Prossime scadenze per la Gestione del Personale

Fonte: MySolution

IN BREVE

DIRITTO DEL LAVORO

In GU le disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Legge 23 settembre 2025, n. 132

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, n. 223 è stata pubblicata la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.
Da un punto di vista lavoristico, viene precisato che l’intelligenza artificiale deve essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. Conseguentemente a ciò, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali.
Il testo italiano richiama quello comunitario, infatti l’AI Act pone la massima attenzione per le attività a “alto rischio” nell’ambito dell’“occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo”.
L’art. 13, invece, fornisce delle disposizioni per le professioni intellettuali, precisando che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
Analogamente all’obbligo informativo per i datori di lavoro nei confronti dei dipendenti, esiste obbligo informativo dei professionisti rivolto alla clientela circa l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Fondoprofessioni: rifinanziamento Avviso a catalogo 02/25

Fondoprofessioni, Delibera Consiglio di Amministrazione 24 settembre 2025

In data 24 settembre 2025, il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni ha deliberato il rifinanziamento dell’Avviso a catalogo 02/25 con uno stanziamento aggiuntivo pari ad € 400.000.
La decisione arriva a seguito del grande interesse registrato presso gli studi professionali e le aziende, che hanno già fatto ampio ricorso alle risorse messe a disposizione dal Fondo.
L’Avviso consente di sostenere la formazione continua attraverso l’assegnazione di voucher formativi per la partecipazione dei dipendenti ai corsi presenti nei cataloghi accreditati. Con il nuovo rifinanziamento sarà quindi possibile rispondere a un numero ancora maggiore di richieste, garantendo continuità alle attività formative e ampliando le opportunità a disposizione degli aderenti.

IMPOSIZIONE FISCALE

Deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare a beneficio dei figli a carico: i chiarimenti dell’AE

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello del 15 settembre 2025, n. 243

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello n. 243/2025 – ha fornito alcuni chiarimenti sulle agevolazioni fiscali per oneri sostenuti nell’interesse di un figlio di età non inferiore ai 30 anni, alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti all’art. 12, comma 2del TUIR (reddito complessivo non superiore ad € 2.840,51) si può fruire delle detrazioni (o deduzioni), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico.
Pertanto, si deve ritenere possibile beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni anche per gli oneri sostenuti in favore di un figlio per il quale non spetta la detrazione per carichi familiari perché di età inferiore a 21 anni oppure di età pari o superiore a 30 anni.

IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell’AE sull’imponibilità del premio assicurativo e solidarietà collettiva

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 18 settembre 2025, n. 249

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 18 settembre 2025, n. 249 – ha precisato che il premio della polizza assicurativa che il datore di lavoro versa in favore dei propri lavoratori concorre a formare reddito dipendente imponibile, se non viene riscontrata la solidarietà collettiva, ex Circolare MEF n. 326/1997.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.
Per contributi previdenziali, si devono intendere quelli versati in ottemperanza di legge, al fine di garantire al dipendente specifiche prestazioni previdenziali.
Non riscontrando alcuna finalità di solidarietà collettiva né quella di contributi previdenziali, non può trovare applicazione l’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, con la conseguenza che i premi concorreranno a formare reddito di lavoro dipendente, e quindi imponibili per i lavoratori.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Comunità montane, lavoro agile ed esonero contributivo

Legge 12 settembre 2025, n. 131

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2025, n. 218 è stata pubblicata la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”.
Da un punto di vista lavoristico, si segnalano le misure declinate nell’art. 26 (declinato “Misure per l’agevolazione del lavoro agile nei comuni montani”).
Nello specifico, dal 2026 al 2030, alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa nei piccoli comuni montani, a favore di dipendenti con specifici requisiti, è riconosciuto un esonero previdenziale che si riduce progressivamente in base all’annualità di fruizione.
Tale legge introduce, altresì, un incentivo per la natalità nei comuni montani e reca la definizione di cantieri temporanei forestali o di utilizzazione boschiva per i quali dovranno essere specificate le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008.

