| Fonte MySolution IN BREVE |
| · Rottamazione-quinquies 2026: la nuova definizione agevolata· Certificazione Unica 2026: la gestione della tripla scadenza per i sostituti d’imposta· Entro il 16 marzo 2026 la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)· Collegamento tra POS e registratori di cassa: la guida per gli esercenti· Collegamento POS e registratori telematici: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per bowling, sale giochi e bar· Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2026 dei libri sociali· Startup innovative e detrazioni fiscali 2026: il nodo dei 100.000 euro· Trattamento IVA dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapista· Rating di legalità: dal 16 marzo 2026 in vigore il nuovo Regolamento· Novità Terzo Settore 2026: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate· Impatriati e ricercatori: l’Agenzia chiarisce le regole per l’estensione delle agevolazioni |
| APPROFONDIMENTI |
| · Le procedure per il collegamento tra Pos e registratori di cassa· Le agevolazioni per gli investimenti in startup innovative |
| PRINCIPALI SCADENZE |
| IN BREVE |
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Rottamazione-quinquies 2026: la nuova definizione agevolata
La rottamazione-quinquies, una delle misure più attese della legge di Bilancio 2026, punta a favorire la riscossione dei crediti erariali e previdenziali, offrendo la possibilità di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio. Tuttavia, il legislatore ha scelto questa volta la strada della selettività.
Questa quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali si presenta infatti con unastruttura sensibilmente diversa rispetto alle precedenti edizioni, richiedendo un’analisi attenta da parte di professionisti e contribuenti.
A differenza della “quater”, la rottamazione-quinquies non è una misura “omnibus”. Il campo d’azione è delimitato dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Ma la vera restrizione riguarda la natura del debito.
Ai sensi dell’art. 1, comma 82, della Legge n. 199/2025, possono essere definiti solo:
· carichi erariali: derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (comunicazioni di irregolarità o “avvisi bonari” ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972);
· contributi previdenziali INPS: solo se derivanti dall’omesso versamento di somme regolarmente dichiarate dal contribuente;
· sanzioni amministrative: in particolare quelle per violazioni del Codice della strada.
Sono esclusi:
· avvisi di accertamento o contestazione;
· atti di recupero di crediti d’imposta;
· debiti INAIL (sia per accertamento che per premi annuali);
· Casse di Previdenza Privata e tributi locali (IMU, TARI, bollo auto), a meno che l’ente locale non deliberi diversamente (facoltà ammessa ma non automatica);
· avvisi di liquidazione dell’imposta di registro su atti giudiziari o locazioni.
La rottamazione-quinquies non è accessibile a chi è in regola con i pagamenti della rottamazione-quater al 30 settembre 2025, ma chi è decaduto (o ha debiti nuovi) può accedere al nuovo piano, decisamente più lungo e flessibile.
Il vero “punto di forza” della quinquies è la dilazione. Il debito residuo può essere ripartito in un massimo di 54 rate bimestrali, con un orizzonte temporale che si estende fino al 2035.
L’istanza di adesione deve essere inviata telematicamente entro il 30 aprile 2026.
| Rata | Scadenza | Note |
| Prima rata / Unica soluzione | 31 luglio 2026 | Senza interessi |
| Seconda rata | 30 settembre 2026 | |
| Terza rata | 30 novembre 2026 |
Dal 1° agosto 2026, sulle rate successive alla prima, si applicherà un tasso di interesse annuo del 3%. Le scadenze dal 2027 in poi seguiranno una cadenza fissa bimestrale (gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre).
Un’importante novità riguarda la tolleranza sui pagamenti. Mentre nella quater la perdita dei benefici scattava dopo soli 5 giorni di ritardo anche per una sola rata, nella rottamazione-quinquies la decadenza si verifica solo in caso di:
1. mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive;
2. mancato pagamento dell’ultima rata del piano.
Questo margine di errore offre una maggiore serenità finanziaria alle imprese e alle famiglie, evitando che un intoppo momentaneo vanifichi l’intera procedura agevolativa.
