Malattia Metalmeccanici: regole, comporto, carenza e novità del contratto 2026

12 Marzo 2026, di Noemi Ricci – PMI.it

Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria 2025-2028, firmato il 22 novembre 2025 da Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, ha ridisegnato in modo sostanziale le tutele in caso di malattia: nuovi permessi per patologie oncologiche e croniche, più giorni di conservazione del posto per i lavoratori con disabilità certificata, tre giorni retribuiti per i genitori di figli piccoli. Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2026 e interessano oltre un milione di lavoratori del settore.

Di seguito una panoramica completa delle principali disposizioni relative alla malattia per artigiani, impiegati e lavoratori dell’industria metalmeccanica, con quanto prevede il CCNL Metalmeccanici per il calcolo della malattia, gli orari di controllo, il pagamento, la malattia breve, la carenza, il trattamento in caso di malattia del figlio e le condizioni di licenziamento per superamento del comporto.

Trattamento della malattia nel CCNL Metalmeccanici

Il CCNL Metalmeccanici disciplina con precisione le modalità di gestione della malattia per i lavoratori del settore. In generale, le disposizioni prevedono l’obbligo di comunicare l’assenza entro il primo giorno, inviare il certificato medico entro due giorni e rispettare determinati orari per le visite di controllo. Le regole variano in parte a seconda che si tratti di artigiani, impiegati o lavoratori dell’industria.

Malattia artigiani metalmeccanici

Il trattamento della malattia per i metalmeccanici artigiani prevede che il lavoratore debba:

  • comunicare l’assenza al datore di lavoro entro il primo giorno;
  • inviare il certificato medico entro due giorni dall’inizio dell’assenza.

Tali obblighi di comunicazione e certificazione vanno rispettati anche in caso di prolungamento della stessa malattia o di insorgenza di una nuova malattia alla scadenza del periodo di prognosi formulata inizialmente. Il trattamento economico varia a seconda dell’anzianità di servizio e della durata dell’assenza.

Malattia impiegati metalmeccanici

Gli impiegati metalmeccanici seguono procedure analoghe per la comunicazione dell’assenza e l’invio del certificato medico. Anche per loro, il trattamento economico e la conservazione del posto di lavoro dipendono dall’anzianità di servizio e dalla durata della malattia.

Malattia operai nell’industria metalmeccanica

Per i metalmeccanici dell’industria — operai compresi — il CCNL prevede la conservazione del posto di lavoro per periodi definiti in base all’anzianità di servizio, con procedure di comunicazione della malattia sostanzialmente analoghe. Nel CCNL Industria 2025-2028, il trattamento economico garantisce la retribuzione integrale per i primi mesi di assenza (122, 153 o 214 giorni di calendario in base all’anzianità), con integrazione all’80% per i giorni residui.

Orari di controllo della malattia per i Metalmeccanici

Le visite di controllo medico per i lavoratori assenti per malattia devono essere effettuate nelle fasce orarie stabilite dal CCNL: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, inclusi i giorni festivi.

Le visite avvengono al domicilio indicato dal lavoratore. In caso di variazioni del recapito, queste devono essere tempestivamente comunicate all’azienda per rendere possibili i controlli.

Il lavoratore ha facoltà di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari preventivamente comunicati, salvo casi di forza maggiore comunicati all’azienda e successivamente documentati.

Chi paga i primi tre giorni di malattia nei metalmeccanici

Durante i periodi di malattia, l’indennità viene erogata in parte dal datore di lavoro e in parte dall’INPS. I primi tre giorni di malattia sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno in poi l’indennità è corrisposta dall’INPS, con il datore di lavoro che anticipa l’importo in busta paga e integra il trattamento INPS fino al 100%.

Carenza malattia metalmeccanici

Il periodo di carenza corrisponde ai primi tre giorni di malattia, normalmente non retribuiti dall’INPS. Nel settore metalmeccanico, tuttavia, la carenza non ricade sul lavoratore: la copertura dal primo giorno è garantita integralmente dal datore di lavoro, che copre anche il periodo iniziale non indennizzato dall’istituto. Il lavoratore riceve così una continuità economica completa fin dall’inizio dell’assenza.

Malattia breve metalmeccanici

Per malattia breve si intende un’assenza per malattia di durata non superiore a 5 giorni di calendario. Nel settore metalmeccanico, questa tipologia di assenza è monitorata nel triennio: se nel corso del triennio si verificano almeno 7 eventi di malattia breve, dall’ottavo in poi vengono conteggiati in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di trattamento economico.

Non rientrano nel conteggio delle malattie brevi le assenze dovute a ricovero ospedaliero, a terapie salvavita o ad alcune gravi patologie individuate dal contratto collettivo.