INPS, PRESTAZIONI

Al via la Campagna RED ordinaria 2025 per la dichiarazione dei redditi 2024

INPS, Messaggio 30 settembre 2025, n. 2842

L’INPS, con il messaggio 30 settembre 2025, n. 2842, comunica l’avvio Campagna RED ordinaria 2025 per l’anno reddito 2024. Si tratta della dichiarazione dei redditi, percepiti nell’anno 2024, rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito, quali ad esempio: la maggiorazione sociale, l’integrazione al trattamento minimo e la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima).
La Campagna RED ordinaria 2025 per l’anno reddito 2024 è stata aperta il 16 settembre 2025 e comunicata agli interessati attraverso i seguenti consueti canali:

  • notifica nell’area personale “MyINPS”;
  • notifica sull’app “IO”;
  • notifica sull’app “INPS Mobile”;
  • nota sul cedolino della pensione;
  • avviso nel servizio personalizzato “Consulente digitale delle pensioni”.

La dichiarazione può essere presentata online con SPID, CNS, CIE o eIDAS, oppure tramite CAF/professionisti abilitati.
La scadenza è fissata al 28 febbraio 2026; il mancato invio comporta la sospensione dei benefici.

INPS, PRESTAZIONI

Pignoramento conto terzi: regole per le prestazioni previdenziali

INPS, Circolare 30 settembre 2025, n. 130

L’INPS – con Circolare del 30 settembre 2025, n. 130 – ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni vigenti, e delle relative indicazioni amministrative, in materia di limiti alla pignorabilità degli importi corrisposti a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e della conseguente applicazione delle trattenute.
Tra le altre cose, viene precisato che le somme riconosciute a titolo di anticipazione della NASpI non soggiacciono ai limiti di pignorabilità dei redditi da lavoro e assimilati, in quanto perdono la natura di prestazione a sostegno del reddito, assumendo quella di incentivo all’autoimprenditorialità e sono, dunque, pignorabili fino a concorrenza del credito.
Il novero delle tutele garantite dall’obbligo di assicurazione, le prestazioni previdenziali non pensionistiche cedibili, sequestrabili, pignorabili per debiti verso l’Istituto possono essere così elencate:

  • le indennità di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, disoccupazione con requisiti ridotti, disoccupazione in favore degli operai agricoli; disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri; indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI; trattamenti speciali di disoccupazione edile; indennità di mobilità; indennità di disoccupazione NASpI; indennità di disoccupazione DIS-COLL; indennità di disoccupazione ALAS/IDIS per lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
  • le prestazioni integrative della disoccupazione erogate dai fondi di solidarietà (assegno emergenziale; assegni integrativi della durata e della misura delle prestazioni di disoccupazione o della mobilità);
  • Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO);
  • i trattamenti economici di malattia (per i lavoratori dipendenti e parasubordinati, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e per i lavoratori marittimi);
  • le indennità antitubercolari (indennità giornaliera, indennità post-sanatoriale, assegno di cura e sostentamento, assegno natalizio);
  • le indennità di maternità/paternità (congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale per lavoratori dipendenti/parasubordinati/liberi professionisti e autonomi, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
  • le prestazioni assicurate dal Fondo di garanzia (trattamento di fine rapporto e crediti da lavoro);
  • i trattamenti di integrazione salariale in favore degli operai dell’edilizia, artigianato e industria (CIGO), i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), i trattamenti di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario, assegno di integrazione salariale), nonché in favore degli operai agricoli (CISOA);
  • le prestazioni integrative delle integrazioni salariali erogate dai Fondi di solidarietà.

Pertanto, per il recupero dei propri crediti, l’INPS può effettuare un prelievo diretto sugli eventuali crediti derivanti dalle prestazioni elencate di cui il soggetto debitore sia beneficiario e che, fermo restando il limite di un quinto stabilito dal citato articolo 69 della legge n. 153/1969, non rilevano le limitazioni previste dall’articolo 545, secondo comma, del c.p.c. in ordine all’impignorabilità dei sussidi di maternità e malattia.