DICHIARAZIONI
Certificazione Unica 2026: la gestione della tripla scadenza per i sostituti d’imposta
Il primo appuntamento è fissato al 16 marzo, termine entro il quale devono essere trasmesse le certificazioni riguardanti i redditi di lavoro dipendente, quelli di lavoro autonomo non abituale, i redditi diversi e le locazioni brevi. Questa data coincide anche con il termine ultimo per la consegna del modello sintetico al percipiente, un obbligo che rimane fermo per tutte le categorie, indipendentemente dalla successiva scadenza per l’invio al Fisco.
Il calendario prosegue con la nuova scadenza del 30 aprile, dedicata esclusivamente alle certificazioni che contengono redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni abituali, nonché le provvigioni per agenti e rappresentanti di commercio. Tale slittamento è funzionale alla disponibilità della dichiarazione precompilata, che dal 2026 sarà resa accessibile telematicamente entro il 20 maggio.
Infine, il cerchio si chiude il 31 ottobre, termine ultimo per l’invio delle certificazioni relative ai redditi esenti o a quelli che non possono essere dichiarati tramite il modello precompilato.
DICHIARAZIONI
Entro il 16 marzo 2026 la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2026, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.
La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli S.p.a., società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
ADEMPIMENTI
Collegamento tra POS e registratori di cassa: la guida per gli esercenti
Agenzia delle Entrate, Guida “Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT)”
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato un vademecum operativo che delinea le procedure per l’integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione dei corrispettivi. Una transizione che promette semplificazione, ma che richiede un’attenta analisi tecnica e fiscale.
Nel complesso percorso di digitalizzazione del Fisco italiano, un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della compliance per le attività commerciali. Al centro dell’attenzione c’è il collegamento tra registratori e POS online, un’integrazione che non rappresenta solo un’evoluzione tecnologica, ma un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione quotidiana del punto vendita.
L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione finanziaria è duplice: da un lato, semplificare gli adempimenti a carico dell’esercente; dall’altro, garantire una tracciabilità dei flussi sempre più puntuale, riducendo drasticamente il rischio di errori manuali e discrepanze tra transazioni effettive e documenti commerciali emessi.
Vedi l’Approfondimento
ADEMPIMENTI
Collegamento POS e registratori telematici: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per bowling, sale giochi e bar
Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 20 febbraio 2026, n. 44
Chiariti gli obblighi di collegamento tra POS e registratori telematici per le attività miste: niente vincoli per bowling con biglietteria SIAE e sale giochi, obbligo pieno per bar e ristorazione.
Con risposta n. 44 del 20 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti posti da una società che si occupa della gestione di centri bowling ricreativi in merito alle regole per l’abbinamento tra strumenti di pagamento elettronico e RT, previsto dalla Legge di Bilancio 2025.
Il caso riguarda un operatore attivo in attività di bowling (con biglietteria SIAE), sala giochi, carambole e ping pong, oltre a bar e ristorante, che ha chiesto chiarimenti sugli obblighi di collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2026.
Nel merito, l’Agenzia analizza separatamente le diverse attività esercitate.
Per il bowling, i cui corrispettivi sono certificati tramite titoli di accesso emessi con biglietteria automatizzata e già trasmessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori, non sussiste l’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico.
Analoga conclusione per sala giochi, carambole e ping pong, attività escluse dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: nessun vincolo di censimento o collegamento del POS.
Diversamente, per bar e ristorazione, soggetti all’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, il collegamento tra POS e registratore telematico diventa obbligatorio, secondo le modalità fissate dal provvedimento del 31 ottobre 2025. Il protocollo “Scambio Importo” resta facoltativo.
Infine, relativamente alla possibilità di utilizzo di un unico POS per incassare i corrispettivi provenienti da più attività, l’Agenzia precisa che è ammesso l’uso di un unico POS per più attività, purché sia rispettato l’obbligo di collegamento per quelle soggette a certificazione, e sono utilizzabili anche dispositivi portatili (es. tramite smartphone), a condizione che siano censiti e associati come previsto dalla norma.
SOCIETÀ
Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2026 dei libri sociali
Entro il 16 marzo
· le società di capitali,
· le società consortili,
· le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
· gli enti commerciali,
devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):
· le società di persone,
· le società cooperative,
· le società di mutua assicurazione,
· gli enti non commerciali,
· le società di capitali sportive dilettantistiche.
