22 Gennaio 2026, 17:54, di Barbara Weisz
Dopo una Legge di Bilancio 2026 che si era limitata a rifinanziare il Fondo di Garanzia PMI senza intervenire sulle modalità operative, il decreto Milleproroghe chiarisce il quadro per l’intero anno. Le percentuali di copertura e le condizioni di accesso restano invariate rispetto al 2025, stabilizzando le regole applicabili alle imprese che richiedono credito nel 2026.
Plafond e perimetro del Fondo Garanzia PMI nel 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha fissato il limite massimo degli impegni assumibili dal Fondo di Garanzia PMI in 140 miliardi di euro. Il plafond tiene conto sia delle garanzie in essere sia delle nuove coperture concedibili nel corso dell’anno e si colloca in continuità con l’operatività registrata negli ultimi esercizi.
Coperture 50-80% confermate dal Milleproroghe
Il decreto Milleproroghe conferma per tutto il 2026 le modalità di funzionamento già previste nel 2025, mantenendo in vigore le disposizioni introdotte dall’articolo 15-bis del DL 145/2023. Per PMI e microimprese, la garanzia del Fondo è concessa:
- fino al 50% per finanziamenti destinati a esigenze di liquidità;
- fino all’80% per operazioni finalizzate al finanziamento di programmi di investimento.
Viene così superata l’incertezza che si era creata a fine 2025 sull’eventuale ritorno alle percentuali precedenti, rendendo strutturali per il 2026 le aliquote già applicate.
Importo massimo garantito e gratuità per microimprese
L’importo massimo della garanzia resta fissato a 5 milioni di euro per singola impresa. Per le microimprese, la garanzia continua a essere concessa a titolo gratuito, senza applicazione di commissioni.
Casi ammessi a copertura massima dell’80%
La percentuale massima dell’80% trova applicazione, oltre che per gli investimenti, anche in una serie di fattispecie specifiche:
- operazioni di finanziamento di programmi di investimento o riferite a PMI costituite, o che abbiano avviato l’attività, da non oltre tre anni e non utilmente valutabili tramite il modello di rating;
- operazioni fino a 40mila euro, o fino a 100mila euro in caso di richiesta di riassicurazione;
- operazioni di microcredito fino a un importo massimo di 50mila euro.
Se il finanziamento è connesso a investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la copertura massima resta invece fissata al 50%.
Accesso al Fondo PMI per enti del Terzo Settore
Gli enti del terzo settore iscritti all’apposito registro possono accedere alla garanzia del Fondo per operazioni finanziarie di importo non superiore a 60mila euro, senza applicazione del modello di valutazione. Restano in vigore anche le disposizioni specifiche per enti non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Regole per le imprese medio-grandi
Il Fondo può intervenire anche a favore di imprese fino a 499 dipendenti, entro il limite massimo del 15% della dotazione annua. In questo caso, la garanzia è concessa:
- al 30% per finanziamenti destinati a esigenze di liquidità;
- al 40% per finanziamenti destinati a investimenti.
Le stesse percentuali si applicano anche alle imprese di nuova costituzione che abbiano avviato l’attività da non oltre tre anni.
Come si richiede la garanzia del Fondo PMI
La richiesta di accesso alla garanzia non viene presentata direttamente dall’impresa, ma tramite la banca o un Confidi presso cui viene domandato il finanziamento. Sul portale ufficiale del Fondo è a disposizione l’elenco delle strutture convenzionate.
Il modello di valutazione utilizzato è distinto dal merito creditizio ordinario delle banche e serve sia a determinare l’ammissibilità sia la misura della copertura. Sempre sul portale, si può utilizzare un tool online per verificare l’ammissibilità di un’impresa.