L’omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento

Fonte: Juranews

In tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento “ex lege” n. 3 del 2012, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali è prevista la soddisfazione integrale, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Laddove, invece, ne sia prevista la soddisfazione non integrale, ai menzionati creditori deve essere assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

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