Fonte: MySolution
La Cassazione – con sentenza del 29 novembre 2024, n. 30722 – ha affrontato la tematica delle attività lavorative/extralavorative, svolte durante i periodi di assenza per malattia, precisando che il lavoratore licenziato perché durante un periodo di malattia per depressione andava a suonare in un piano bar deve essere reintegrato e risarcito sulla base del principio per cui, in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altre attività durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente.
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che, non essendo l’attività in questione pregiudizievole in questo senso, il licenziamento deve ritenersi illegittimo.