La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2026 sarà di:
· 309,87 euro per la generalità delle società;
· 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2026 superiore a 516.456,90 euro.
Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2026.
Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
SOCIETÀ
Startup innovative e detrazioni fiscali 2026: il nodo dei 100.000 euro
A fine ottobre 2025, durante un question time parlamentare, il Ministero dell’Economia ha sciolto un dubbio che lasciava perplessi molti investitori e professionisti del settore.
La questione riguarda il coordinamento tra due diversi meccanismi di agevolazione previsti dalla normativa italiana per chi decide di puntare sul capitale di rischio delle imprese innovative: detrazione IRPEF 30% o 65%.
Vedi l’Approfondimento
IVA
Trattamento IVA dell’attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massoterapista
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 24 febbraio 2026, n. 9/E
L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale e alle modalità di certificazione dei corrispettivi per alcune categorie di operatori che gravitano nell’ambito del benessere e della salute.
Il documento affronta in modo sistematico le posizioni di osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, comunemente noti come massoterapisti. Al centro della questione risiede l’applicabilità del regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, condizionato dalla sussistenza di rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi.
Perché una prestazione possa beneficiare dell’esenzione IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, del D.P.R. n. 633/1972, è necessaria la compresenza di due fattori:
1. la natura sanitaria dell’attività rivolta alla persona e
2. il fatto che chi la esegue appartenga alle professioni sanitarie o alle arti ausiliarie soggette a vigilanza.
La risoluzione richiama un parere del Ministero della Salute di novembre 2025 per definire lo stato attuale di queste figure professionali, evidenziando come la semplice intenzione legislativa di inquadrare una professione nel comparto sanitario non sia sufficiente a garantirne l’immediato beneficio fiscale.
Nonostante la legge n. 3/2018 abbia formalmente individuato l’osteopata e il chiropratico come professioni sanitarie, l’iter normativo per la loro piena istituzione non è ancora giunto a compimento. L’Agenzia sottolinea che mancano ancora gli accordi definitivi in sede di Conferenza Stato-Regioni per stabilire i criteri di valutazione dell’esperienza professionale e il riconoscimento dei titoli equipollenti. Senza il completamento di questi passaggi e l’istituzione dei relativi albi professionali, lo Stato non può garantire quel livello qualitativo minimo e quel controllo delle qualifiche richiesti dalle direttive unionali per concedere l’esenzione d’imposta. Di conseguenza, le prestazioni rese da osteopati e chiropratici restano allo stato attuale soggette a IVA con aliquota ordinaria.
Per quanto riguarda il chinesiologo, il parere ministeriale è ancora più netto: tale figura non è riconosciuta come professione sanitaria, poiché la sua attività è finalizzata esclusivamente alla promozione del benessere e al mantenimento dello stato di salute attraverso l’attività fisica. Non sovrapponendosi a competenze sanitarie regolate, il chinesiologo deve applicare l’IVA in misura ordinaria su tutte le proprie prestazioni.
Discorso opposto vale per il massaggiatore capo bagnino (MCB): questa figura è esplicitamente menzionata dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie come arte ausiliaria delle professioni sanitarie soggetta a vigilanza. L’Agenzia conferma quindi che il massoterapista può beneficiare dell’esenzione IVA, a condizione che sia in possesso di un titolo idoneo e che operi sotto la supervisione di un professionista sanitario, data la mancanza di autonomia professionale propria di questa categoria.
Le differenze nel trattamento d’imposta si riflettono inevitabilmente sugli obblighi di fatturazione:
· per gli osteopati, i chiropratici e i chinesiologi, non essendo le loro prestazioni configurabili come sanitarie ai fini fiscali, vige l’obbligo di emettere la fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio. Tali spese, inoltre, non sono attualmente ammesse tra quelle detraibili documentabili attraverso il Sistema Tessera Sanitaria;
· per il massoterapista, invece, la situazione è speculare: poiché le sue prestazioni sono detraibili come spese sanitarie, sussiste l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Questo comporta un divieto specifico; i soggetti che inviano dati al Sistema TS non possono, per le medesime operazioni verso persone fisiche, emettere la fattura elettronica. Tale divieto, divenuto definitivo con i recenti interventi legislativi del 2025, impone dunque al massoterapista di continuare a certificare i compensi verso i privati attraverso modalità analogiche o documenti che non transitino dal canale SdI.
