31 Luglio 2026, di Anna Fabi – PMI.it
La stretta sui fringe benefit delle auto aziendali arriva anche sulle vetture che le imprese hanno già in flotta. Lo schema di decreto correttivo della riforma fiscale, trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni, abbandona il riferimento alla nuova immatricolazione e lega l’aggravio all’anzianità del veicolo, con effetti che i sostituti d’imposta dovranno gestire sulle buste paga dell’anno in corso.
In sintesi:
- lo schema è l’Atto del Governo n. 430, trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026 dopo l’esame preliminare del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026;
- l’articolo 2 modifica l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR e incrementa del 50% il valore del benefit dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione;
- gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle Tabelle ACI portano un aumento forfettario del 5%;
- il regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024 copre i veicoli ordinati entro quella data e concessi in uso fino al 31 dicembre 2025;
- le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026.
Auto aziendali oltre cinque anni con fringe benefit maggiorato
Il valore imponibile del benefit sale della metà quando il veicolo supera il quinto anno dalla prima immatricolazione. La modifica all’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR agisce sul valore fiscale attribuito al dipendente per l’uso promiscuo, senza introdurre un’imposta autonoma sul veicolo, e colpisce soprattutto i modelli diesel e benzina presenti nei parchi auto da più tempo.
Il criterio cambia natura rispetto alla Legge di Bilancio 2025. La nuova immatricolazione smette di essere la condizione da verificare al momento dell’assegnazione e il calcolo guarda soltanto all’anzianità del mezzo consegnato al lavoratore, con la conseguenza che la disciplina copre anche i veicoli riassegnati a un dipendente diverso dal primo assegnatario.
Maggiorazione del 50% per anno di prima immatricolazione
La maggiorazione decorre dall’anno solare successivo a quello in cui il veicolo compie la soglia dei cinque anni, e per le vetture più datate il primo effetto cade comunque nel 2026, perché le nuove disposizioni valgono dal periodo d’imposta 2026. Un’auto immatricolata nel 2020 raggiunge il quinto anno successivo nel 2025 e sconta l’aumento a partire dal 2026.
| Anno di prima immatricolazione | Primo anno con maggiorazione del 50% |
|---|---|
| 2019 e anni precedenti | 2026 |
| 2020 | 2026 |
| 2021 | 2027 |
| 2022 | 2028 |
| 2023 | 2029 |
| 2024 | 2030 |
| 2025 | 2031 |
| 2026 | 2032 |
Sul conteggio dei termini c’è una differenza di formulazione da tenere d’occhio durante l’iter parlamentare. Il testo dell’articolo colloca l’aumento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione, quindi dal sesto anno solare, mentre la relazione illustrativa parla di compimento del quinto anno di vetustà. Le commissioni parlamentari possono chiedere un allineamento delle due espressioni prima dell’approvazione definitiva.
Quanto incide la maggiorazione del 50% in busta paga
L’aumento della base imponibile si traduce in maggiore IRPEF e maggiori contributi a carico del lavoratore, senza alcun esborso aggiuntivo per l’uso dell’auto. Si prenda un veicolo a benzina con un costo chilometrico che porta a un valore convenzionale ACI di 6.000 euro annui: applicando la percentuale del 50% prevista per l’alimentazione tradizionale, il fringe benefit imponibile è di 3.000 euro l’anno.
Superata la soglia dei cinque anni, la maggiorazione porta quel valore a 4.500 euro, con 1.500 euro in più di base imponibile ogni anno. Sullo stesso veicolo, se fosse elettrico, l’imponibile passerebbe da 600 a 900 euro, perché la percentuale di partenza è del 10%: la distanza fra motorizzazioni si allarga con l’età del parco auto.
Fringe benefit auto aziendali ad uso promiscuo
La riforma del fringe benefit auto aziendale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, ha sostituito il criterio basato sulle emissioni con un sistema fondato sul tipo di alimentazione. La base di calcolo si fonda sulla percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri e sul costo chilometrico definito dalle Tabelle ACI 2026.
Le percentuali da applicare cambiano in base alla tipologia di veicolo:
- i veicoli elettrici a batteria applicano il 10% dell’importo ACI convenzionale;
- i veicoli ibridi plug-in applicano il 20% dell’importo ACI convenzionale;
- gli altri veicoli, inclusi benzina, diesel, GPL e metano, applicano il 50% dell’importo ACI convenzionale.
