22 Luglio 2025, 12:05, di Barbara Weisz
Il limite di sei mensilitร al risarcimento per i licenziamenti illegittimi nelle aziende fino a 15 dipendenti รจ anticostituzionale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, secondo cui questa norma non consente la necessaria personalizzazione, adeguatezza e congruitร del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato.
Si tratta di un pronunciamento che interviene su un punto al centro di uno dei quattro referendum sul lavoro dello scorso giugno ma che poi, come gli altri, non ha raggiunto il quorum. La sentenza delle Consulta (118/2025) boccia il limite al risarcimento imposto dal legislatore, che ha previsto un forbice troppo esigua fra il minimo (tre mensilitร ) e il massimo (sei mensilitร ).
Una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiaritร e dalla diversitร delle vicende dei licenziamenti intimati dal datore di lavoro, si traduce in unโindebita omologazione di situazioni che possono essere โ e sono, nellโesperienza concreta โ diverse, in violazione, quindi, del principio di eguaglianza.
Le regole sui licenziamenti nelle piccole imprese
La norma censurata รจ contenuta nellโarticolo 9 del dlgs 23/2015, che fa parte del Jobs Act. In base a questa disposizione, quando il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali dei 16 dipendenti, non si applica il reintegro nel posto di lavoro e lโammontare del risarcimento รจ dimezzato rispetto a quello previsto nelle imprese di maggiori dimensioni e non puรฒ in ogni caso superare il limite di sei mensilitร .
Il tetto di sei mensilitร , lo ricordiamo, รจ anche previsto dalla legge che disciplina i licenziamenti individuali, in particolare dallโarticolo 8 della legge 604/1966, che il referendum proponeva di modificare.
La sentenza della Corte Costituzionale
A questโultima legge la sentenza non fa riferimento, ma definisce comunque incostituzionale la norma del Jobs Act che la ripropone. In particolare, la sentenza definisce illegittima ยซlโimposizione di un tetto, stabilito in sei mensilitร di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle piรน gravi forme di illegittimitร , che comprime eccessivamente lโammontare dellโindennitร ยป.
Lโindennitร ยซรจ stretta in un divario cosรฌ esiguo da connotarla al pari di una liquidazione legale forfetizzata e standardizzata. Ma una siffatta liquidazione รจ stata giร ritenuta da questa Corte inidonea a rispecchiare la specificitร del caso concreto e quindi a costituire un ristoro del pregiudizio sofferto dal lavoratore, adeguato a garantirne la dignitร , nel rispetto del principio di eguaglianzaยป.
La legge puรฒ stabilire che il risarcimento per licenziamento illegittimo sia limitato, ma non sacrificato neppure in nome dellโesigenza di prevedibilitร e di contenimento dei costi, al cospetto di un licenziamento illegittimo che lโordinamento, anche nel peculiare contesto delle piccole realtร organizzative, qualifica comunque come illecito.
La Corte auspica un intervento del legislatore che si basi sul principio secondo cui il criterio del numero dei dipendenti non puรฒ costituire lโesclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e quindi della sostenibilitร dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi. Secondo la sentenza bisognerebbe tener conto anche di altri fattori, come il fatturato o il totale di bilancio.