RATING BANCARIO E MERITO CREDITIZIO
Rating di legalità: dal 16 marzo 2026 in vigore il nuovo Regolamento
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Delibera 27 gennaio 2026
Con delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 gennaio 2026 è stato approvato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (adottato ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62).
Il nuovo Regolamento entra in vigore dal 16 marzo 2026.
Questi i principali elementi di novità:
· il rating attribuito o rinnovato con il nuovo Regolamento avrà una durata di tre anni;
· verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo all’impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto, in via continuativa, per almeno tre volte precedenti;
· l’attestato di attribuzione del rating verrà rilasciato anche in lingua inglese, così da rendere l’attestazione più spendibile anche sui mercati esteri.
A fronte della maggiore durata del rating di legalità e per la sua natura premiale, sono stati rafforzati i presidi di legalità – con riferimento ai motivi di carattere penale, prefettizio o giudiziario – e sono state inasprite le conseguenze in caso di violazione degli obblighi informativi.
Dal 16 marzo le imprese dovranno utilizzare i nuovi Formulari e Modelli che saranno resi disponibili sulla piattaforma WebRating e sul sito dell’Autorità – sezione Rating di legalità.
TERZO SETTORE
Novità Terzo Settore 2026: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate, Circolare 19 febbraio 2026, n. 1/E
Con la pubblicazione della circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce una guida organica alle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (CTS). Si tratta di un documento attesissimo da migliaia di associazioni, fondazioni e imprese sociali che, dopo anni di incertezze normative e attese per le autorizzazioni comunitarie, hanno ora un quadro più chiaro per la gestione dei propri bilanci e delle attività.
Il “test di commercialità”: quando l’ente resta non profit
Il cuore della circolare riguarda la qualificazione fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS). L’Agenzia chiarisce i criteri per distinguere tra attività non commerciali (istituzionali) e commerciali.
Le attività di interesse generale (AIG) si considerano non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi o se il margine di profitto è minimo. Una novità rilevante riguarda la semplificazione per i piccoli enti: per quelli con proventi inferiori a 300mila euro, la valutazione della non-commercialità potrà essere effettuata in modo unitario sull’insieme delle attività svolte, evitando una contabilità separata eccessivamente onerosa.
Nuovi regimi forfetari e soglie di fatturato
Il 2026 viene indicato come l’anno della svolta per il nuovo regime di tassazione semplificata. Per le Organizzazioni di Volontariato (Odv) e le Associazioni di Promozione Sociale (Aps), la circolare specifica i criteri di accesso al regime forfetario:
- soglia di 85.000 euro: gli enti che restano sotto questa soglia di proventi commerciali potranno beneficiare di una tassazione forfetaria estremamente semplificata, con coefficienti di redditività ridotti;
- iscrizione al Runts: l’Agenzia ribadisce che il possesso della qualifica fiscale di ETS è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che diventa l’unico “passaporto” per accedere alle agevolazioni.
Imprese sociali e raccolta fondi
Un capitolo specifico è dedicato alle imprese sociali. La circolare n. 1/E/2026 conferma il principio della neutralità fiscale per gli utili reinvestiti nell’attività statutaria o destinati ad incremento del patrimonio, a patto che non vi sia distribuzione di dividendi (salvo i limiti previsti dalla legge).
Per quanto riguarda le attività di raccolta fondi, il Fisco conferma l’esclusione dall’IRES per le raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o servizi agli intervenuti, purché svolte in concomitanza di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione.
Con queste istruzioni, si avvia ufficialmente la fase finale della transizione dal vecchio regime Onlus al nuovo sistema ETS. La circolare fornisce indicazioni preziose per il passaggio dei dati e dei patrimoni, rassicurando gli enti che hanno già operato l’adeguamento statutario.
