1 Ottobre 2026, di Teresa Barone – PMI.it
Per l’Agenzia delle Entrate ogni versamento non giustificato sul conto corrente è reddito non dichiarato, e per le imprese la stessa regola si applica ai prelievi: la presunzione fiscale sposta su chi riceve il controllo l’onere di dimostrare, movimento per movimento, da dove arriva il denaro.
Dopo la condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo sui controlli dei conti correnti, la Cassazione ha fissato un limite all’uso di quei dati: se l’indagine presso la banca non è stata autorizzata prima, con un atto motivato e verificabile, le risultanze bancarie sono inutilizzabili e l’accertamento cade nella parte che si fonda su di esse.
In sintesi:
- ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 2, del DPR n. 600/1973 i versamenti non giustificati sono posti a base dell’accertamento nei confronti di tutti i contribuenti (Cassazione, l’ord. n. 7389 del 27 marzo 2026);
- i prelevamenti valgono come ricavi solo per i titolari di reddito d’impresa, oltre 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili, se il contribuente non indica il beneficiario e le somme non risultano dalle scritture contabili;
- con le ord. n. 19956 e n. 19960 del 15 giugno 2026 la Cassazione ha stabilito che l’autorizzazione alle indagini deve precedere le richieste alle banche e renderne verificabili presupposti, oggetto e limiti, pena l’inutilizzabilità dei dati acquisiti;
- il vizio dell’autorizzazione va eccepito nel ricorso introduttivo, indicando gli atti acquisiti illegittimamente su cui si fonda la pretesa (Cass. ord. n. 23305/2026);
- dal 1° gennaio 2027 le norme sulle indagini finanziarie confluiscono nel Testo unico adempimenti e accertamento approvato con il D.Lgs. n. 141/2026.
Presunzione sui versamenti e inversione onere della prova
Ogni accredito non giustificato sul conto è considerato reddito, salvo che il contribuente dimostri di averne tenuto conto nella dichiarazione o che la somma non ha rilevanza fiscale. La regola dell’art. 32, primo comma, n. 2, del DPR n. 600/1973 vale per la generalità dei contribuenti, dipendenti e pensionati compresi, e la Cassazione (ord. n. 7389/2026) l’ha confermata anche per chi non esercita alcuna attività.
Con la presunzione sui versamenti l’Amministrazione finanziaria deve provare soltanto l’esistenza dei movimenti, mentre la prova contraria è a carico del contribuente. Per giustificare un bonifico o un versamento di contanti servono documenti aventi data certa, capaci di ricondurre l’operazione a un prestito, una donazione, un rimborso spese o una vendita tra privati.
La giurisprudenza richiede una giustificazione analitica: la prova riguarda ogni singola operazione contestata; una spiegazione generica o riferita al complesso dei movimenti non supera la presunzione. Le somme non giustificate si traducono pertanto in maggiori imposte, con le relative sanzioni e interessi.
Con il nuovo Testo unico adempimenti e accertamento, dal 2027 le regole sulle indagini finanziarie, oggi divise tra il DPR n. 600/1973 per le imposte sui redditi e il DPR n. 633/1972 per l’IVA, si unificano e i rinvii alle norme abrogate contenuti in altri atti si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni.
Versamenti e prelievi: presunzioni per profilo di contribuente
La presunzione sui versamenti si applica a tutti i contribuenti, quella sui prelevamenti solo a chi produce reddito d’impresa e soltanto oltre le soglie fissate dalla legge. La Corte costituzionale (sent. n. 228/2014) ha dichiarato illegittima la presunzione sui prelievi dei lavoratori autonomi, e l’art. 7-quater del DL n. 193/2016 ha poi riscritto la norma limitandola ai ricavi e introducendo le soglie giornaliera e mensile.
| Contribuente | Presunzioni sui movimenti bancari |
|---|---|
| Lavoratori dipendenti e pensionati | Versamenti non giustificati presunti reddito, salvo prova contraria (art. 32, primo comma, n. 2, del DPR n. 600/1973); nessuna presunzione sui prelievi |
| Lavoratori autonomi e professionisti | Versamenti non giustificati presunti compensi, salvo prova contraria (art. 32, primo comma, n. 2, del DPR n. 600/1973); nessuna presunzione sui prelievi ai fini delle imposte sui redditi (Corte costituzionale, sent. n. 228/2014) |
| Imprenditori individuali e società | Versamenti non giustificati presunti ricavi; prelievi presunti ricavi oltre 1.000 euro al giorno e 5.000 euro al mese, se il beneficiario non è indicato e il prelievo non risulta dalle scritture contabili (art. 32, primo comma, n. 2, del DPR n. 600/1973, come modificato dall’art. 7-quater del DL n. 193/2016) |
Per l’imprenditore la Corte costituzionale (sent. n. 10/2023) ha confermato la legittimità della presunzione sui prelievi, chiarendo che il contribuente può sempre opporre l’incidenza percentuale dei costi, da detrarre dall’importo dei prelievi non giustificati.
Ai fini IVA l’art. 51, secondo comma, n. 2, del DPR n. 633/1972 pone a base delle rettifiche i dati risultanti dai conti se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono a operazioni imponibili. La regola riguarda i soggetti passivi IVA, cioè imprese e professionisti.
Indagini bancarie solo con autorizzazione motivata
Le risultanze bancarie acquisite senza un’autorizzazione preventiva, motivata e verificabile non possono fondare l’accertamento, che è invalido nella parte in cui la pretesa si basa su quei dati. La richiesta di dati a banche, Poste e intermediari richiede l’autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento o del direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, oppure del comandante regionale della Guardia di Finanza (art. 32, primo comma, n. 7, del DPR n. 600/1973 e art. 51, secondo comma, n. 7, del DPR n. 633/1972).
