Obbligo di polizza catastrofale: per chi scatta il rinvio della scadenza di fine anno

11 Dicembre 2025, di Barbara Weisz – PMI.it

Entro la fine dell’anno, tutte le imprese avrebbero dovuto sottoscrivere un’assicurazione contro le calamità naturali, la cosiddetta polizza catastrofale (CatNat) ma il Decreto Milleproroghe approvato dal Governo in Consiglio dei Ministri ha fatto slittare al 31 marzo 2026 il termine per piccole e microimprese (incluse quelle dei settori turismo e somministrazione).

Introdotto dalla Manovra 2024, l’obbligo è già in vigore per le grandi e le medie imprese. Attenzione però: «se avevano già una polizza in essere alla data di entrata in vigore dell’obbligo, anche le imprese più grandi sono tenute ad adeguarla alle previsioni di legge a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile, il che frequentemente coincide con la fine dell’anno», sottolinea Ernesto Pucci, partner di Lipani Legal&Tax, intervistato da PMI.it.

Quali imprese sono chiamate agli obblighi assicurativi

La legge prevede questo obbligo per le imprese con sede legale o sede secondaria di imprese straniere legale in Italia, iscritte al Registro Imprese (con esclusione delle sole imprese agricole).

Per le grandi imprese il termine è scaduto il 30 giugno e per le realtà di medie dimensioni il primo ottobre; in presenza di una polizza già attiva non era necessario modificarla entro queste scadenze ma, con il rinnovo il discorso cambia: anche le precedenti polizze dovranno essere in linea con la nuova norma (commi 101 e seguenti della legge 232/2023). «Quindi, a seconda della polizza che hanno in essere, potrebbe essere necessario rivederla e renderla idonea in termini di copertura, massimali e quant’altro», ci spiega Pucci.

Quali danni deve coprire la polizza catastrofale

La polizza deve coprire i danni direttamente causati da «sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni», ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. «Si tratta di terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. La legge dice: a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni».

Quali soggetti devono stipularla

Il riferimento è, ad esempio, ai beni in leasing, per i quali la polizza è in genere sempre prevista dalle condizioni contrattuali. «La regola è che la polizza venga stipulata da chi ha iscritto il bene in bilancio. Se un bene è in leasing, la proprietà è dell’istituto finanziario che concede il leasing, che in genere fa sottoscrivere la polizza al locatore, come obbligo contrattuale». Ora, in considerazione del nuovo obbligo di legge, «le imprese devono verificare i rapporti contrattuali per ciascuno dei beni e valutarli rispetto all’obbligo di assicurazione».

Il legale insiste su un punto: «l’impresa locataria, se ha i beni iscritti nell’attivo immobilizzato, deve stipulare la polizza». In parole semplici, la prima cosa da fare è stabilire con precisione chi è tenuto a stipulare la polizza catastrofale. «A questo punto, bisogna quindi valutare se la franchigia è in linea: non superiore al 15% del danno indennizzabile per la fascia fino a 30 milioni, con la precisazione che. per la fascia fino ad 1 milione il limite di indennizzo deve essere pari alla somma assicurata, mentre per la fascia tra 1 e 30 milioni il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70 %. Oltre questa fascia, fermo l’obbligo di assicurazione, rileva la negoziazione delle parti».

Coperture integrative su base volontaria

Pucci consiglia di valutare anche una copertura aggiuntiva per i danni indiretti. «La polizza base si riferisce solo a quelli diretti e copre la riparazione dei macchinari e dell’immobile. Se, per esempio, crolla un capannone e danneggia i macchinari, i danni sono coperti. Gli eventi naturali non hanno però impatto solo sui beni che vengono danneggiati ma anche sull’attività delle imprese. Se un’impresa non è in grado di riprendere l’attività, avrà una serie di danni indiretti. E anche tutta la filiera subisce un impatto, che può essere rilevante».

Questa è la ratio della norma. «In base alla quale il punto è: non bisogna più aspettare l’intervento dello Stato. L’obbligo assicurativo facilita la quantificazione del danno ed il risarcimento in tempi più brevi». Intendiamoci, la legge non prevede l’obbligo di copertura dei danni indiretti, la c.d. business interruption. «Ma è una buona prassi e molte imprese lo stanno facendo».

Cosa rischiano gli inadempienti

E passiamo al capitolo sanzioni, che sostanzialmente sono indirette. «Non è prevista una sanzione vera e propria, ma la Legge 213/2023 prevede che dell’inadempimento si tenga conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni a valere su risorse pubbliche. Quindi, chi non è assicurato rischia di perdere tali benefici».

A questo proposito, ricordiamo che c’è un elenco contenuto nel Decreto MIMIT 18 giugno 2025 che indica gli incentivi cui non si può accedere in assenza di polizza. Fra gli altri, contratti di sviluppo, agevolazioni Smart & Start per le startup innovative, aiuti finalizzati a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora). Lo stesso ministero ha evidenziato che questo elenco non è da considerarsi esaustivo, anche perché riguarda solo le agevolazioni gestite dal dicastero delle Imprese.

Le ricadute sugli assetti organizzativi

Pucci sottolinea un aspetto rilevante. «L’articolo 2086 del codice civile impone alle imprese di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. «Considerato che la normativa vigente impone alle imprese l’obbligo di stipulare una polizza contro gli eventi catastrofali, la mancata attivazione di tale copertura rappresenta una violazione degli obblighi gestori previsti dall’art. 2086 c.c. e può esporre l’organo amministrativo a responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e 2476».

Per quanto riguarda la compliance rispetto alla norma, «le grandi e le medie imprese in genere hanno già in essere una polizza catastrofale e la devono adeguare a quanto disposto dalla legge. Le piccole e le micro spesso considerano questo obbligo come un ulteriore onere. Ma con il tempo si renderanno conto che conviene adeguarsi».

Pucci ritiene che si tratti di una norma molto importante. «Tutto sta a vedere come saranno calibrati i premi assicurativi: se adeguati, eccessivi o quant’altro. Ma la cosa che sottolinea è che le imprese avranno un beneficio, perché attualmente per ottenere i risarcimenti dallo Stato i tempi sono molto lunghi. Con le assicurazioni, invece, l’iter diventa più veloce.

Ci sono poi associazioni imprenditoriali, ad esempio Confindustria, che hanno sottoscritto polizze collettive cui possono aderire gli iscritti e c’è sempre la possibilità di sottoscrivere polizze parametriche che riducono ulteriormente i tempi di indennizzo».

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