AGEVOLAZIONI
Impatriati e ricercatori: l’Agenzia chiarisce le regole per l’estensione delle agevolazioni
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 23 febbraio 2026, n. 8/E
Con la risoluzione n. 8/E del 23 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla proroga dei benefici fiscali previsti per i lavoratori che rientrano in Italia e per docenti e ricercatori provenienti dall’estero.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha confermato la possibilità di estendere per ulteriori 5 anni il regime speciale per i lavoratori impatriati anche a coloro che hanno trasferito la residenza in Italia nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019, equiparandoli, di fatto, ai soggetti rientrati a partire dal periodo d’imposta 2020.
Resta fermo che il predetto ulteriore quinquennio va computato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di completamento del primo quinquennio agevolabile, che decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia.
Novità rilevanti anche per docenti e ricercatori: il periodo di fruizione della detassazione del 90% dei compensi potrà essere progressivamente ampliato anche qualora al rientro in Italia il contribuente non abbia figli minori e tale evento si verifichi nel corso del periodo agevolabile.
Pertanto, chiariscono le Entrate, il contribuente che rientra in Italia senza figli minorenni e beneficia dell’agevolazione per sei periodi d’imposta può prolungarne la durata qualora diventi genitore entro tale arco temporale. In particolare, la misura potrà estendersi complessivamente a otto, undici o tredici periodi d’imposta nel caso in cui, entro i primi sei anni, nasca rispettivamente il primo, il secondo o il terzo figlio.
Analogamente, il soggetto che trasferisce la residenza in Italia con un figlio – oppure che ne diventa genitore entro i primi sei periodi d’imposta – potrà beneficiare dell’agevolazione fino a undici periodi d’imposta se, entro il termine dell’ottavo anno, sopraggiunge un secondo figlio. Qualora, inoltre, entro la scadenza dell’undicesimo periodo d’imposta, nasca un terzo figlio, la durata complessiva del regime agevolato potrà arrivare fino a tredici periodi d’imposta.
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ADEMPIMENTI
Le procedure per il collegamento tra POS e registratori di cassa
Agenzia delle Entrate, Guida “Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (POS-RT)”
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato un vademecum operativo che delinea le procedure per l’integrazione tra sistemi di pagamento elettronico e strumenti di memorizzazione dei corrispettivi. Una transizione che promette semplificazione, ma che richiede un’attenta analisi tecnica e fiscale.
Nel complesso percorso di digitalizzazione del Fisco italiano, un nuovo tassello si aggiunge al mosaico della compliance per le attività commerciali. Al centro dell’attenzione c’è il collegamento tra registratori e POS online, un’integrazione che non rappresenta solo un’evoluzione tecnologica, ma un vero e proprio cambio di paradigma nella gestione quotidiana del punto vendita.
L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione finanziaria è duplice: da un lato, semplificare gli adempimenti a carico dell’esercente; dall’altro, garantire una tracciabilità dei flussi sempre più puntuale, riducendo drasticamente il rischio di errori manuali e discrepanze tra transazioni effettive e documenti commerciali emessi.
L’essenza del collegamento: cosa cambia in cassa?
Il fulcro della questione risiede nell’interoperabilità. Attraverso il collegamento tra i registratori e i POS online, il terminale di pagamento “dialoga” in tempo reale con il Registratore Telematico (RT).
In termini pratici, l’attivazione del pagamento elettronico innesca automaticamente la chiusura del documento commerciale. Questo automatismo elimina la necessità per l’operatore di digitare manualmente l’importo sul tastierino del POS, operazione che – come noto – è spesso fonte di sviste contabili o omissioni involontarie. La guida dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti tecnici necessari affinché questa comunicazione avvenga in modo sicuro e certificato, nel rispetto degli standard di sicurezza per la trasmissione dei dati.
I punti chiave della guida per gli esercenti
Per i titolari di attività, la comprensione di questo processo è fondamentale per evitare di trovarsi impreparati di fronte alle evoluzioni normative. Ecco i punti essenziali evidenziati dal documento ministeriale:
1. compatibilità dei dispositivi: non tutti i dispositivi attualmente in uso sono nativamente predisposti per l’integrazione completa. È necessario verificare che il proprio Registratore Telematico sia aggiornato ai modelli hardware e software più recenti;
2. unicità del dato: il collegamento assicura che il dato del pagamento elettronico sia univocamente associato alla transazione fiscale, creando un legame indissolubile tra l’incasso e la comunicazione telematica dei corrispettivi;
3. semplificazione nei controlli: un sistema integrato riduce il contenzioso e facilita le fasi di verifica, poiché la quadratura tra i flussi finanziari e i corrispettivi inviati avviene alla radice.