Per oltre vent’anni la giurisprudenza ha trattato l’autorizzazione come un atto interno, privo di obbligo di motivazione, la cui mancata esibizione al contribuente non rendeva illegittimo l’avviso. La sentenza della Corte EDU nel caso Ferrieri e Bonassisa c. Italia, dell’8 gennaio 2026, ha accertato la violazione dell’art. 8 della Convenzione, che tutela la vita privata, per l’ampiezza della discrezionalità lasciata al Fisco e per l’assenza di un controllo effettivo sull’accesso ai dati.
La Cassazione ha recepito il principio con le ordinanze n. 19956 e n. 19960 del 15 giugno 2026: l’autorizzazione conserva natura di atto preparatorio ma deve esistere prima delle indagini e avere un contenuto minimo che renda verificabili, anche a distanza di tempo, presupposti, oggetto e limiti dell’accesso ai dati. Nel primo caso l’Agenzia aveva rilasciato l’autorizzazione circa due anni dopo la notifica dell’avviso; nel secondo l’autorizzazione esisteva senza essere stata allegata all’avviso né riprodotta nel contenuto essenziale, e il contribuente non poteva verificarne data, presupposti e conti interessati.
Con l’ord. n. 20609 del 18 giugno 2026 la Cassazione ha confermato l’indirizzo senza attendere le Sezioni Unite, alle quali l’ord. interlocutoria n. 13696 dell’11 maggio 2026 ha rimesso la questione analoga sugli accessi nei locali del contribuente. Per le istruttorie svolte dal 18 gennaio 2024 l’art. 7-quinquies della L. n. 212/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023, rende comunque inutilizzabili le prove acquisite in violazione di legge.
Attenzione: l’inutilizzabilità colpisce l’accertamento solo nella parte fondata sui dati bancari: il giudice di merito verifica quanta parte della ripresa poggia in modo esclusivo o determinante su quelle risultanze e quanta regge su altri elementi acquisiti in modo regolare.
Accertamento bancario: requisiti e tempi del ricorso
Chi riceve un avviso fondato sui movimenti del conto deve esaminare l’autorizzazione prima di impostare la difesa sul merito, perché il vizio va fatto valere fin dal primo atto del giudizio. Nel contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6-bis della L. n. 212/2000, il contribuente che riceve lo schema di atto può chiedere di accedere al fascicolo ed estrarne copia, autorizzazione compresa.
Le condizioni per la legittimità di un avviso di accertamento, nell’ordine:
- la data dell’autorizzazione, che deve essere anteriore alle richieste inviate a banche e intermediari, perché un atto successivo non sana l’acquisizione dei dati;
- la firma dell’organo competente indicato dalla legge per l’Agenzia delle Entrate o per la Guardia di Finanza;
- la motivazione, che deve indicare le ragioni del ricorso ai dati bancari, i periodi d’imposta e i rapporti interessati;
- la conoscibilità dell’atto, se l’avviso non allega l’autorizzazione e non ne riporta il contenuto essenziale;
- l’eccezione nel ricorso, da proporre entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, con l’indicazione dei documenti acquisiti in modo illegittimo, e la Cassazione ha chiarito che il vizio non si può sollevare per la prima volta nei gradi successivi e che il giudice non lo rileva d’ufficio;
- la prova contraria sul merito, da preparare in ogni caso, perché la parte della ripresa fondata su elementi diversi dai dati bancari resiste all’eccezione.
Prova contraria movimento per movimento
L’Archivio dei rapporti finanziari raccoglie i dati comunicati dagli intermediari e alimenta le liste selettive per il controllo dei conti correnti. Il dettaglio dei singoli movimenti arriva all’ufficio con l’indagine finanziaria autorizzata e su quel dettaglio che si costruisce la prova contraria.
La presunzione si supera riconducendo ogni movimento contestato a un documento con data certa che ne dimostri l’origine, l’irrilevanza fiscale o la tassazione già avvenuta. La tabella abbina i movimenti più frequenti alle prove che i giudici tributari considerano idonee.
| Movimento contestato | Prova doumentata |
|---|---|
| Prestito ricevuto da un familiare | Scrittura privata con data certa, bonifico con causale e restituzioni tracciate |
| Somma donata da un familiare | Estratto conto del donante con l’addebito corrispondente e causale del bonifico |
| Versamento di contanti prelevati in precedenza | Estratti conto con prelievi di importo compatibile e in data anteriore al versamento |
| Giroconto tra conti dello stesso titolare | Estratti conto di entrambi i rapporti con uscita ed entrata dello stesso importo |
| Vendita di un bene personale | Atto di vendita o passaggio di proprietà con prezzo e data |
| Rimborso spese o indennizzo assicurativo | Nota spese, quietanza o lettera di liquidazione dell’assicurazione |
| Somme già tassate o esenti, come TFR o eredità | Certificazione Unica o dichiarazione di successione |
| Prelievo dell’imprenditore oltre soglia | Indicazione del beneficiario e registrazione nelle scritture contabili |
Le condizioni si estendono a tutti i rapporti finanziari intestati o riconducibili al contribuente, inclusi libretti di risparmio, carte prepagate e conti cointestati. Per i conti intestati a familiari o terzi l’ufficio deve prima dimostrare, anche con presunzioni, che il contribuente ne ha la disponibilità effettiva.