla piattaforma “OMNIA IS”, la nuova domanda di assegno di integrazione salariale del Fondo è caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errati, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, ecc.) finalizzati a evitare errori od omissioni. Inoltre, una volta completata la compilazione della domanda e prima di procedere all’invio, è possibile verificare i dati inseriti in un documento di “anteprima di stampa”.
La domanda di assegno di integrazione salariale per il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali può essere presentata, tramite la nuova piattaforma, a partire dal 18 dicembre 2024, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo nella funzione “Ricerca” presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.
Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.
INPS: ulteriori precisazioni sulle procedure di conguaglio per le assunzioni di beneficiari SFL
INPS, Messaggio 4 dicembre 2024, n. 4110
L’INPS – con Messaggio del 4 dicembre 2024, n. 4110 – a parziale modifica di quanto indicato nel Messaggio n. 3888/2024, ha precisato che i dati esposti nel flusso Uniemens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:
- • con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;
- • con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.
In merito alle assunzioni relative ai percettori dell’ADI rimangono valide le indicazioni fornite con il Messaggio n. 3888/2024.
Vedi l’Approfondimento
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Convertito in legge il cd. decreto Flussi
Legge 9 dicembre 2024, n. 187
Nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024, n. 289 è stata pubblicata la legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”.
Tra le novità più rilevanti, viene precisato che il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l’immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l’ufficio consolare e lo sportello unico per l’immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.
Vedi l’Approfondimento
SICUREZZA SUL LAVORO
Patente a crediti e nuovo regime sanzionatorio: l’intervento dell’INL
INL, Nota 9 dicembre 2024, prot. n. 9326
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 9 dicembre 2024, prot. n. 9326 – ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti, ex art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, che sono tenuti a possedere tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobile.
Com’è noto, è previsto uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.
In questo caso la sanzione amministrativa è pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad € 6.000 e non soggetta alla procedura di diffida.
Per calcolare l’esatto importo della sanzione, pari al 10% del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell’IVA – occorre sempre fare riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.
Nella fase accertativa, infatti, è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.
In mancanza di tale valore, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad € 6.000.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, deve verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.
In caso di assenza della patente ab origine, qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o con patente avente meno di 15 crediti è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 ad € 2.562,91, diffidabile.
APPROFONDIMENTI |
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Presentazione della domanda per ottenere i contributi alla formazione del personale delle imprese di autotrasporto
A mente del decreto MIT n. 209/2024 sono state definite le modalità operative e le tempistiche per la formazione professionale degli autotrasportatori in materia di gestione d’azienda e sicurezza stradale e del lavoro.
Possono presentare domanda di contributo:
- • le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- • le strutture societarie/forme associate (società cooperative, consorzi e società consortili), iscritte nella sezione speciale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, risultanti dall’aggregazione delle imprese di cui al punto precedente, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II- bis, del Codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell’Albo.
L’accesso ai contributi è precluso alle imprese/consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato dalla società RAM S.p.A. in una nelle due edizioni precedenti del bando (cosiddette “Formazione 13” e “Formazione 14”).
Nel caso in cui il controllo chiuso con esito negativo abbia avuto ad oggetto un’impresa appartenente ad un consorzio o ad una cooperativa, sarà esclusa la domanda di quella impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata in forma associata all’interno di un consorzio o di una cooperativa.
Sono agevolate iniziative di formazione o aggiornamento professionale, realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa ed alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e sul lavoro.
Le azioni formative devono essere realizzate presso soggetti attuatori che risultano essere diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti nel Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali che, all’atto della presentazione del progetto di formazione, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell’autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell’associazione nazionale cui aderiscono.
I soggetti destinatari delle azioni di formazione sono i titolari, soci, amministratori dei soggetti richiedenti, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel CCNL logistica, trasporto e spedizioni. Sono ammessi ai corsi di formazione anche i dirigenti.
Ai fini del finanziamento, l’attività formativa deve essere avviata a partire dal 27 febbraio 2025 e concludersi entro il 1° agosto 2025.
Possono essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti al 27 febbraio 2025, purché successivi al 13 settembre 2024 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando de quo).
Non sono concessi aiuti:
- • per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione;
- • per corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto.
Qualora la formazione sia a distanza, i corsi, che verranno svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti:
- • l’attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;
- • l’intero corso deve essere video registrato consentendo l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
- • i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità, e per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza;
- • le registrazioni dell’attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni;
- • alla società RAM S.p.A. devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.