INPS, PRESTAZIONI

Riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo

INPS, Circolare 22 settembre 2025, n. 127

L’INPS – con Circolare del 22 settembre 2025, n. 127 – ha fornito indicazioni in merito alle misure previdenziali previste dal D.Lgs. n. 36/2021, di riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
L’elenco dei profili di lavoratori che esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo iscrivibili al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP) sono i seguenti:

  • atleta;
  • allenatore;
  • istruttore;
  • direttore tecnico;
  • direttore sportivo;
  • preparatore atletico;
  • direttore di gara;
  • ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva.

Il FPSP assicura, al raggiungimento di determinati requisiti, i seguenti trattamenti pensionistici:

  • pensione di vecchiaia anticipata (lavoratori già iscritti al FPSP al 31 dicembre 1995);
  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • assegno ordinario di invalidità;
  • pensione di inabilità;
  • pensione ai superstiti;
  • pensione supplementare;
  • supplemento di pensione.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Politiche attive del lavoro: debutta AppLI, il web coach del MLPS

MLPS, Comunicato 16 settembre 2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 16 settembre 2025 – ha reso noto il debutto di Appli, il web coach che si inserisce nell’ecosistema tecnologico del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), sviluppato in collaborazione con INPS.
Nella fase iniziale Appli è rivolto ai cittadini tra i 18 e i 35 anni in possesso di SPID o CIE. La sua finalità è accompagnare i giovani in un percorso personalizzato di orientamento, formazione e inserimento lavorativo.
Si tratta del primo sistema di intelligenza artificiale generativa multi-agente costruito da una Pubblica Amministrazione, capace di gestire in modo innovativo problematiche complesse come quelle sottese al fenomeno dei NEET: l’obiettivo è accompagnare i giovani nella fase di attivazione e riattivazione in modo inclusivo, sostenibile ed efficace, utilizzando le tecnologie più avanzate al servizio della collettività.
L’assistente virtuale del Ministero nasce da un processo di co-creazione: sin dalle fasi progettuali sono stati coinvolti giovani utenti, Regioni, centri per l’impiego ed esperti del settore, con l’obiettivo di dare vita a uno strumento realmente utile e vicino ai bisogni delle persone. Un approccio evolutivo che si manterrà nel tempo: il sistema sarà costantemente monitorato e migliorato anche grazie ai feedback degli utenti, che guideranno l’introduzione di nuove funzionalità e il perfezionamento dei servizi offerti.
In concreto, AppLI:

  • Ascolta e orienta – Rileva interessi, competenze e obiettivi, proponendo un percorso su misura
  • Allena – Suggerisce pillole formative, corsi e risorse utili per colmare gap di competenze
  • Avvicina al lavoro – Indica opportunità e servizi disponibili sul territorio, favorendo il contatto con la rete pubblica
  • Accompagna – Invia promemoria e incoraggiamenti, aiutando a trasformare i passi in risultati.

APPROFONDIMENTI

DIRITTO DEL LAVORO

Pubblicata la legge quadro sull’Intelligenza Artificiale

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, n. 223 è stata pubblicata la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.
Andando nel dettaglio, l’articolo 24 prevede due binari di deleghe legislative.
Il primo, sviluppato ai commi 1 e 2, è espressamente dedicato all’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689.
Di seguito, criteri e principi direttivi, per ognuno dei quali si evidenziano le ragioni di immediato interesse per le imprese:

