NASpI, la Cassazione chiude sugli incentivi all’esodo fuori procedura

8 Aprile 2026, di Barbara Weisz – PMI.it

Una nuova sentenza della Corte di Cassazione fissa il confine tra NASpI e incentivo all’esodo. L’indennità di disoccupazione è collegata al licenziamento (perdita involontaria del lavoro) ma può essere riconosciuta se azienda e dipendente arrivano a un accordo di risoluzione consensuale seguendo però la specifica procedura prevista dall’articolo 7 della legge 604/1966. Diversamente, si legge nella sentenza n. 6988 del 24 marzo 2026, non c’è diritto al sussidio.

NASpI e accordo di incentivo all’esodo

I giudici di primo e secondo grado avevano dato ragione al lavoratore, ritenendo legittimo il sussidio in virtù di un accordo assimilabile a quelli previsti dalla conciliazione disciplinata dall’articolo 6 del Dlgs 23/2015. La Cassazione ha però respinto questa lettura, osservando che il datore di lavoro non aveva inviato una lettera di licenziamento né attivato la procedura ex lege 604/1966 davanti all’Ispettorato del Lavoro.

La scelta riorganizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale, secondo la Suprema Corte, non giustifica la violazione della procedura che serve ad aggirare accordi non tutelati per legge. Secondo la Cassazione, il ricorso all’analogia è ammesso solo quando nell’ordinamento manchi una disciplina specifica del caso concreto, che per la NASpI è invece ben dettagliata.

La procedura che salva il diritto alla NASpI

Il punto centrale della decisione è che non basta un accordo sindacale o una conciliazione in sede protetta per far nascere il diritto alla NASpI. Serve che la cessazione del rapporto si collochi in una delle fattispecie tassativamente previste dal Dlgs 22/2015.

Nel caso della risoluzione consensuale, la tutela è riconosciuta solo se l’accordo viene raggiunto nell’ambito della procedura Art. 7 Legge 604/1966. Fuori da quel tracciato, anche un incentivo all’esodo firmato con assistenza sindacale non basta a trasformare la cessazione in una perdita involontaria del lavoro.

L’offerta di conciliazione presuppone l’esistenza di un licenziamento e non può essere utilizzata come alternativa in presenza di un accordo di incentivo all’esodo in assenza di una delle fattispecie previste dalla legge.

Quando spetta la NASpI secondo le regole INPS

Le ipotesi in cui spetta la NASpI restano quelle previste dalla legge e richiamate anche dalla prassi INPS:

  • licenziamento, anche collettivo, anche se il lavoratore accetta l’offerta di conciliazione prevista per legge;
  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità o paternità;
  • risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 7 della legge 604/1966;
  • rifiuto del trasferimento presso altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza oppure raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici.

Gli effetti della sentenza sugli accordi di esodo

La pronuncia della Cassazione pesa sugli accordi di incentivo all’esodo perché impedisce di considerare automaticamente compatibile con la NASpI una cessazione consensuale costruita fuori dalle procedure indicate dalla legge. Per aziende e lavoratori il nodo non è soltanto il contenuto economico dell’intesa, ma soprattutto la forma giuridica con cui viene chiuso il rapporto.

Chi valuta un’uscita concordata deve quindi verificare con attenzione se il percorso adottato consenta davvero l’accesso all’indennità di disoccupazione oppure no. La sentenza 6988/2026 ribadisce infatti che, in materia di NASpI, le eccezioni alla regola della perdita involontaria del lavoro sono tipiche e tassative, e non possono essere estese in via analogica a fattispecie diverse.

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