Sismabonus acquisti: per la cessione del credito e lo sconto in fattura si chiude al 31/12

Fonte: MySolution

Con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 le agevolazioni “ordinarie” spettanti per gli interventi edilizi, incluso il c.d. “sismabonus acquisti” (comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013), possono essere fruite soltanto nella loro forma “naturale” di detrazioni IRPEF e IRPEF/IRES a scomputo in dichiarazione dall’imposta lorda sul reddito.

Per fruire delle opzioni “indirette” di cessione del credito o sconto in fattura, pertanto, i contribuenti dovranno affrettarsi al fine di addivenire al rogito entro il 31.12.2024. Così facendo sarà possibile “blindare, inoltre le maggiori aliquote agevolative previste.

A tal fine, si ricorda che le spese devono essere pagate entro il 31.12.2024 e non necessariamente deve essere utilizzato il bonifico bancario o postale (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31 luglio 2019, n. 660057, punto 1.5 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2020, n. 5).

SISMABONUS ACQUISTI
Disciplina vigente – rogiti fino al 31.12.2024Modifiche previste dal DdL di Bilancio 2025 (se confermate, operano per rogiti dal 1.1.2025)
Detrazione IRPEF/IRES nella misura del:75% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;85% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori.L’aliquota della detrazione sarà ridotta:In caso di abitazione principale:50% per le spese sostenute nel 202536% per le spese 2026-2027; In caso di unità immobiliare diversa da abitazione principale:36% spese sostenute nel 2025;30% spese 2026-27
Possibile optare per la cessione del credito o sconto in fatturaNon è possibile optare per la cessione del credito o sconto in fattura
10 quote annuali di pari importo (in passato 5)10 quote annuali di pari importo
La detrazione è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare (risultante nell’atto pubblico di compravendita), nel limite massimo di
€ 96.000

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