  • attribuzione alle autorità di vigilanza dei poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori: le imprese e il mondo delle professioni si attendono equilibrio e prudenza e un apparato sanzionatorio ispirato a garantismo e prevedibilità delle punizioni;
  • adeguamento all’AI Act della normativa italiana vigente, inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento: il criterio di delega è una vastissima clausola aperta a tutte le necessarie modifiche ordinamentali, necessarie per la disciplina della organizzazione e le attività degli operatori economici, da includere nel perimetro delle previsioni dell’AI Act;
  • disciplina dei poteri ispettivi e di indagine, sanzioni e misure correttive di competenza delle autorità di vigilanza: le imprese hanno bisogno di conoscere in anticipo eventuali deroghe o eccezioni alla disciplina quadro delle sanzioni amministrative (legge n. 689/1981) nonché il prontuario analitico delle violazioni e delle rispettive sanzioni pecuniarie e di altra natura;
  • percorsi di alfabetizzazione e formazione per tutti: le imprese si attendono che le persone umane da assumere abbiano basi di conoscenze, esperienze e abilità derivanti da itinerari di approfondimenti predefiniti per tutti;
  • percorsi di alfabetizzazione e formazione per i professionisti: ordini, associazioni ed enti esponenziali di professionisti devono spendere nelle materie dell’IA e delle nuove tecnologie una percentuale significativi della pianificazione dei percorsi di aggiornamento;
  • equo compenso per i professionisti: la graduazione della remunerazione deve tenere conto delle agevolazioni e delle complicazioni apportate dall’ingaggio di un sistema di intelligenza artificiale; le imprese devono conoscere il tenore dei loro obblighi riferiti ai corrispettivi dell’attività professionale fruita;
  • potenziamento, all’interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze scientifichetecnologiche, ingegneristiche e matematichelegate alle discipline STEM, nonché artistiche: lo scostamento tra il sistema dell’istruzione e il mondo del lavoro deve essere repentinamente ricucito, colmando le lacune nella programmazione degli insegnamenti;
  • revisione corsi universitari, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), degli istituti tecnologici superiori(ITS Academy): l’accademia è collegata inscindibilmente all’attività di ricerca e sviluppo, poste a base della crescita del tessuto economico diffuso;
  • valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico: le imprese attendono iniziative e interventi strutturali per sviluppare idee e perseguire obiettivi di incremento del know how necessario per la presenza efficace nel mercato;
  • disciplina dell’attività di polizia: le imprese devono sapere in anticipo come e quanto l’intelligenza artificiale sarà protagonista nelle attività di indagini relative all’accertamento e repressione di illeciti penali, con eventuali effetti a cascata sull’accertamento e repressione di illeciti amministrativi paralleli a quelli penali.

Il secondo binario di deleghe (declinato nei commi 3, 4 e 5) sviluppa criteri e principi di delega relativi alla disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.
A fronte di tali parametri emergono aspetti di diretto impatto per le attività economiche, descritte nei seguenti termini:

  • inibitorie, rimozioni e sanzioni per contrastare la diffusione di contenuti generati illecitamente: il criterio di delega è molto ampio ed è idoneo a contenere elasticamente tutti i contenuti che hanno un valore per le imprese, perché, ad esempio, sono asset, beni immateriali o prodotti e servizi. L’obiettivo è dotare le imprese di strumenti, anche cautelari, finalizzati a bloccare la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, varando contestualmente un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
  • reati per violazioni della sicurezza con pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato: le imprese hanno un doppio interesse e cioè, da un lato, conoscere eventuali condizioni di liceità dell’attività aziendale (così da prevedere e realizzare condotte di Corporate Social Responsibility) e, dall’altro lato, conoscere quando l’attività altrui con utilizzo dell’IA implica una lesione ai loro danni. Le fattispecie di concreto pericolo, punite a titolo di dolo o di colpa, dovranno essere incentrate sull’omessa adozione o sull’omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale;
  • criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti: a riguardo di illeciti penali e di illeciti amministrativi, le persone e gli enti (in primis le imprese) devono conoscere fino a che punto sono tenute a rispondere, considerato il fatto che il dominio umano e il controllo dei sistemi di IA non sarà assoluto e residueranno spazi in cui detto controllo umano non sarà effettivo e nemmeno possibile. Il legislatore dovrà oculatamente regolare il regime soggettivo applicabile;
  • responsabilità civile e ripartizione dell’onere della prova: questo è l’ambito della responsabilità aquiliana per fatti che coinvolgono l’IA. Il legislatore dovrà decidere se sconfinare in una disciplina rasentante l’imputazione oggettiva (il che significa messa in conto dei danni a carico di fornitori e/o deployer) oppure se far rimanere senza responsabili taluni illeciti cagionati a mezzo delle e/o dalle IA (il che significa messa in conto dei danni alle vittime, senza possibilità di ristoro). Il legislatore potrà anche delineare sistemi, esclusivi o concorrenti, di indennizzo pubblico (alla stregua di un “fondo vittime dell’addestramento delle IA”);
  • indagini preliminari nel procedimento penale: la raccolta, l’analisi delle prove, dei riscontri e la formulazione di ipotesi investigative, spesso determinanti per la formulazione di capi di imputazione, vedranno la partecipazione delle IA. Fino a che punto potranno spingersi è oggetto delle disposizioni che il governo è delegato a scrivere;
  • coordinamento e razionalizzazione del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nuove risorse per l’Avviso “Training voucher Fondoprofessioni”