Ambito di applicazione e decorrenza
L’obbligo decorre ufficialmente dal 1° gennaio 2026.
I soggetti interessati sono tutti gli esercenti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 del D.P.R. n. 633/1972) e che accettano pagamenti elettronici.
I dispositivi coinvolti sono:
· per il pagamento: POS fisici, SoftPOS (app su smartphone), gateway di pagamento per e-commerce, terminali virtuali;
· per la certificazione: Registratori Telematici (RT), Server RT o la procedura web “Documento commerciale online” del portale Fatture e Corrispettivi.
Uno dei punti fondamentali chiariti dalla guida è che non è richiesto un collegamento fisico (cavo)tra il POS e il registratore di cassa. Il collegamento è di tipo logico/amministrativo: consiste nell’associare, nel database dell’Agenzia delle Entrate, l’identificativo univoco del POS alla matricola del Registratore Telematico utilizzato in quel punto vendita.
Modalità operative
L’esercente, o un suo intermediario delegato (es. il commercialista), deve agire tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”:
1. Accesso: autenticazione tramite SPID, CIE o CNS;
2. Sezione dedicata: navigare nell’area “Corrispettivi” e selezionare la nuova funzionalità “Gestisci collegamenti”(disponibile da marzo 2026);
3. Selezione RT: individuare nell’elenco dei propri dispositivi attivi il Registratore Telematico (o la procedura web) da associare;
4. Associazione POS: selezionare dall’elenco (pre-caricato dall’Agenzia grazie ai dati inviati dagli operatori finanziari/banche) gli strumenti di pagamento elettronico intestati alla propria partita IVA. Se un POS non compare, va inserito manualmente il suo ID univoco;
5. Conferma: verificare l’indirizzo dell’unità locale e confermare l’abbinamento. È possibile scaricare una ricevuta PDF dell’operazione.
Scadenze e termini di registrazione
La guida stabilisce tempistiche precise per mettersi in regola:
· Fase di avvio: per i POS e gli RT già operativi a gennaio 2026, l’abbinamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla messa a disposizione della procedura online (prevista per i primi di marzo 2026);
· Nuovi dispositivi (regime ordinario): per i POS attivati dopo la fase di avvio, il collegamento va eseguito tra il 6° giorno del secondo mese successivo all’attivazione e l’ultimo giorno dello stesso mese;
· Variazioni: in caso di sostituzione o dismissione di un POS o di un RT, l’associazione deve essere aggiornata tempestivamente seguendo gli stessi termini.
Casi particolari ed esclusioni
Non sono soggetti all’obbligo di collegamento i POS utilizzati esclusivamente per incassare corrispettivi da distributori automatici (vending machine), carburanti e ricariche veicoli elettrici.
Se un POS è utilizzato sia per operazioni esonerate (es. tabacchi) che per operazioni soggette a documento commerciale, l’obbligo di collegamento sussiste.
Se l’esercente emette esclusivamente fatture elettroniche per ogni operazione (senza mai ricorrere al documento commerciale), non è tenuto al collegamento POS-RT.
Sanzioni
Il mancato adempimento degli obblighi di collegamento è equiparato alla mancata installazione del Registratore Telematico. Le sanzioni previste sono:
· amministrative: da 1.000 a 4.000 euro;
· accessorie: in caso di recidiva o gravi violazioni, è prevista la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 6 mesi.
SOCIETÀ
Le agevolazioni per gli investimenti in startup innovative
A fine ottobre 2025, durante un question time parlamentare, il Ministero dell’Economia ha sciolto un dubbio che lasciava perplessi molti investitori e professionisti del settore.
La questione riguarda il coordinamento tra due diversi meccanismi di agevolazione previsti dalla normativa italiana per chi decide di puntare sul capitale di rischio delle imprese innovative.
Detrazione IRPEF 30% o 65%: le due opzioni per startup innovative
Il sistema fiscale italiano offre agli investitori privati due strade distinte per ottenere sgravi fiscali quando decidono di sostenere una startup innovativa. Entrambe le opzioni trovano fondamento nel D.L. n. 179/2012, pietra miliare della regolamentazione delle imprese innovative nel nostro Paese.