Per quanto riguarda la tipologia di costi ammissibili, sono ammesse le seguenti voci di spesa:
- • costi della docenza in aula;
- • costi del tutor;
- • altri costi per l’erogazione della formazione;
- • spese di viaggio relative a formatori e partecipanti;
- • materiali e forniture con attinenza diretta al progetto;
- • ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- • costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata (escluso costo del revisore legale);
- • eventuale costo revisore legale;
- • costi del personale relativi ai partecipanti alla formazione;
- • costi generali indiretti (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Le spese complessive inerenti all’attività didattica (relative a: personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza) devono essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.
Le domande di contributo devono essere presentate entro il 23 gennaio 2025, tramite Posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC ram.formazione2025@pec.it, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, specificando nell’oggetto: “Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 15”.
Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo (in caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per prima).
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Gli ulteriori chiarimenti INPS sull’incentivo occupazionale in caso di assunzioni di fruitori SFL
L’INPS – con Circolare del 29 dicembre 2023, n. 111 – ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo introdotto dal cd. decreto Lavoro per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.
Successivamente, l’INPS – con Messaggio del 20 novembre 2024, n. 3888 – ha reso nota la disponibilità del modulo on line per la richiesta del beneficio, il rilascio di un nuovo applicativo, nonché fornito le istruzioni che riguardano sia la fruizione corrente del beneficio che il recupero delle mensilità arretrate per le quali spetta l’agevolazione.
All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio.
In essa il datore di lavoro deve indicare le seguenti informazioni:
- • lavoratore assunto;
- • prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
- • codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
- • importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- • eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- • aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
- • eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.
L’INPS, effettuate le dovute verifiche, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
In caso di intervento di uno degli enti autorizzati all’attività di intermediazione, ad essi spetta un contributo pari:
- • al 60% dell’intero incentivo riconosciuto per l’assunzione a tempo indeterminato;
- • all’80% dell’intero incentivo riconosciuto per l’assunzione a termine.
Sul portale INPS è presente il “Cruscotto SFL-ADI” in cui l’Agenzia può inserire l’IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.
Il datore di lavoro deve esporre in Uniemens il beneficio valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:
- • nell’elemento “CodiceCausale” il valore “EADI” in caso di percettore di Assdegno di Inclusione o “ESFL” in caso di percettore di SFL;
- • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Le agenzie di somministrazione devono riportare:
- • in “IdentMotivoUtilizzoCausale” la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”;
- • nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere indicato l’”AnnoMese” di riferimento del conguaglio;
- • nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che “AnnoMeseRif” sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
La sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi arretrati e la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, con riferimento ai mesi da gennaio a novembre 2024, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025.
Ora, con Messaggio del 4 dicembre 2024, n. 4110, a parziale modifica di quanto indicato nel Messaggio n. 3888/2024, l’INPS ha precisato che i dati esposti nel flusso Uniemens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:
- • con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;
- • con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.
In merito alle assunzioni relative ai percettori dell’ADI rimangono valide le indicazioni fornite con il Messaggio n. 3888/2024.
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Le novità della legge di conversione del decreto Flussi
È stato convertito in legge, con modifiche, il D.L. n. 145/2024 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
Di seguito le novità più rilevanti:
- • la norma riserva alle lavoratrici fino al 40% degli ingressi per lavoro subordinato programmati per il 2025 ed è stata inoltre prevista una nuova programmazione triennale degli ingressi per lavoro in Italia per il periodo 2026-2028. I ricongiungimenti familiari potranno essere richiesti solo dopo un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale e l’idoneità dell’alloggio potrà essere rilasciata dal Comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti;
- • non viene accolta l’istanza presentata dal datore di lavoro che ha commesso uno dei reati di cui all’art. 603-bis cp, ma anche i reati di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi). Inoltre, in applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla Direttiva 2013/32/UE, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia;
• possono richiedere il ricongiungimento familiare soltanto i titolari di permesso di soggiorno per asilo in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale, e non anche, i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale, né tantomeno i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi (ad esempio, per casi speciali o per protezione speciale). La richiesta è preclusa agli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Ai fini del ricongiungimento familiare è necessario che il richiedente abbia maturato, al momento della richiesta, un periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale pari ad almeno due anni consecutivi (salvo che per i figli minori). L’accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del numero degli occupanti dell’alloggio; e alla verifica dell’idoneità alloggiativa tenendo conto dei requisiti di cui al D.M. 5 luglio 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto di occupanti;
• programmazione triennale degli ingressi – viene introdotta una programmazione triennale per la gestione dei flussi migratori, che coprirà il periodo 2026-2028. Questo sistema punta a una maggiore pianificazione e prevedibilità nell’accoglienza di lavoratori stranieri, adattandosi alle esigenze del mercato del lavoro italiano;
• precompilazione delle domande e click day – la fase di precompilazione delle domande di nulla osta, propedeutica ai click day di febbraio 2025, si è conclusa il 30 novembre. - IN BREVE
- DIRITTO DEL LAVORO
- In GU la legge di conversione del decreto Fiscale
- Legge 9 dicembre 2024 n. 189
- Nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2024, n. 291 è stata pubblicata la legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”.