Fondoprofessioni – con un comunicato stampa del 24 settembre 2025 – ha informato che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il rifinanziamento dell’Avviso a catalogo 02/25 con uno stanziamento aggiuntivo pari ad € 400.000 (pertanto, la dotazione complessiva dell’Avviso sale ad € 2.100.000).
L’Avviso in specie consente:

  • agli Studi/Aziende di accrescere le competenze dei dipendenti e la propria competitività, attraverso la partecipazione a corsi finanziati, autorizzati dal Fondo e subito disponibili;
  • anche alle strutture di micro-piccola dimensione di accedere facilmente alle risorse per la formazione, favorendo un processo di crescita delle risorse umane e un miglioramento qualitativo del servizio erogato, in base ai propri bisogni.

I destinatari dei piani formativi ammissibili sono i dipendenti con contratto a tempo determinato/indeterminato o di apprendistato, provenienti dalle aziende e studi professionali aderenti al fondo.
I dipendenti delle aziende e studi professionali possono contare su una ampia programmazione di corsi a catalogo, per potenziare le proprie competenze in linea con l’attività svolta.
L’Ente proponente è la singola azienda e studio professionale che richiede contributi per la partecipazione del proprio personale ai corsi presenti all’interno di cataloghi formativi approvati dal Fondo, scegliendo tra le iniziative programmate.
Nel presente Avviso, l’Ente proponente coincide con l’Ente beneficiario.
L’ente proponente deve essere regolarmente aderente a Fondoprofessioni, attraverso la destinazione del contributo di cui all’art. 12, legge n. 160/1975, prima dell’avvio dell’attività formativa. Il Fondo non erogherà risorse in mancanza dei suddetti requisiti.
I datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali e aderiscono integralmente alla bilateralità possono chiedere ad Ebipro, Ente bilaterale di settore, il rimborso del 100% della retribuzione dei dipendenti in formazione, fino a un massimo di 40 ore annue a dipendente, nel caso di partecipazione ai piani formativi finanziati tramite Fondoprofessioni.
L’ente attuatore è inteso come il titolare del catalogo formativo accreditato. Tutti i cataloghi formativi dell’ente attuatore presentati e le eventuali integrazioni mensili di corsi, sono oggetto di valutazione qualitativa di conformità da parte di una Commissione, con successiva comunicazione/pubblicazione degli esiti da parte del Fondo.
L’ente proponente, accedendo alla piattaforma informatica di Fondoprofessioni, sceglie il corso a catalogo accreditato di proprio interesse, caricando la domanda di finanziamento unitamente ai documenti d’identità del rappresentante legale e del dipendente.
Con la sottoscrizione della domanda di finanziamento, l’ente proponente aderisce anche all’accordo quadro per la condivisione dei piani formativi a catalogo, consultabile sul sito www.fondoprofessioni.it.
L’ente attuatore, ricevuta la richiesta dell’ente proponente, provvede con gli adempimenti di condivisione con le parti sociali di cui all’accordo quadro per la condivisione dei piani formativi.
L’ente attuatore verifica la correttezza e la completezza della documentazione, procederà con la successiva trasmissione al fondo, mediante la piattaforma informatica.
La domanda dovrà pervenire al fondo almeno sette giorni prima dell’inizio dell’attività formativa scelta, pena l’inammissibilità della stessa.
Le domande di finanziamento saranno esaminate in base all’ordine cronologico di arrivo e saranno ritenute ammissibili se presentano tutta la documentazione richiesta, inviata nei tempi e nelle modalità indicate.
Le domande non compilate correttamente e carenti anche solo di uno dei documenti indicati saranno ritenute inammissibili.
Inoltre, in tale fase, sempre ai fini dell’ammissibilità, viene verificato quanto risultante dal Registro Nazionale Aiuti di Stato, per accertare la compatibilità dell’importo richiesto al Fondo dall’azienda e studio professionale.