La prima possibilità consente di recuperare il 30% dell’importo investito attraverso una detrazione dall’IRPEF dovuta. È percorribile per investimenti anche molto consistenti, fino a un milione di euro all’anno; in termini pratici, chi investe il massimo può ottenere uno sconto fiscale fino a 300.000 euro.
Questa agevolazione è disciplinata dall’art. 29 del decreto citato ed è stata pensata per attrarre capitali privati verso l’ecosistema delle startup, riducendo il rischio percepito attraverso un sostanziale ritorno fiscale.
La seconda strada, introdotta per la prima volta con il Decreto Rilancio del 2020 e aggiornata dalla Legge n. 193/2024, alza la percentuale al 65% ma restringe significativamente il campo d’azione: l’investimento massimo agevolabile scende a 100.000 euro per anno fiscale. Chi sceglie questa via può quindi recuperare al massimo 65.000 euro.
L’art. 29-bis del medesimo decreto legge prevede questa versione “potenziata” dell’incentivo, con l’obiettivo di stimolare in particolare gli investimenti di taglio medio-piccolo, tipici dei business angele degli investitori privati non istituzionali.
Entrambe le agevolazioni richiedono che l’investimento venga mantenuto per almeno tre anni e che la società beneficiaria mantenga i requisiti di startup innovativa previsti dalla legge.
Detrazione 30% e 65% startup: si possono combinare?
Sebbene investire in una startup innovativa sia fiscalmente vantaggioso, fino all’autunno scorso un’incognita frenava i grandi capitali: il trattamento della quota eccedente i centomila euro.
Fino all’autunno scorso, la questione era interpretata in modi diversi:
Tesi 1 – combinazione possibile
Secondo alcuni interpreti, l’investitore avrebbe potuto applicare il 65% sui primi centomila euro e poi “scalare” al 30% sulla parte rimanente. Con questa logica, investendo 200.000 euro si sarebbero ottenuti 65.000 euro di detrazione (sul primo blocco) più 30.000 euro (sul secondo), per un totale di 95.000 euro.
Tesi 2 – scelta secca
Altri professionisti sostenevano invece che occorresse scegliere una sola delle due agevolazioni per l’intera operazione finanziaria. Con questa lettura, investendo 200.000 euro si poteva optare o per il 65% (ottenendo però solo 65.000 euro, applicati sul massimale dei primi 100.000) oppure per il 30% sull’intero importo (ottenendo 60.000 euro).
La differenza pratica non è banale: nel primo caso si otterrebbero 95.000 euro di sconto fiscale, nel secondo “solo” 60.000 euro scegliendo la via più conveniente.
La risposta del MEF: scelta obbligatoria
Durante la seduta del 29 ottobre 2025 della VI Commissione Finanze della Camera, la sottosegretaria all’Economia Lucia Albano ha fornito la posizione ufficiale del Ministero, rispondendo a un’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Gebhard.
La linea confermata è quella più restrittiva: le due agevolazioni sono alternative in senso assoluto. Non è possibile “mescolare” le percentuali sulla stessa operazione di investimento.
Il fondamento di questa interpretazione risiede in due atti normativi e interpretativi:
1. il D.M. 28 dicembre 2020 (art. 1, comma 5) stabilisce espressamente che l’agevolazione è alternativa a quella al 30% e “non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria” (la percentuale elevata dal 50% al 65% dalla Legge n. 193/2024 a decorrere dal 1° gennaio 2025);
2. l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 19/E del 2021, ha ribadito questo principio di non cumulabilità, chiarendo che la scelta va operata a monte dell’investimento.
La ratio di questa impostazione è evitare che il sistema di incentivi diventi eccessivamente generoso per gli investimenti di fascia medio-alta, concentrando invece il beneficio maggiore (50%) su importi più contenuti, tipici degli investitori retail e dei piccoli investitori istituzionali.