Nel CCNL Industria, le regole sulle malattie brevi sono leggermente più stringenti: dal quarto evento annuo con durata ≤5 giorni, le prime tre giornate di assenza vengono retribuite al 66% (quarta assenza) e al 50% dalla quinta in poi, salvo le esclusioni previste.

Comporto malattia metalmeccanici

Il comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro conserva il posto di lavoro. Il CCNL prevede un comporto breve che varia in base all’anzianità di servizio:

  • fino a 3 anni compiuti spettano 6 mesi;
  • oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti spettano 9 mesi;
  • oltre i 6 anni spettano 12 mesi.

I periodi di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio non sul lavoro sono calcolati in base alle assenze complessive verificatesi nei 3 anni precedenti l’ultimo episodio morboso. L’anzianità rilevante è quella maturata all’inizio della malattia, non quella raggiunta durante il proseguimento dell’assenza.

Come si calcola il periodo di riferimento del comporto

Il calcolo del comporto si applica guardando a ritroso di tre anni dalla data di inizio dell’ultima malattia. Se, ad esempio, un lavoratore si ammala il 10 aprile 2026, il periodo di riferimento per il conteggio delle assenze pregresse sarà compreso tra il 10 aprile 2026 e l’11 aprile 2023. Questa regola evita che il lavoratore possa acquisire una maggiore anzianità durante la malattia stessa, ottenendo un trattamento più favorevole rispetto a quello maturato all’inizio dell’assenza.

Comporto prolungato

In caso di malattia grave e continuativa, è previsto un ulteriore prolungamento del periodo di conservazione del posto. Il comporto prolungato scatta automaticamente se la malattia in corso alla scadenza del comporto breve ha una prognosi pari o superiore a 3 mesi, oppure se ricorrono le seguenti condizioni:

  • evento morboso continuativo, ovvero assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per non più di 2 mesi;
  • presenza di almeno 2 malattie gravi nei 3 anni precedenti, ciascuna con assenza continuativa di almeno 3 mesi.

I periodi complessivi di conservazione del posto in caso di comporto prolungato diventano:

  • fino a 3 anni di anzianità, 6 + 3 mesi = 9 mesi;
  • oltre 3 anni e fino a 6 anni, 9 + 4,5 mesi = 13,5 mesi;
  • oltre 6 anni, 12 + 6 mesi = 18 mesi.

Licenziamento per malattia dei metalmeccanici

Superati i periodi di comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento per superamento del comporto. In quel caso il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) e all’indennità sostitutiva del preavviso. La legge prevede che la malattia o l’infortunio non sul lavoro sospendano il decorso del preavviso di licenziamento, entro i limiti della normativa sulla conservazione del posto.

Con il rinnovo CCNL 2025-2028, dal 1° gennaio 2026 sono stati introdotti ulteriori giorni di conservazione del posto per i lavoratori con disabilità certificata (invalidità pari o superiore al 74%): 30, 45 o 60 giorni aggiuntivi in base all’anzianità di servizio. Durante questi periodi l’integrazione aziendale garantisce un’indennità fino all’80% della normale retribuzione.

Aspettativa per malattia metalmeccanici

Superati i limiti del comporto breve, per evitare il licenziamento il lavoratore può usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita di 4 mesi. Durante questo periodo:

  • non matura alcuna retribuzione;
  • non viene computata l’anzianità di servizio.

In caso di malattia grave e continuativa, debitamente documentata, il lavoratore può richiedere un ulteriore periodo di aspettativa fino alla guarigione clinica, che gli consenta di riprendere le precedenti mansioni. Tale aspettativa non può superare i 24 mesi complessivi, continuativi o frazionati, per una sola volta nel triennio di riferimento. Il lavoratore con anzianità superiore a 8 anni può in questi casi richiedere l’anticipazione del TFR.

In caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita intervallate e discontinue, l’aspettativa prolungata può essere fruita in modo frazionato, in relazione ai singoli eventi terapeutici. Le richieste devono essere presentate entro la scadenza del periodo di conservazione del posto o entro la scadenza di un precedente periodo di aspettativa. Su richiesta del lavoratore, l’azienda deve fornire entro 20 giorni le informazioni necessarie a conoscere la situazione del cumulo delle assenze per malattia.

Trattamento economico della malattia metalmeccanici

Quando un lavoratore non in prova è assente per malattia o infortunio non sul lavoro, l’azienda è tenuta a corrispondergli un trattamento economico integrativo, raggiungendo il normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito lavorando.