- Il provvedimento produce l’ampliamento della platea del “bonus Natale” (l’indennità una tantum, per l’anno 2024, di importo pari a 100 euro a favore di taluni lavoratori dipendenti), attraverso l’eliminazione del requisito del coniuge fiscalmente a carico. Per ricevere il bonus è quindi sufficiente avere almeno un figlio a carico. Nel caso di coniugi entrambi in possesso dei requisiti, il bonus può essere richiesto da uno solo dei due. Il richiedente deve in ogni caso indicare nella domanda il codice fiscale del coniuge o del convivente. Restano invariate le altre condizioni richieste per l’accesso al bonus, che dovranno essere autodichiarate nella domanda.
- FORMAZIONE DEL PERSONALE
- Le novità su imprese di autotrasporto e formazione professionale
- MIT, D.M. 6 agosto 2024, n. 209
- Aperto il bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che mette a disposizione cinque milioni di euro per la formazione professionale degli autotrasportatori in materia di gestione d’azienda e sicurezza stradale e del lavoro.
- Le imprese possono presentare istanza fino al 23 gennaio 2025, utilizzando il modello predisposto e scaricabile dal sito della società RAM S.p.A. (soggetto gestore).
- Il contributo massimo erogabile è pari a:
- € 15.000 per le microimprese (che occupano meno di 10 persone);
- € 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di 50 persone);
- € 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di 250 persone);
- € 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).
- Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di € 300.000.
- Per la determinazione del contributo si terrà conto dei seguenti massimali:
- ore di formazione: € 30 per ciascun partecipante;
- compenso della docenza in aula: € 120 ogni ora;
- compenso dei tutor: € 30 per ogni ora;
- servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.
- Qualora al termine delle attività istruttorie le risorse a disposizione (pari a cinque milioni di euro) non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze giudicate ammissibili, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto.
- Vedi l’Approfondimento
- INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
- INAIL: autoliquidazione 2024-2025 e nuove funzionalità nel portale istituzionale
- INAIL, Istruzioni operative 4 dicembre 2024, prot. n. 11783
- L’INAIL – con Istruzioni operative del 4 dicembre 2024, prot. n. 11783 – ha comunicato che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2024/2025 è disponibile nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni”.
- Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.
- In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.
- I servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” sono disponibili dal 3 dicembre 2024 in www.inail.it – Servizi Online.
- Anche quest’anno il servizio online “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato .pdf, in formato .txt e nella versione .json.
- Dal 10 dicembre 2024 è altresì disponibile il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).
- INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
- Il nuovo servizio di presentazione delle domande dell’Assegno Unico Universale
- INPS, Messaggio 13 dicembre 2024, n. 4253
- L’INPS – con Messaggio 13 dicembre 2024, n. 4253 – ha comunicato l’avvenuto aggiornamento del servizio che, oltre a presentare una veste grafica completamente rinnovata, offre un’esperienza di utilizzo intuitiva e agevole, al fine di rispondere con efficacia alle esigenze degli utenti.
- La gestione dei pagamenti dell’AUU sui conti correnti è stata semplificata con l’integrazione al “Sistema Unico di Gestione IBAN” (SUGI). Al momento della presentazione di una nuova domanda o della modifica delle modalità di pagamento o del conto corrente di accredito di una domanda accolta, è possibile selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso l’Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo.
- I tutori dei minori o dei soggetti interdetti, al momento della presentazione della domanda o della modifica delle modalità di pagamento, hanno la possibilità di indicare un IBAN intestato/cointestato a ciascun soggetto tutelato per l’accredito diretto a favore del medesimo.