Guida alla scelta: quale detrazione conviene per il tuo investimento
Alla luce del chiarimento ministeriale, pianificare con attenzione la struttura dell’investimento diventa fondamentale. Di seguito uno schema di ragionamento basato su calcoli matematici:
| Importo investito | Detrazione con 65% | Detrazione con 30% |
| € 50.000 | € 32.500 | € 15.000 |
| € 100.000 | € 65.000 | € 30.000 |
| € 150.000 | € 65.000 | € 45.000 |
| € 200.000 | € 65.000 | € 60.000 |
| € 216.667 | € 65.000 | € 65.000 ← pareggio |
| € 300.000 | € 65.000 | € 90.000 |
| € 500.000 | € 65.000 | € 150.000 |
Come si evince dalla tabella, esiste un punto di equilibrio intorno ai 216.000 euro: al di sotto, può convenire il 65% (soprattutto per investimenti fino a 100.000 euro); al di sopra, diventa più vantaggiosa la detrazione al 30% sull’intero importo:
1. fino a 216.667 euro: la scelta è quasi sempre a favore del 65%. Si ottiene il massimo beneficio percentuale e non si “spreca” capienza fiscale;
2. oltre 216.667 euro: la detrazione al 30% sull’intero importo diventa superiore in valore assoluto. Chi investe cifre importanti trova maggiore convenienza nella via “standard” prevista dall’art. 29.
La chiarezza arrivata dal MEF nell’autunno 2025 ha eliminato l’incertezza interpretativa, ma ha anche confermato che, per investimenti sopra i centomila euro, è necessaria una scelta strategica consapevole.
Non esiste una risposta univoca: la soluzione ottimale dipende dall’importo che si intende investire, dalla capienza fiscale attuale e prospettica, e dalla strategia di investimento pluriennale.
Prima di sottoscrivere un aumento di capitale in una startup innovativa con importi significativi, è opportuno:
1. calcolare con precisione il beneficio fiscale nelle due ipotesi;
2. verificare la capienza IRPEF degli anni coinvolti;
3. valutare se strutturare l’investimento in più annualità per ottimizzare le detrazioni;
4. tenere conto della modifica introdotta dalla Legge n. 193/2024: dal 1° gennaio 2025 la detrazione de-minimis è al 65% (anziché al precedente 50%), riservata alle startup entro il terzo anno di iscrizione al Registro delle Imprese.
Per completezza, la detrazione al 30% (art. 29) presenta condizioni specifiche per chi investe in una startup in cui detiene già una partecipazione: in via generale l’agevolazione non spetta ai soci esistenti, salvo che si tratti di investimenti follow-on al ricorrere delle condizioni dell’art. 21, par. 6, del Reg. (UE) n. 651/2014. Tra i requisiti documentali, è inoltre richiesta copia del piano di investimento della startup. Profili che esulano dal focus di questo approfondimento, ma rilevanti nella pianificazione complessiva.
| PRINCIPALI SCADENZE |
| Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
| Lunedì 16 marzo 2026 | Certificazioni – CU | Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2026 (anno 2025) per i redditi di lavoro dipendente, quelli di lavoro autonomo non abituale, i redditi diversi e le locazioni brevi. | Sostituti d’imposta | Telematica |
| Lunedì 16 marzo 2026 | Certificazioni – CUPE | Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2025. | – Soggetti IRES (S.r.l., S.p.a., ecc.) che nell’anno precedente hanno corrisposto utili; - soggetti che nell’anno precedente hanno corrisposto proventi equiparati agli utili; - soggetti (comprese ditte individuali, società di persone) che nell’anno precedente, in forza di un contratto di associazione in partecipazione (con apporto di capitale o misto), hanno corrisposto somme all’associato. | La certificazione va redatta utilizzando l’apposito modello. |
| Lunedì 16 marzo 2026 | IVA | Termine per il versamento della prima o unica rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione annuale IVA 2026 relativa l’anno d’imposta 2025. | Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA | Modello F24 |
| Lunedì 16 marzo 2026 | Tassa Vidimazioni | Termine per il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali. | Società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) | Modello F24 |
| Giovedì 30 aprile 2026 | Certificazioni – CU | Termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate e per la consegna al percipiente delle CU2026 (anno 2025) per redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni abituali, nonché le provvigioni per agenti e rappresentanti di commercio. | Sostituti d’imposta | Telematica |