13 Giugno 2025, diย Barbara Weisz – PMI.it
Il Governo ha approvato un decreto legge fiscale che proroga al 21 luglio la scadenza per il pagamento delle tasse dei lavoratori autonomi, contiene una serie di chiarimenti sulle ultime novitร in materia dโimposte e allenta alcune rigiditร sulla deducibilitร delle spese di trasferta. Vediamo tutto.
Proroga fiscale per le partite IVA
Partiamo dallo slittamento sul pagamento delle tasse. Le Partite IVA soggette agli indici di affidabilitร fiscale (ISA) e i contribuenti che applicano il regime forfettario, potranno pagare IRPEF, IRAP e IVA entro il 21 luglio invece del termine ordinario del 30 giugno. In realtร la proroga sarebbe di un mese, quindi al 20 luglio 2025, che perรฒ รจ domenica e quindi il versamento puรฒ essere effettuato fino a lunedรฌ successivo. Dal 22 luglio al 20 agosto, ossia nel mese che segue il nuovo termine, si applica la maggiorazione dello 0,4%.
La proroga interessa anche il versamento dellโimposta sostitutiva sul maggior reddito concordato da parte dei contribuenti che aderiscono al CPB.
Deducibilitร delle spese di trasferta
Unโaltra novitร di rilievo, sia per le aziende sia per i professionisti, riguarda la deducibilitร delle spese di trasferta. La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una stretta in base alla quale queste spese si possono dedurre dal reddito solo se pagate con mezzi tracciabili. Ora il Governo allenta questa rigiditร , limitando lโobbligo di tracciabilitร alle spese sostenute in Italia. Quindi, le spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute allโestero possono essere escluse dal reddito imponibile indipendentemente dal metodo di pagamento. Che invece continua a dover essere tracciabile per le trasferte in Italia.
La deducibilitร delle spese di rappresentanza, invece, continua a prevedere lโobbligo di pagamenti tracciabili.
Tassazione delle plusvalenze
Ci sono poi due chiarimenti relativi alla tassazione delle plusvalenze nella dichiarazione dei redditi di questโanno, relativa al periodo dโimposta 2024. Per i lavoratori autonomi, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e societร che esercitano unโattivitร artistica o professionale, comprese le societร fra professionisti (STP), costituiscono redditi diversi.
Gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nellโesercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.
Maxi-deduzione sulle nuove assunzioni
Per le imprese, cโรจ una maggior flessibilitร nellโutilizzo della maxi-deduzione del 120% sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato che comportano un incremento occupazionale: viene meno lโesclusione dallโagevolazione se il nuovo dipendente proviene da una societร collegata.
Le altre novitร del Decreto Fiscale
In materia di IVA, dal 1ยฐ luglio non si applica piรน lo split payment alle operazioni con le societร quotate in Borsa. Lโistituto della scissione dei pagamenti, per cui lโIVA viene versata direttamente allโErario del cliente verso il quale si emette fattura, continua ad essere utilizzabile solo nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle societร controllate da enti pubblici.
Fra le altre novitร approvate, segnaliamo le semplificazioni nella determinazione del reddito dโimpresa per le societร estere controllate e per il calcolo del riporto delle perdite. E il divieto di cumulo fra lโagevolazione fiscale per i super-ricchi che trasferiscono la residenza in Italia (imposta sostituiva da 200mila euro) e le agevolazioni per il rientro in Italia dei ricercatori residenti allโestero e per i lavoratori impatriati.