Il trattamento economico varia in base all’anzianità di servizio:

  • fino a 3 anni compiuti, 2 mesi al 100% e 4 mesi al 50%;
  • oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti, 3 mesi al 100% e 6 mesi al 50%;
  • oltre i 6 anni, 4 mesi al 100% e 8 mesi al 50%.

Il trattamento economico in caso di comporto prolungato:

  • fino a 3 anni compiuti, 3 mesi al 100% e 6 mesi al 50%;
  • oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti, 4,5 mesi al 100% e 9 mesi al 50%;
  • oltre i 6 anni, 6 mesi al 100% e 12 mesi al 50%.

Periodi retribuiti al 100% in aggiunta:

  • ricoveri ospedalieri oltre 10 giorni;
  • malattie oltre 21 giorni continuativi.

Fino al limite complessivo di 60, 75 o 90 giorni a seconda dell’anzianità, con un tetto massimo di 120 giorni complessivi per i due eventi combinati. Il trattamento economico non è cumulabile con analoghi trattamenti aziendali o locali.

Esempio di calcolo dell’indennità di malattia

Il calcolo dell’indennità per i metalmeccanici varia in base all’anzianità di servizio. Un lavoratore con più di 6 anni di servizio ha diritto al 100% della retribuzione per i primi 4 mesi e al 50% per i successivi 8 mesi.

A titolo pratico: con una retribuzione mensile di 1.500 euro su 22 giorni lavorativi, la retribuzione giornaliera è pari a circa 68,18 euro. Per i giorni coperti al 100% il lavoratore percepisce l’intera quota giornaliera; per quelli coperti al 50%, circa 34 euro al giorno. Sono esclusi dal calcolo penalizzante le assenze per ricovero ospedaliero e le patologie gravi riconosciute dal contratto.

Malattia del figlio nel contratto metalmeccanici

Il CCNL prevede permessi retribuiti per i lavoratori che devono assistere i figli malati. Con il rinnovo 2025-2028, in vigore dal 1° gennaio 2026, le regole si sono ampliate:

  • per i figli fino a 3 anni, i genitori hanno diritto a permessi retribuiti per tutta la durata della malattia del bambino, con necessità di fornire il certificato medico;
  • per i figli da 3 a 8 anni, spettano fino a 5 giorni di permesso retribuito per anno per ciascun genitore;
  • per i figli fino a 4 anni, dal 1° gennaio 2026 sono riconosciuti 3 giorni di permesso annuo retribuiti all’80% della normale retribuzione, a carico dell’azienda.

Per i lavoratori con figli minorenni affetti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti con invalidità pari o superiore al 74%, il nuovo contratto riconosce anche 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure frequenti. Sul punto si applicano anche le indicazioni della Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025.

Malattia metalmeccanici in ferie

La malattia sospende la fruizione delle ferie nelle seguenti ipotesi: malattia che comporta ricovero ospedaliero, per tutta la durata del ricovero; malattia con prognosi superiore a 7 giorni di calendario. Affinché scatti l’effetto sospensivo delle ferie, il lavoratore deve adempiere a tutti gli obblighi previsti in caso di malattia: comunicare tempestivamente l’assenza all’azienda, inviare il certificato medico entro 2 giorni e sottoporsi alle visite di controllo dello stato di malattia.

Il periodo di ferie viene così “congelato” finché il lavoratore non si ristabilisce, permettendogli di recuperare i giorni non goduti a causa della malattia.

Malattia metalmeccanici e Cassa Integrazione

Il CCNL Metalmeccanici distingue due scenari nel trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria/Straordinaria e indennità di malattia, a seconda di quando insorge la malattia rispetto alla sospensione.

Se durante la sospensione dal lavoro per CIGS a zero ore insorge uno stato di malattia, il lavoratore continua a usufruire delle integrazioni salariali straordinarie senza obbligo di comunicare lo stato di malattia.

Se la malattia insorge prima dell’inizio della sospensione per CIGS, si applicano le seguenti regole (Circ. INPS n. 82 del 16 giugno 2009):

  • se l’intera unità produttiva (ufficio, reparto, squadra) è sospesa, anche il lavoratore in malattia entra in CIGS dalla data di inizio della sospensione;
  • se non tutta l’unità produttiva è sospesa, il lavoratore in malattia continua a beneficiare dell’indennità di malattia prevista dalla legge.

Il trattamento della malattia per i lavoratori del settore metalmeccanico è regolamentato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Conoscere le regole sui periodi di assenza per problemi di salute permette di far valere i propri diritti ma anche di non trascurare doveri basilari ai fini della conservazione del posto di lavoro e del trattamento economico adeguato.

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