Le domande ammissibili avranno accesso al finanziamento, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, secondo una logica a sportello.
In particolare, le domande di finanziamento saranno deliberate in delega dalla Presidenza, con cadenza almeno settimanale.
Non sarà riconosciuto alcun contributo per la partecipazione ad attività formative svolte in data antecedente a quella di concessione.
Per ognuna delle domande deliberate, il fondo provvederà con la registrazione dell’importo concesso all’interno del Registro nazionale aiuti di Stato.
La partecipazione alle attività formative dovrà concludersi entro i dodici mesi dalla data della ratifica del C.d.A., pena la revoca del contributo.
L’ente attuatore si impegna ad aggiornare puntualmente i dati presenti all’interno della piattaforma informatica, così come il registro didattico e il calendario dei corsi a catalogo.
L’ente attuatore, in caso di raggiungimento delle ore di frequenza minima prevista, dovrà rilasciare una attestazione degli apprendimenti, trasparente e spendibile, previa idonea attività di registrazione delle presenze e valutazione degli esiti formativi.
L’ente proponente, accedendo alla piattaforma informatica di Fondoprofessioni, carica la richiesta di erogazione saldo, allegando la prevista documentazione e l’attestazione del costo sostenuto.
L’ente attuatore, ricevuta la rendicontazione dell’Ente proponente, ne verifica la completezza/correttezza e allega la documentazione di propria pertinenza, procedendo con la successiva trasmissione al Fondo entro i novanta giorni successivi la data di conclusione delle attività formative. In difetto di adempimento, il Fondo procederà con la revoca del contributo.
Il fondo potrà richiedere integrazioni, in forma scritta, all’Ente attuatore entro massimo sessanta giorni successivi la ricezione della documentazione. A seguire, l’Ente attuatore avrà massimo trenta giorni dalla ricezione della richiesta di Fondoprofessioni, per procedere con l’invio delle integrazioni, pena revoca del finanziamento.
Il contributo sarà erogato entro massimo 90 giorni successivi la data di ricezione del rendiconto.
È prevista la compilazione di tutti i documenti e dei dati presenti all’interno della piattaforma informatica di Fondoprofessioni, per una puntuale attività di monitoraggio rispetto ai piani/progetti formativi e sui beneficiari/partecipanti coinvolti.
Il fondo effettua le verifiche tramite revisori legali:

  • in itinere, per accertare l’effettiva realizzazione delle attività e il loro regolare svolgimento, attraverso visite ispettive;
  • ex post, per verificare la rendicontazione del piano formativo e definire il relativo importo riconosciuto.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Sgravio contributivo per le attività nelle zone montane: le disposizioni entrate in vigore dal 20 settembre 2025

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2025, n. 218 è stata pubblicata la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”.
Da un punto di vista lavoristico, si segnalano le misure declinate nell’art. 26 (declinato “Misure per l’agevolazione del lavoro agile nei comuni montani”).
La misura in specie riconosce l’esonero nella misura del 100% della quota di contributi a carico dei datori di lavoro, per il quinquennio 2026-2030, a condizione che essi promuovano il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa.
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (la norma non richiede nuove assunzioni), nel rispetto di tre requisiti fondamentali:

  1. carattere anagrafico: il lavoratore non deve aver compiuto 41 anni di età al momento dell’entrata in vigore della legge;
  2. natura territoriale e funzionale: il dipendente deve svolgere stabilmente la propria attività in modalità agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
  3. contrasto allo spopolamento: il lavoratore trasferisca la propria abitazione principale e il domicilio stabile da un comune non montano al comune montano interessato.

