Confisca dei beni, dal 31 ottobre si estende a prestanome e terzi consapevoli

29 Ottobre 2026, di Anna Fabi – PMI.it

Da sabato 31 ottobre la confisca dei beni si estende ai patrimoni intestati a un prestanome e a quanto il condannato ha ceduto a un terzo che conosceva lo scopo dell’operazione. Entra in vigore il decreto legislativo con cui l’Italia recepisce la direttiva europea sul recupero dei proventi di reato.

Accanto ai reati di mafia, il decreto coinvolge delitti che possono essere commessi nell’attività d’impresa, dalla corruzione tra privati alle frodi sui contributi pubblici fino agli illeciti sui rifiuti. Per questi delitti il giudice può applicare la confisca per equivalente anche ai beni usati per commettere il reato, quando quelli originali non sono più aggredibili.

Cambiano anche la vendita dei beni sequestrati, possibile prima della confisca definitiva se il bene si deteriora o costa troppo custodirlo, e il sequestro delle criptovalute, che sono trasferite al Fondo unico giustizia insieme alle chiavi di accesso. La disciplina della confisca nei reati tributari non è modificata.

In sintesi:

  • il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026, recepisce la direttiva (UE) 2024/1260 sul recupero dei beni ed è in vigore dal 31 ottobre 2026;
  • la nuova confisca degli strumenti del reato per equivalente (art. 240-ter c.p.) vale per un elenco chiuso di delitti, e il valore è commisurato alla gravità del fatto e alle condizioni economiche del condannato;
  • la confisca presso il terzo (art. 240-quater c.p.) è sussidiaria: scatta solo se il condannato non ha altri beni di pari valore e se il terzo conosceva il fine della cessione;
  • prima di vendere un bene sequestrato il giudice avvisa l’interessato, che ha 15 giorni per chiedere di essere sentito, a pena di decadenza (art. 151-bis D.P.R. 115/2002).

Confisca per equivalente sugli strumenti del reato e sui beni del prestanome

Quando non è possibile confiscare le cose che sono servite o erano destinate a commettere il reato, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. Lo prevede il nuovo art. 240-ter del codice penale, introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. 186/2026. In chiaro, se il furgone, il server o il conto usati per l’illecito sono stati venduti o svuotati, lo Stato può prendere altri beni dello stesso valore, compresi quelli intestati a un familiare o a una società schermo.

Reati per cui scatta la confisca degli strumenti

La misura segue la condanna o il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per un elenco chiuso di delitti:

  • malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche;
  • associazione per delinquere finalizzata a delitti puniti con almeno quattro anni di reclusione e associazione mafiosa;
  • inquinamento e disastro ambientale e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
  • frodi su carte e strumenti di pagamento, accessi abusivi e danneggiamenti informatici;
  • truffa aggravata per erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio;
  • corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis c.c.) e delitti con finalità di terrorismo.

Il secondo comma dell’articolo estende la regola ad altri reati: immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. 286/1998), abusi di mercato del Testo unico della finanza, contrabbando di tabacchi lavorati (artt. 84 e 86 delle disposizioni doganali del D.Lgs. 141/2024), reati su armi ed esplosivi e alcuni illeciti sui rifiuti del D.Lgs. 152/2006. Per gli stupefacenti il rinvio passa per gli artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/1990.

Valore dei beni indicato in sentenza

Nel fissare il valore da confiscare il giudice tiene conto della gravità del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali del condannato (art. 240-ter, terzo comma, c.p.). Il nuovo art. 536-bis c.p.p. obbliga la sentenza di condanna a individuare in modo specifico i beni assoggettati alla confisca per equivalente oppure a determinare la somma di denaro corrispondente.

Ricerca dei beni dopo il rinvio a giudizio

Dopo il decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero può svolgere indagini patrimoniali con un solo obiettivo: individuare beni, denaro e altre utilità soggetti a confisca obbligatoria (art. 430, comma 1-bis, c.p.p.). La documentazione è depositata subito nella segreteria del pubblico ministero, e le parti possono consultarla ed estrarne copia. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo coordina le indagini anche per individuare i beni confiscabili (art. 371-bis c.p.p.). Svolge lo stesso ruolo quando la confisca per equivalente si esegue su beni non sequestrati (art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.).

Beni ceduti a terzi: quando la confisca colpisce l’acquirente

Il giudice può confiscare i beni che il condannato ha trasferito a una persona estranea al reato per sottrarli alla confisca. Il nuovo art. 240-quater c.p. pone tre condizioni:

  • la confisca deve riguardare il prezzo, il prodotto o il profitto del reato;
  • il condannato non deve avere altri beni di valore equivalente, nemmeno tramite prestanome;
  • deve essere accertato che il terzo, al momento del trasferimento, conosceva le finalità del cedente.