Su auto e moto a benzina o diesel il fringe benefit imponibile corrisponde quindi al 50% del prodotto fra percorrenza convenzionale e costo chilometrico ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente per la concessione del veicolo.
Confronto fra vecchie e nuove aliquote
Prima della riforma 2025 la tassazione del benefit auto aziendale seguiva le emissioni di CO2 e penalizzava in modo marcato soltanto i veicoli oltre 190 g/km. Il criterio per alimentazione rende meno favorevole il trattamento di molte auto tradizionali con emissioni contenute.
| Tipologia di veicolo | Vecchie aliquote |
|---|---|
| emissioni 0-60 g/km | 25% |
| emissioni 61-160 g/km | 30% |
| emissioni 161-190 g/km | 50% |
| emissioni oltre 190 g/km | 60% |
| Tipologia di veicolo | Nuove aliquote |
|---|---|
| veicoli elettrici | 10% |
| veicoli ibridi plug-in | 20% |
| altri veicoli | 50% |
Il correttivo innesta su questo impianto una maggiorazione legata all’età del veicolo che si somma all’aliquota ordinaria, con l’effetto più visibile sulle flotte composte da auto benzina e diesel.
Regime transitorio esteso e stretta sulle auto già in flotta
La disciplina transitoria si allarga e insieme acquista una scadenza. Il nuovo comma 48-bis della legge 30 dicembre 2024, n. 207 conferma il regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024, quello legato alle emissioni, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso nel corso del 2025.
L’estensione all’intero 2025 supera il ricorso al valore normale, il criterio più penalizzante che l’Agenzia delle Entrate aveva richiamato per le consegne successive al 30 giugno 2025 e su cui era intervenuta con la risposta n. 192 del 22 luglio 2025. Anche per questi veicoli, però, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione il valore del benefit aumenta del 50%: chi guida oggi un’auto assegnata nel 2021 e immatricolata nel 2020 continua a calcolare l’imponibile sulle emissioni e si trova comunque l’aggravio in busta paga.
Optional auto aziendali con forfait del 5%
Gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle Tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore fanno salire il valore del benefit del 5% in via forfettaria. La regola porta nell’imponibile pacchetti e dotazioni che aumentano il vantaggio economico riconosciuto al dipendente, senza obbligare a una valorizzazione analitica di ogni singolo componente.
Il correttivo interviene anche sul versante opposto e supera un orientamento del Fisco. La nuova formulazione calcola il benefit al netto delle somme trattenute al dipendente per la concessione del veicolo, comprese quelle relative ad accessori e allestimenti, mentre l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 233 del 9 settembre 2025 aveva escluso che le trattenute per gli optional riducessero l’imponibile. Le nuove modalità si applicano dal 1° gennaio 2026 anche ai veicoli in regime transitorio, con salvezza dei comportamenti tenuti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 e senza rimborso delle maggiori imposte già versate.
Riassegnazione del veicolo ad altro dipendente
Il trattamento fiscale segue il veicolo e non il singolo assegnatario. La riassegnazione dell’auto aziendale a un lavoratore diverso dal primo non fa scattare in automatico una disciplina più penalizzante, e la regola vale sia per i mezzi in regime ordinario sia per quelli coperti dal comma 48-bis.
La disciplina precedente aveva aperto un problema di gestione nei passaggi interni di flotta, perché la nuova assegnazione poteva essere letta come una concessione autonoma con applicazione del valore normale. Sull’anzianità nulla cambia: superato il quinto anno dalla prima immatricolazione, la maggiorazione del 50% accompagna il veicolo anche presso il nuovo assegnatario.
Decorrenza delle nuove regole sulle auto aziendali
Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026, anche per i veicoli concessi in uso nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio del comma 48-bis. La decorrenza apre un problema di gestione per i sostituti d’imposta, perché l’approvazione definitiva del decreto è attesa dopo la pausa estiva e produce effetti su un anno d’imposta già in corso, con conguagli da calcolare sulle ultime buste paga.
Il testo è lo schema di decreto correttivo Omnibus della riforma tributaria, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026 e trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026 come Atto del Governo n. 430, ai sensi della legge 9 agosto 2023, n. 111. Le commissioni parlamentari competenti devono esprimere il parere obbligatorio prima del secondo passaggio in Consiglio dei ministri e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi la mappatura del parco auto per data di ordine, consegna e prima immatricolazione è il lavoro che conviene chiudere prima che il quadro diventi definitivo.