Stipendio più basso durante le ferie, per la Cassazione può essere legittimo

2 Luglio 2026, di Teresa Barone – PMI.it

Durante le ferie lo stipendio può essere più basso di quello ordinario senza violare il diritto al riposo, a una condizione: la riduzione non deve scoraggiare il lavoratore dal fruire delle ferie. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, fissando un criterio quantitativo dove prima operava solo un principio generale. In sintesi:

  • la Cassazione, con ordinanza n. 18529 dell’8 giugno 2026, ammette che la retribuzione delle ferie possa escludere alcune indennità variabili;
  • l’esclusione è legittima solo se la riduzione non ha effetto dissuasivo sul godimento delle ferie;
  • il confronto tra stipendio ordinario e feriale si effettua su base annua e non mensile;
  • le indennità legate stabilmente a mansioni e status professionale devono essere incluse nella paga delle ferie.

La retribuzione delle ferie può escludere alcune indennità variabili

La Cassazione conferma un principio ormai consolidato del diritto europeo: lo stipendio ordinario e la retribuzione delle ferie devono essere comparabili, senza obbligo di perfetta identità tra i due importi. L’esclusione di alcune voci variabili è quindi legittima quando non genera una riduzione idonea a disincentivare il riposo. Nel caso deciso con l’ordinanza n. 18529/2026 le voci escluse erano l’indennità di assenza dalla residenza e la parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale (IUP).

L’effetto dissuasivo e la soglia del taglio

Il criterio guida è l’effetto dissuasivo: una decurtazione è vietata quando è idonea a spingere il lavoratore a rinunciare alle ferie per non perdere reddito. La Corte non fissa una percentuale valida per tutti, però indica la direzione con il caso deciso: un’incidenza del 3,37% sulla retribuzione annua lorda è stata considerata troppo bassa per scoraggiare il riposo. La valutazione va condotta caso per caso, misurando quanto la parte esclusa incide sul totale.

Confronto tra stipendio e ferie fatto su base annua

La comparazione tra calcolo dello stipendio netto ordinario e feriale si effettua su orizzonti temporali omogenei. Poiché il lavoratore aveva chiesto le differenze su base annuale, la Corte ha stabilito che il raffronto andava fatto con la retribuzione annua e non con quella di un singolo mese. Il metodo di calcolo influenza l’esito: una voce che incide molto in un mese può diluirsi nell’arco dell’anno e scendere sotto la soglia rilevante.

Quali voci retributive spettano sempre durante le ferie

Il principio di fondo non cambia: le indennità legate in modo stabile e continuativo alle mansioni e allo status professionale del lavoratore vanno incluse nella retribuzione feriale. La novità dell’ordinanza n. 18529/2026 riguarda la verifica quantitativa dell’esclusione, non la natura delle voci, in linea con l’orientamento ribadito con la decisione n. 24988/2025.

La stessa Corte, in materia di buoni pasto e indennità durante le ferie, ha confermato che le componenti ordinarie della busta paga seguono il lavoratore anche nel periodo di riposo. Lo stesso criterio si applica alle giornate che i contratti collettivi equiparano alle ferie, come i permessi per le festività soppresse, dove la retribuzione segue il regime del riposo annuale.

Come capire se il taglio in busta paga è legittimo

Per valutare se una riduzione dello stipendio in ferie rispetta le regole servono tre controlli in sequenza, dalla natura della voce esclusa fino all’effetto sul reddito complessivo.

ControlloCome procedere
Natura della voce esclusaverificare se l’indennità è legata in modo stabile e continuativo alle mansioni; in tal caso, in linea di principio spetta anche durante le ferie
Incidenza economicacalcolare quanto la voce esclusa incide sulla retribuzione annua lorda, non sul singolo mese
Effetto dissuasivostabilire se la riduzione scoraggia la fruizione delle ferie; nel caso deciso dalla Cassazione un’incidenza del 3,37% annuo non ha superato questa soglia

Il metodo di calcolo cambia l’esito. Ipotizzando una retribuzione annua lorda di 26.700 euro e voci variabili escluse pari a circa 900 euro nell’anno, l’incidenza si ferma al 3,37%, sotto la soglia ritenuta non dissuasiva. Le stesse voci, osservate solo nelle giornate di ferie in cui non vengono corrisposte, fanno apparire quella parte di busta paga molto più leggera; misurate sull’intero anno tornano a essere una quota marginale del totale, ed è il confronto annuale a decidere la legittimità del taglio.

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