- Sono state introdotte ottimizzazioni specifiche per le richieste delle maggiorazioni riconosciute ai nuclei familiari con l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 25.000 e ai genitori entrambi titolari di reddito da lavoro. In particolare, la procedura è stata semplificata nei casi in cui i genitori siano i medesimi per tutti i figli indicati nella domanda, rendendo più fluida l’acquisizione delle informazioni necessarie.
- INPS: il nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata
- INPS, Messaggio 10 dicembre 2024, n. 4189
- L’INPS – con Messaggio del 10 dicembre 2024, n. 4189 – ha reso noto il nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata collegato ai tipi rapporto D1 – D2 – D3.
- Nello specifico, l’Istituto ha comunicato che tra le attività collegate al “Tipo rapporto” D1 – D2 – D3 è stato definito il seguente <Codice attività>:
- 32 “Arbitri – UNIArbitri – art. 25, 6ter D.Lgs 36/21”.
- Tale codice deve essere inserito obbligatoriamente nel flusso Uniemens nell’elemento <Codice attività> per individuare i soggetti come sopra descritti.
- Datori di lavoro agricolo: proroga del versamento contributivo
- INPS, Messaggio 9 dicembre 2024, n. 4156
- L’INPS – con Messaggio del 9 dicembre 2024, n. 4156 – ha comunicato che, nelle more della definizione degli approfondimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in merito al quadro giuridico per la corretta applicazione dell’agevolazione prevista dall’art. 2, D.L. 15 maggio 2024, n. 63 e alla luce del fatto che anche la tariffazione relativa al II trimestre 2024 non ha tenuto conto delle riduzioni contributive previste, al fine di escludere da parte dei datori di lavoro potenzialmente interessati dalla misura in argomento un adempimento eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, il pagamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l’emissione del I e del II trimestre 2024 (che ha scadenza al 16 dicembre 2024) può essere effettuato fino al 17 marzo 2025, senza aggravio di sanzioni civili.
- I datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna istanza per avvalersi della predetta facoltà e riceveranno un’apposita comunicazione attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
- L’omesso versamento della contribuzione relativa al I e al II trimestre 2024, nella misura effettivamente dovuta, entro il 17 marzo 2025, comporterà l’applicazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Fondo bilaterale servizi ambientali: dal 18 dicembre domande su “OMNIA IS”
- INPS, Messaggio 9 dicembre 2024, n. 4162
- L’INPS – con Messaggio del 9 dicembre 2024, n. 4162 – ha reso noto che, a decorrere dal 18 dicembre 2024, è disponibile sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
- In linea con le nuove procedure di presentazione delle domande di integrazione salariale rilasciate sulla piattaforma “OMNIA IS”, la nuova domanda di assegno di integrazione salariale del Fondo è caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errati, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, ecc.) finalizzati a evitare errori od omissioni. Inoltre, una volta completata la compilazione della domanda e prima di procedere all’invio, è possibile verificare i dati inseriti in un documento di “anteprima di stampa”.
- La domanda di assegno di integrazione salariale per il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali può essere presentata, tramite la nuova piattaforma, a partire dal 18 dicembre 2024, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo nella funzione “Ricerca” presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
- Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.
- Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.
- INPS: ulteriori precisazioni sulle procedure di conguaglio per le assunzioni di beneficiari SFL
- INPS, Messaggio 4 dicembre 2024, n. 4110
- L’INPS – con Messaggio del 4 dicembre 2024, n. 4110 – a parziale modifica di quanto indicato nel Messaggio n. 3888/2024, ha precisato che i dati esposti nel flusso Uniemens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:
- con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;
- con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.
- In merito alle assunzioni relative ai percettori dell’ADI rimangono valide le indicazioni fornite con il Messaggio n. 3888/2024.
- Vedi l’Approfondimento
- LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
- Convertito in legge il cd. decreto Flussi
- Legge 9 dicembre 2024, n. 187
- Nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024, n. 289 è stata pubblicata la legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”.
- Tra le novità più rilevanti, viene precisato che il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l’immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l’ufficio consolare e lo sportello unico per l’immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.
- Vedi l’Approfondimento
- SICUREZZA SUL LAVORO
- Patente a crediti e nuovo regime sanzionatorio: l’intervento dell’INL
- INL, Nota 9 dicembre 2024, prot. n. 9326
- L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 9 dicembre 2024, prot. n. 9326 – ha fornito le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti, ex art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, che sono tenuti a possedere tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobile.