L’esonero contributivo in specie si caratterizza per una struttura progressivamente decrescente rispetto all’anno di fruizione, che riflette l’intento del legislatore di fornire un impulso iniziale forte, seguito da un graduale rientro verso le condizioni ordinarie al termine del quinquennio.
Per il biennio 2026-2027, l’esonero copre integralmente i contributi previdenziali dovuti, fino a un massimo di € 8.000 annui per ciascun lavoratore.
Nel biennio successivo 2028-2029, la percentuale di esonero si riduce al 50%, con un limite massimo di € 4.000 annui.
Infine, per l’anno 2030, l’agevolazione scende al 20% con un tetto di € 1.600.
L’importo massimo annuale deve essere riparametrato e applicato su base mensile. Il beneficio non si applica ai premi e ai contributi INAIL, mentre resta invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La disciplina prevede specifiche limitazioni nell’utilizzo dell’agevolazione. In primo luogo, l’incentivo non è cumulabile con l’agevolazione già esistente per i territori montani particolarmente svantaggiati, che prevede una riduzione del 75% dei contributi a carico dei datori di lavoro (art. 1, comma 45, legge 13 dicembre 2010, n. 220); nessuna particolare incompatibilità è invece prevista con altri esoneri o benefici contributivi vigenti.
L’attuazione della misura, inoltre, deve conformarsi al quadro normativo europeo sui cosiddetti aiuti “de minimis”.
Tale disciplina, articolata in base ai diversi settori economici di riferimento, trova la sua fonte primaria nel regolamento, che costituisce la normativa generale per l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Per quanto riguarda i settori specializzati, le specifiche disposizioni settoriali sono contenute nel regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 che disciplina gli aiuti “de minimis” nel comparto agricolo, e nel regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 che regola analoga materia per i settori della pesca e dell’acquacoltura.
L’operatività dell’esonero richiede l’adozione di due decreti attuativi. Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà definire, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’elenco dei comuni montani destinatari della misura nell’ambito della più generale classificazione dei comuni montani.
Tale decreto sarà successivamente aggiornato con cadenza almeno triennale per mantenere la classificazione sempre attuale.
Un decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, stabilirà invece i criteri e le modalità operative per la concessione dell’agevolazione, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma:

  • 18,5 milioni di euro nel 2026,
  • 21,8 milioni nel 2027,
  • 12,5 milioni nel 2028,
  • 10,9 milioni nel 2029,
  • 5,4 milioni nel 2030,
  • 0,7 milioni nel 2031.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Venerdì
10/10/2025
INPS lav.dom.Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedenteDatori di lavoro domesticoInps via telematica – Tramite Conctat Center – Bollettino Mav
Venerdì
10/10/2025
FondiFondo A. Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello PIA – BNL
Venerdì
10/10/2025
FondiFondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello C/01 BNL
Venerdì
10/10/2025
FondiFondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello PIA – BNL
Giovedì
16/10/2025
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Giovedì
16/10/2025
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Giovedì
16/10/2025
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Giovedì
16/10/2025
INPSVersamento contributo fondo di integrazione salarialeDatori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line – Denuncia Uniemens
Giovedì
16/10/2025
INPS ex EnpalsVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Giovedì
16/10/2025
IRPEFVersamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/10/2025
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/10/2025
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Giovedì
16/10/2025
INPGIVersamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratti di collaborazioneModello F24/Accise
Lunedì
20/10/2025
FondiPrevindapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Lunedì
20/10/2025
FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Lunedì
20/10/2025
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
27/10/2025
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricoleM.A.V. bancario – denuncia on line
Lunedì
27/10/2025
Mod.730Presentazione al CAF dipendenti o a professionista abilitato del modello 730 integrativoLavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, pensionati che hanno presentato il modello 730/2023 al sostituto d’imposta, CSF o professionista abilitatoPresentazione
Venerdì
31/10/2025
INPS ex EnpalsDenuncia contributiva mensile unificata (Uniemens)Aziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Venerdì
31/10/2025
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Venerdì
31/10/2025
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo di paga precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser
Venerdì
31/10/2025
Mod.770Trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello 770/2025Sostituto d’impostaTrasmissione telematica
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