La norma vale per gli stessi delitti dell’art. 240-ter e per i reati in materia di stupefacenti.

Conoscenza effettiva del terzo, criterio più stretto della direttiva

La direttiva (UE) 2024/1260 consente la confisca presso il terzo che sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione serviva a evitare la confisca. Il legislatore italiano ha scelto il criterio più restrittivo: serve l’accertamento che il terzo conoscesse lo scopo dell’operazione. Ne deriva che la sola mancanza di verifiche da parte dell’acquirente non basta, senza la prova della sua conoscenza, a fargli perdere il bene.

Documenti utili a imprese e acquirenti

Per chi acquista immobili, quote o rami d’azienda da persone sottoposte a procedimento penale, la tracciabilità del pagamento e un prezzo in linea con il mercato sono gli elementi che, in giudizio, possono smentire la conoscenza del fine elusivo della cessione.

Corruzione tra privati, fondi pubblici e rifiuti: i reati d’impresa coinvolti

Le nuove confische riguardano diversi reati che possono essere commessi nell’attività d’impresa, dalla corruzione tra privati alle frodi su contributi e finanziamenti pubblici, dagli abusi di mercato agli illeciti sui rifiuti. Le confische degli artt. 240-ter e 240-quater c.p. seguono sia la condanna sia il patteggiamento.

ReatoConfisca prevista dal D.Lgs. 186/2026
Corruzione tra privati e istigazione (artt. 2635 e 2635-bis c.c.)confisca obbligatoria anche nei casi dell’art. 240, primo comma, c.p. (nuovo art. 2635-quater c.c.), confisca per equivalente degli strumenti (art. 240-ter c.p.) e confisca presso terzi consapevoli (art. 240-quater c.p.)
Malversazione, indebita percezione e truffa aggravata su erogazioni pubbliche (artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p.)confisca per equivalente degli strumenti (art. 240-ter c.p.) e confisca presso terzi (art. 240-quater c.p.)
Abusi di mercato (delitti del D.Lgs. 58/1998, Testo unico della finanza)artt. 240-ter e 240-quater c.p.
Contrabbando di tabacchi lavorati e associazione finalizzata al contrabbando (artt. 84 e 86 delle disposizioni doganali, D.Lgs. 141/2024)artt. 240-ter e 240-quater c.p.
Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari e di rifiuti pericolosi (artt. 255-bis e 255-ter D.Lgs. 152/2006)confisca obbligatoria delle cose usate per il reato, anche con patteggiamento (nuovo comma 4 dei due articoli), e confisca degli artt. 240-ter e 240-quater c.p.
Gestione non autorizzata, combustione illecita e traffico illecito di rifiuti (artt. 256, 256-bis e 259 D.Lgs. 152/2006)confisca per equivalente degli strumenti (art. 240-ter c.p.); se il fatto è commesso nell’attività d’impresa, confisca del profitto o di beni di pari valore (art. 259-bis D.Lgs. 152/2006) e confisca presso terzi (art. 240-quater c.p.)
Riciclaggio, impiego di denaro illecito e autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.)confisca obbligatoria delle cose usate per il reato (art. 648-quater, terzo comma, c.p.) e confisca degli artt. 240-ter e 240-quater c.p.

Corruzione tra privati: confisca sempre obbligatoria

Con la condanna per corruzione tra privati o istigazione, il nuovo art. 2635-quater c.c. rende la confisca sempre obbligatoria, anche nei casi in cui l’art. 240, primo comma, c.p. la lascia alla valutazione del giudice. La regola deroga all’art. 2641, terzo comma, c.c. e riguarda le cose servite a commettere il reato e quelle che ne sono il prodotto o il profitto.

Rifiuti e ambiente: confisca dei mezzi e del profitto

Per l’abbandono di rifiuti nei casi previsti dagli artt. 255-bis e 255-ter D.Lgs. 152/2006, la condanna o il patteggiamento comportano la confisca delle cose usate per commettere il reato, cioè dei mezzi e delle attrezzature impiegati. Per gestione non autorizzata, combustione illecita o traffico illecito di rifiuti svolti nell’ambito di un’impresa, l’art. 259-bis aumenta le pene di un terzo. Aggiunge inoltre la confisca del profitto o, se non è possibile, di beni del condannato di pari valore.