- Com’è noto, è previsto uno specifico regime sanzionatorio applicabile sia nei confronti di coloro che operano nei cantieri privi di patente o di un documento equivalente, sia per chi possiede una patente con meno di 15 crediti.
- In questo caso la sanzione amministrativa è pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore ad € 6.000 e non soggetta alla procedura di diffida.
- Per calcolare l’esatto importo della sanzione, pari al 10% del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell’IVA – occorre sempre fare riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall’impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente.
- Nella fase accertativa, infatti, è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione, tanto all’impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente.
- In mancanza di tale valore, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad € 6.000.
- Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, deve verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA.
- In caso di assenza della patente ab origine, qualora il committente o il responsabile dei lavori abbia omesso di verificare il titolo abilitativo e affidato i lavori ad un soggetto privo di patente o con patente avente meno di 15 crediti è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 ad € 2.562,91, diffidabile.
- APPROFONDIMENTI
- FORMAZIONE DEL PERSONALE
- Presentazione della domanda per ottenere i contributi alla formazione del personale delle imprese di autotrasporto
- A mente del decreto MIT n. 209/2024 sono state definite le modalità operative e le tempistiche per la formazione professionale degli autotrasportatori in materia di gestione d’azienda e sicurezza stradale e del lavoro.
- Possono presentare domanda di contributo:
- le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- le strutture societarie/forme associate (società cooperative, consorzi e società consortili), iscritte nella sezione speciale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, risultanti dall’aggregazione delle imprese di cui al punto precedente, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II- bis, del Codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell’Albo.
- L’accesso ai contributi è precluso alle imprese/consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato dalla società RAM S.p.A. in una nelle due edizioni precedenti del bando (cosiddette “Formazione 13” e “Formazione 14”).
- Nel caso in cui il controllo chiuso con esito negativo abbia avuto ad oggetto un’impresa appartenente ad un consorzio o ad una cooperativa, sarà esclusa la domanda di quella impresa, sia se presentata singolarmente, sia se presentata in forma associata all’interno di un consorzio o di una cooperativa.
- Sono agevolate iniziative di formazione o aggiornamento professionale, realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa ed alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e sul lavoro.
- Le azioni formative devono essere realizzate presso soggetti attuatori che risultano essere diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti nel Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali che, all’atto della presentazione del progetto di formazione, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell’autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento dell’associazione nazionale cui aderiscono.
- I soggetti destinatari delle azioni di formazione sono i titolari, soci, amministratori dei soggetti richiedenti, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel CCNL logistica, trasporto e spedizioni. Sono ammessi ai corsi di formazione anche i dirigenti.
- Ai fini del finanziamento, l’attività formativa deve essere avviata a partire dal 27 febbraio 2025 e concludersi entro il 1° agosto 2025.
- Possono essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti al 27 febbraio 2025, purché successivi al 13 settembre 2024 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando de quo).
- Non sono concessi aiuti:
- per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione;
- per corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto.
- Qualora la formazione sia a distanza, i corsi, che verranno svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti:
- l’attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;
- l’intero corso deve essere video registrato consentendo l’inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
- i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità, e per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza;
- le registrazioni dell’attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni;
- alla società RAM S.p.A. devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.
- Per quanto riguarda la tipologia di costi ammissibili, sono ammesse le seguenti voci di spesa:
- costi della docenza in aula;
- costi del tutor;
- altri costi per l’erogazione della formazione;
- spese di viaggio relative a formatori e partecipanti;
- materiali e forniture con attinenza diretta al progetto;
- ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata (escluso costo del revisore legale);
- eventuale costo revisore legale;
- costi del personale relativi ai partecipanti alla formazione;
- costi generali indiretti (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
- Le spese complessive inerenti all’attività didattica (relative a: personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza) devono essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.
- Le domande di contributo devono essere presentate entro il 23 gennaio 2025, tramite Posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC ram.formazione2025@pec.it, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, specificando nell’oggetto: “Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 15”.
- Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo (in caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per prima).
- INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
- Gli ulteriori chiarimenti INPS sull’incentivo occupazionale in caso di assunzioni di fruitori SFL
- L’INPS – con Circolare del 29 dicembre 2023, n. 111 – ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo introdotto dal cd. decreto Lavoro per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.
