Manovra 2025: esenzione fiscale per somme corrisposte ai neo-assunti in relazione a fabbricati

Fonte: MySolution

I commi da 1 a 4 dell’art. 68 del DdL Bilancio 2025 introducono un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025; l’esenzione concerne:

  • per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione,
  • nel limite di 5.000 euro annui,
  • le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori,
  • per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori,
  • a condizione che questi ultimi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente
  • e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro
  • e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.

La suddetta esenzione, introdotta dai commi da 1 a 4 in esame, non si applica per la determinazione della base imponibile al fine della contribuzione previdenziale e assistenziale (comma 1).

Le somme oggetto dell’esenzione medesima sono incluse nel computo del valore di ISEE del nucleo familiare e nei calcoli previsti ai fini dell’accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale (comma 3).

Il limite di reddito da lavoro dipendente al cui rispetto è subordinato il beneficio in esame è pari a 35.000 euro, con riferimento all’anno 2024 (comma 2).

Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge, il beneficio può applicarsi in relazione alle spese inerenti all’abitazione principale e ai relativi oneri accessori. Va chiarito se, al fine del beneficio in oggetto, il termine “fabbricati” comprenda anche unità immobiliari diverse da quella abitative e, nell’ipotesi positiva, anche unità immobiliari non qualificabili come pertinenze di unità abitative. Il beneficio non è chiaro, inoltre, se possa applicarsi, per ogni lavoratore interessato, a più unità abitative.

Il comma 4 richiede, al fine dell’applicazione del beneficio in oggetto, che il lavoratore interessato rilasci al datore di lavoro un’apposita autocertificazione, con cui attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Considerato che i presupposti per la fruizione del beneficio non fanno riferimento a una durata minima della precedente residenza, andranno chiarite le modalità di utilizzo del dato oggetto di autocertificazione, anche ai fini del riconoscimento del predetto beneficio e posto anche che il trasferimento della residenza potrebbe intervenire (per esempio, per motivi organizzativi) anche in una data precedente alla data di assunzione.

Si ricorda che le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai lavoratori, per le spese relative al contratto di locazione dell’abitazione principale o agli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale sono escluse, a determinate condizioni ed entro determinati limiti, dal reddito imponibile.

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