Credito d’imposta ZES Unica 2026 dal 31 marzo, ma il bonus pieno è a rischio

11 Marzo 2026, di Anna Fabi – PMI.it

Si avvicina la prima scadenza per il credito d’imposta ZES Unica 2026. Dal 31 marzo 2026 le imprese possono inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione con le spese già sostenute dall’inizio dell’anno e con quelle previste entro il 31 dicembre. La finestra si chiude il 30 maggio 2026 e sarà seguita, a gennaio 2027, dalla comunicazione integrativa sugli investimenti effettivamente realizzati. Per chi investe nel Mezzogiorno, il bonus passa da qui: tempi corretti, modello giusto e invio telematico senza errori.

La dotazione finanziaria per il 2026 è di 2,3 miliardi di euro, con vincoli più stringenti rispetto al passato. L’importo richiesto è però solo teorico: se le domande supereranno le risorse disponibili, l’Agenzia applicherà una percentuale di riparto riducendo il credito effettivamente spettante a ciascuna impresa. Vediamo tutto.

Domanda ZES Unica 2026: regole e scadenze

Per ottenere il credito d’imposta ZES Unica 2026 è necessario trasmettere una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con l’importo delle spese sostenute e di quelle programmate entro la fine dell’anno. La procedura è articolata in due passaggi obbligatori, che consentono prima di prenotare il beneficio e successivamente di confermare gli investimenti realizzati.

Quando e come inviare la comunicazione

Le scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate sono le seguenti:

  • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 invio della comunicazione con l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2026;
  • dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027 invio della comunicazione integrativa con cui l’impresa attesta gli investimenti effettivamente realizzati entro il 31 dicembre 2026.

La gestione degli scarti del sistema telematico segue regole specifiche:

  • la comunicazione trasmessa dal 26 al 30 maggio 2026 e scartata dal servizio telematico si considera comunque tempestiva se viene ritrasmessa entro il 4 giugno 2026;
  • la stessa logica vale per la comunicazione integrativa inviata dal 13 al 17 gennaio 2027 e scartata dal sistema, purché venga ritrasmessa entro il 22 gennaio 2027.

Un aspetto da non sottovalutare riguarda proprio la comunicazione integrativa di gennaio 2027: l’importo degli investimenti indicato in questa fase non può superare quello comunicato nella domanda iniziale. Per questo motivo la comunicazione trasmessa entro il 30 maggio 2026 rappresenta il passaggio decisivo per la corretta prenotazione del credito d’imposta ZES Unica.

Come funziona il riparto del credito d’imposta ZES

Il credito d’imposta richiesto nella comunicazione inviata entro il 30 maggio non coincide automaticamente con quello che sarà effettivamente riconosciuto alle imprese. L’importo indicato nella domanda rappresenta infatti solo il valore teorico del bonus.

Se la somma delle richieste presentate dalle imprese supera le risorse stanziate per la misura, l’Agenzia delle Entrate procede con un meccanismo di riparto che riduce proporzionalmente il credito spettante.

In pratica:

  • le imprese comunicano l’ammontare degli investimenti e il credito teorico spettante;
  • l’Agenzia delle Entrate calcola il totale delle richieste presentate;
  • se le richieste superano il plafond disponibile viene determinata una percentuale di riparto;
  • il credito effettivamente utilizzabile sarà pari al credito teorico moltiplicato per la percentuale stabilita.

La percentuale di riparto viene resa nota con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dopo la chiusura della finestra di presentazione delle comunicazioni.

Obbligo di certificazione e modello di domanda

La procedura prevede l’utilizzo esclusivo del canale telematico. La domanda va presentata utilizzando il nuovo modello di comunicazione aggiornato con il Provvedimento del 30 gennaio 2026, indicando se si tratta di investimenti in zone ZES ordinaria o ZES Sisma. L’invio può essere effettuato direttamente dall’impresa beneficiaria oppure da un intermediario abilitato.

Per sbloccare l’utilizzo del credito in compensazione non basta la fattura elettronica. L’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile devono essere certificati da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritta nel registro.

Solo dopo questa certificazione il credito può essere portato in compensazione con imposte e contributi tramite il modello F24 utilizzando gli specifici codici tributo previsti dall’Agenzia delle Entrate.

Aliquote massime e maggiorazioni Taranto Sulcis

L’intensità dell’aiuto varia in base alla regione del Mezzogiorno e alla dimensione aziendale, con un investimento minimo di 200.000 euro e un tetto massimo di 100 milioni per progetto. Oltre alle percentuali standard, il 2026 conferma le maggiorazioni per le aree Just Transition Fund di Taranto e del Sulcis.

  • Calabria, Campania, Puglia e Sicilia: 40% Grandi, 50% Medie, 60% Piccole imprese;
  • Basilicata, Molise e Sardegna: 30% Grandi, 40% Medie, 50% Piccole imprese;
  • Abruzzo e ZES Sisma: 15% Grandi, 25% Medie, 35% Piccole imprese;
  • Taranto e Sulcis: aliquote maggiorate al 50% Grandi, 60% Medie e 70% Piccole imprese.

Beni agevolabili e vincolo quinquennale

L’agevolazione copre gli investimenti facenti parte di un progetto iniziale di insediamento o ampliamento nel territorio della ZES Unica. Sono ammissibili le spese per:

  • macchinari, impianti e attrezzature varie nuovi di fabbrica;
  • terreni e immobili strumentali all’investimento nel limite del 50% del valore complessivo.

È previsto un vincolo di mantenimento rigoroso per evitare comportamenti speculativi. I beni agevolati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione e devono restare destinati alla struttura produttiva nel Mezzogiorno per almeno 5 anni (teoricamente riducibili a 3 anni per le PMI secondo il GBER europeo, sebbene non vi sia una esplicita indicazione in questo nella norma italiana di riferimento). Il mancato rispetto di questo termine comporta la revoca totale del beneficio indebitamente fruito.

Novità in Agricoltura e differenze nel calcolo del reddito

Per il settore primario esiste una differenza sostanziale nei requisiti di accesso rispetto alle altre imprese. L’Agenzia delle Entrate (Risp. n. 25/2026) ha chiarito che il credito d’imposta spetta anche alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che determinano il reddito su base catastale.

A differenza della generalità delle imprese che devono produrre bilanci o scritture contabili ordinarie, gli agricoltori possono accedere al bonus anche in regime di contabilità semplificata o con reddito agrario, purché rispettino i requisiti oggettivi dell’investimento e utilizzino il quadro specifico del modello di domanda.

Chi può chiedere il credito d’imposta ZES Unica

Il credito d’imposta ZES Unica è riconosciuto alle imprese che realizzano investimenti destinati a strutture produttive situate nelle regioni della Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno. L’agevolazione riguarda sia imprese già operative sia nuovi insediamenti produttivi. In particolare possono accedere al bonus:

  • le imprese che realizzano nuovi stabilimenti produttivi nelle regioni della ZES Unica;
  • le imprese che effettuano ampliamenti o diversificazioni di strutture produttive già esistenti;
  • le imprese che investono in nuove linee di produzione o in nuovi processi produttivi;
  • le imprese che realizzano investimenti per un valore complessivo non inferiore a 200.000 euro.

La misura riguarda le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, territori inclusi nella ZES Unica per il Mezzogiorno. Il credito d’imposta ZES è cumulabile con altre misure come il bonus assunzioni ZES, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

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