Confisca allargata: tre nuovi reati spia e correlazione temporale

La confisca allargata colpisce denaro e beni di cui il condannato non sa giustificare la provenienza e che risultano sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta (art. 240-bis c.p.). Il decreto aggiunge tre delitti all’elenco dei reati che la fanno scattare:

  • istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia (art. 414-bis c.p.);
  • detenzione e diffusione di programmi o dispositivi diretti a danneggiare sistemi informatici (art. 635-quater.1 c.p.);
  • frode informatica aggravata (art. 640-ter, secondo comma, c.p.), che comprende i casi in cui il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Beni acquistati nel periodo dell’attività illecita

Il decreto scrive nel codice il requisito della correlazione temporale: il giudice dispone la confisca allargata quando accerta che i beni sono stati acquisiti nel periodo in cui si svolgeva l’attività delittuosa. Il nuovo art. 24-bis del Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) introduce una regola analoga per la confisca di prevenzione. Il tribunale verifica che l’acquisto coincida con il periodo in cui il proposto ha manifestato pericolosità sociale, e indica questa correlazione in modo specifico nel provvedimento.

Evasione fiscale e giustificazione del patrimonio

Il decreto non modifica la regola già contenuta nell’art. 240-bis c.p.: il condannato non può giustificare la provenienza lecita dei beni sostenendo che il denaro usato per acquistarli derivi dall’evasione fiscale. Fa eccezione il caso in cui il debito tributario sia stato estinto con il pagamento nelle forme di legge.

Vendita dei beni sequestrati prima della confisca: termini e ricorsi

Se un bene sotto sequestro non può essere custodito senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie, cioè costi di custodia e gestione troppo alti, il giudice può disporne la vendita prima della confisca definitiva. Il vincolo si trasferisce sulla somma ricavata, che a fine procedimento è confiscata o restituita.

Nel processo penale

La procedura dell’art. 151-bis del D.P.R. 115/2002 si svolge in cinque fasi:

  1. il giudice informa il pubblico ministero e l’interessato della vendita da disporre;
  2. entro 15 giorni dalla comunicazione l’interessato può chiedere di essere sentito, a pena di decadenza;
  3. se la richiesta arriva, il giudice fissa un’udienza in camera di consiglio secondo l’art. 127 c.p.p. e decide con ordinanza, mentre senza richiesta o in caso di urgenza provvede senza formalità;
  4. l’ordinanza di vendita è appellabile secondo l’art. 322-bis c.p.p.;
  5. l’appello non sospende la vendita, salvo decreto motivato del giudice quando la vendita può causare all’interessato un danno grave e irreparabile.

Nelle misure di prevenzione antimafia

Nel procedimento di prevenzione la vendita è chiesta dall’amministratore giudiziario o dall’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione sui beni; può chiederla anche l’interessato. I nuovi artt. 40, comma 5-ter, e 40-bis del Codice antimafia fissano queste regole:

  1. l’interessato può chiedere di essere sentito entro 15 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza, e il tribunale decide nei 10 giorni successivi;
  2. il ricavato è versato al Fondo unico giustizia e accantonato fino alla definitività della confisca;
  3. se la confisca non è disposta, l’avente diritto riceve le somme versate con gli interessi maturati;
  4. contro la vendita si ricorre secondo l’art. 10 del Codice antimafia, e la Corte d’appello può sospenderla se rischia di causare un danno grave e irreparabile;
  5. i beni mobili privi di valore, improduttivi e non vendibili sono distrutti o demoliti.

Criptovalute sotto sequestro: chiavi private al Fondo unico giustizia

Il sequestro preventivo di criptovalute si esegue trasferendo le cripto-attività nel Fondo unico giustizia, insieme ai mezzi di accesso e alle chiavi crittografiche private quando è possibile. In caso di impossibilità tecnica, l’autorità usa ogni altra procedura che le garantisca custodia e controllo esclusivi (art. 104, comma 1, lett. e-ter, disp. att. c.p.p.). Il provvedimento è comunicato all’emittente e al prestatore di servizi per le cripto-attività che custodisce i fondi per conto del destinatario, secondo le definizioni del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA).

Presso il Fondo, gestito da Equitalia Giustizia, è istituito un servizio dedicato alla gestione dei portafogli digitalisequestrati (art. 14 D.Lgs. 186/2026). Le disposizioni tecniche sono affidate a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri dell’Economia e della Giustizia e sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il decreto disciplinerà anche la vendita delle cripto-attività disposta dal giudice, pure d’urgenza, e i requisiti di sicurezza delle infrastrutture.

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