Tasse sul lavoro autonomo, guida completa alla riforma fiscale

28 Agosto 2025, 11:32, di Barbara Weisz

La riforma delle tasse sul lavoro autonomo ha disposto l’introduzione del principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito imponibile, analogamente a quanto già previsto per il lavoro dipendente.

L’articolo 5 del dlgs 192/2024 ha riscritto l’articolo 54 del TUIR distribuendo il suo contenuto negli articoli da 54 a 54-octies. Tra le altre novità della norma ci sono quelle in materia di esclusioni, plusvalenze e minusvalenze, trattamento fiscale dei rimborsi spese, ammortamenti e deducibilità di specifiche tipologie di costi. Ulteriori modifiche normative sono poi state previste dalla Legge di Bilancio 2025 e dal decreto fiscale 84/2025.

Vediamo dunque uno schema chiarificatore sulle diverse novità fiscali in tema di lavoro autonomo, alla luce della guida alle novità fiscali in materia di redditi da lavoro autonomo redatta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.

Onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo

Il principio di onnicomprensività è previsto dal comma 1 dell’articolo 54 del TUIR. Prevede che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sia costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Resta la regola in base alla quale le spese relative all’esecuzione di un incarico sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Ci sono voci che restano escluse dal reddito, ovvero:

  • contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
  • riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi: viene precisato che le somme incassate per il riaddebito dei costi per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito.

Spese a carico del committente e rimborsi

Non concorrono a formare il reddito le spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da quest’ultimo rimborsate, e di conseguenza non sono nemmeno deducibili. In pratica, «i rimborsi analitici diventano quindi del tutto irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, con conseguente indeducibilità delle spese sostenute dal lavoratore autonomo». Le spese che invece non vengono rimborsate dal committentesono deducibili a partire dalla data in cui:

  • il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, o a procedure estere equivalenti;
  • la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
  • il diritto alla riscossione del credito è stato prescritto.

C’è una semplificazione per i rimborsi spese di modesta entità, di importo non superiore a 2mila 500 euro. In questo caso, diventano deducibili se entro un anno dalla fatturazione il committente non abbia provveduto al rimborso. E si possono dedurre a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il periodo annuale dalla fatturazione. Se poi interviene un rimborso tardivo, le spese concorreranno alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui vengono percepite.

Il dl 84/2025, introducendo i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 54 del TUIR, scalfisce il principio di onnicomprensività a favore di fattispecie che vengono incluse tra i redditi di capitale (come gli interessi e gli altri proventi finanziari) o fra i redditi diversi.Rimborsi spese di trasferta

I rimborsi delle spese di trasferta

Regole specifiche sono previste per il rimborso delle spese di taxi, vitto e alloggio. Il comma 2-bis all’articolo 54 del TUIR prevede che queste somme concorrano alla formazione del reddito se pagate con strumenti non tracciabili. Anche la deducibilità, a fronte del mancato rimborso da parte del committente, è possibile solo a fronte di pagamenti tracciabili, ma solo per le trasferte all’interno del territorio dello Stato. Nel caso in cui le spese siano sostenute all’estero, la deducibilità è possibile anche senza pagamenti tracciabili.

Il principio di cassa

Per la corretta imputazione temporale dei componenti di reddito, si applica il principio di cassa. Ci sono alcune eccezioni, ad esempio relative ad ammortamenti, canoni di leasing, quote di TFR. E c’è una specie di deroga generale, contenuta sempre nell’articolo 54 del TUIR, per cui «il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente». Ora, per i compensi non soggetti a ritenuta non cambia nulla, ovvero resta invariato il normale principio di cassa per cui il periodo d’imposta è quello di effettiva percezione.

Se invece c’è una ritenuta, il punto è che viene effettuata al pagamento da parte del committente, quindi in un momento diverso da quello in cui la somma entra nella disponibilità del professionista. Di conseguenza, nel caso di bonifico eseguito negli ultimi giorni dell’esercizio, il momento della percezione del compenso da parte del professionista potrebbe non coincidere con quello rilevante per l’individuazione del periodo in cui il committente è tenuto a operare la ritenuta.

E’ il dettato normativo a risolvere la questione: il secondo periodo del comma 1 del nuovo articolo 54 prevede che le somme e i valori in genere, percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.

Plusvalenze e minusvalenze

Infine, ci sono novità in materia di plusvalenze e minusvalenze. Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, concorrono a formare il reddito se:

  • sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  • sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
  • i beni vengono destinati al consumo personale o familiare del professionista o a finalità estranee all’arte o professione.

Le minusvalenze invece sono deducibili solo se realizzate nei primi due casi sopra esposti. Ci sono situazioni specifiche in cui le plusvalenze e le minusvalenze ricadono fra i redditi diversi con imposta sostitutiva al 26%.

La circolare dettaglia infine tutte le regole e le percentuali di deducibilità per le spese relative a beni strumentali materiali e immateriali, prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, spese di rappresentanza, master e corsi di aggiornamento professionale, certificazione delle competenze.

Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d’imposta 2024, quindi vanno in dichiarazione quest’anno, con alcune eccezioni: sul rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si parte invece dal periodo d’imposta 2025. Per quanto riguarda invece la regola sull’imputazione del reddito al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo di ritenuta per il sostituto d’imposta, ha effetto anche per i periodi d’imposta antecedenti all 2024.

Il parere dei Consulenti del Lavoro

In generale, secondo i Consulenti del Lavoro, «nell’attuazione delle diverse modificazioni normative, entrate prevalentemente in vigore il 31 dicembre 2024, il legislatore ha omesso di garantire l’auspicabile coordinamento sistematico con la disciplina preesistente, lacuna che si è ulteriormente accentuata in occasione delle innovazioni apportate dalla legge di Bilancio 2025. Il complessivo assetto normativo, caratterizzato da illogici richiami normativi, ha generato più di una perplessità sia in dottrina che fra gli addetti ai lavori».

Carrello