- Successivamente, l’INPS – con Messaggio del 20 novembre 2024, n. 3888 – ha reso nota la disponibilità del modulo on line per la richiesta del beneficio, il rilascio di un nuovo applicativo, nonché fornito le istruzioni che riguardano sia la fruizione corrente del beneficio che il recupero delle mensilità arretrate per le quali spetta l’agevolazione.
- All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio.
- In essa il datore di lavoro deve indicare le seguenti informazioni:
- lavoratore assunto;
- prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
- codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
- importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
- eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.
- L’INPS, effettuate le dovute verifiche, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
- In caso di intervento di uno degli enti autorizzati all’attività di intermediazione, ad essi spetta un contributo pari:
- al 60% dell’intero incentivo riconosciuto per l’assunzione a tempo indeterminato;
- all’80% dell’intero incentivo riconosciuto per l’assunzione a termine.
- Sul portale INPS è presente il “Cruscotto SFL-ADI” in cui l’Agenzia può inserire l’IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.
- Il datore di lavoro deve esporre in Uniemens il beneficio valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:
- nell’elemento “CodiceCausale” il valore “EADI” in caso di percettore di Assdegno di Inclusione o “ESFL” in caso di percettore di SFL;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
- Le agenzie di somministrazione devono riportare:
- in “IdentMotivoUtilizzoCausale” la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere indicato l’”AnnoMese” di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che “AnnoMeseRif” sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
- La sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi arretrati e la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, con riferimento ai mesi da gennaio a novembre 2024, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di dicembre 2024, nonché gennaio e febbraio 2025.
- Ora, con Messaggio del 4 dicembre 2024, n. 4110, a parziale modifica di quanto indicato nel Messaggio n. 3888/2024, l’INPS ha precisato che i dati esposti nel flusso Uniemens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:
- con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;
- con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.
- In merito alle assunzioni relative ai percettori dell’ADI rimangono valide le indicazioni fornite con il Messaggio n. 3888/2024.
- LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
- Le novità della legge di conversione del decreto Flussi
- È stato convertito in legge, con modifiche, il D.L. n. 145/2024 recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
- Di seguito le novità più rilevanti:
- la norma riserva alle lavoratrici fino al 40% degli ingressi per lavoro subordinato programmati per il 2025 ed è stata inoltre prevista una nuova programmazione triennale degli ingressi per lavoro in Italia per il periodo 2026-2028. I ricongiungimenti familiari potranno essere richiesti solo dopo un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale e l’idoneità dell’alloggio potrà essere rilasciata dal Comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti;
- non viene accolta l’istanza presentata dal datore di lavoro che ha commesso uno dei reati di cui all’art. 603-bis cp, ma anche i reati di cui agli artt. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi). Inoltre, in applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla Direttiva 2013/32/UE, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia;
- possono richiedere il ricongiungimento familiare soltanto i titolari di permesso di soggiorno per asilo in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale, e non anche, i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale, né tantomeno i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi (ad esempio, per casi speciali o per protezione speciale). La richiesta è preclusa agli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Ai fini del ricongiungimento familiare è necessario che il richiedente abbia maturato, al momento della richiesta, un periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale pari ad almeno due anni consecutivi (salvo che per i figli minori). L’accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del numero degli occupanti dell’alloggio; e alla verifica dell’idoneità alloggiativa tenendo conto dei requisiti di cui al D.M. 5 luglio 1975 che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto di occupanti;
- programmazione triennale degli ingressi – viene introdotta una programmazione triennale per la gestione dei flussi migratori, che coprirà il periodo 2026-2028. Questo sistema punta a una maggiore pianificazione e prevedibilità nell’accoglienza di lavoratori stranieri, adattandosi alle esigenze del mercato del lavoro italiano;
- precompilazione delle domande e click day – la fase di precompilazione delle domande di nulla osta, propedeutica ai click day di febbraio 2025, si è conclusa il 30 novembre.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza/decorrenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Venerdì 20/12/2024 | FASC | Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati | Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica | Bonifico bancario – Denuncia telematica |
Venerdì 27/12/2024 | ENPAIA | Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati | Aziende agricole | M.A.V. bancario – denuncia on line |
Martedì 31/12/2024 | INPS ex ENPALS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Aziende settori sport e spettacolo | Trasmissione telematica |
Martedì 31/12/2024 | INPS | Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi | Datori di lavoro | Trasmissione telematica |
Martedì 31/12/2024 | LUL | Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente | Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta | Stampa meccanografica – Stampa Laser |