2 Luglio 2025, di Teresa Barone – PMI.it
Tra le guide dell’Agenzia delle Entrate mirate a fornire ai cittadini tutte le informazioni relative ai bonus fiscali previsti per la dichiarazione dei redditi, un vademecum specifico è dedicato anche ai contributi previdenziali e assistenziali detraibili o deducibili nel 730/2025 o nel Modello Redditi PF.
Guida 2025 ai contributi agevolabili
La guida, aggiornata con le ultime novità normative e i documenti di prassi dell’AdE, offre chiarimenti e dettagli in merito a:
- contributi per il riscatto di laurea o ITS Academy dei familiari a carico (Rigo E8/E10, cod. 32);
- contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21);
- contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23);
- contributi ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Rigo E26, cod. 6);
- contributi dei lavoratori in quiescenza a casse di assistenza sanitaria con fini assistenziali (Rigo E26, cod. 13);
- contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali (Righi E27/E30);
- riscatto periodi non coperti da contribuzione (Rigo E56, cod. 1 – Sez. III C).
Per ogni categoria di contribuzione agevolabile sono indicati i riferimenti di legge, le novità di prassi, i requisiti e le condizioni da rispettare, gli importi massimi agevolabili, le modalità di compilazione (rigo e codici da utilizzare) e la tabella dei documenti da conservare.
Focus sui contributi previdenziali e assistenziali
Dal reddito complessivo, ai sensi dell’Art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR possono essere dedotte le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, così come i contributi volontari versati alla propria gestione previdenziale obbligatoria, indipendentemente dalla causa del versamento (es. contributi dei biologi all’ENPAB – Ris. 25/E del 03/03/2011). La deduzione è ammessa anche per i contributi versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (Circ. 50/E del 12/06/2002, risposta 3.4).
In base all’art. 36, comma 32, del D.L. 223/2006, i contributi sospesi per effetto di calamità pubbliche possono essere dedotti nei periodi in cui la sospensione è in vigore, se la legge già ne consente la deduzione, e – se non dedotti prima – possono essere portati in deduzione nell’anno del versamento (Circ. 28/E del 04/08/2006, par. 41).
Sono inoltre deducibili:
- i contributi versati alla Gestione Separata INPS, nella parte rimasta a carico del contribuente;
- i contributi agricoli unificati versati all’INPS – Gestione ex SCAU – per la propria posizione previdenziale e assistenziale (esclusa la quota riferita ai lavoratori dipendenti – Circ. 137 del 15/05/1997, risposta 4.2.1);
- i contributi facoltativi versati alla gestione di appartenenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi;
- i contributi per il riscatto dei periodi precedenti al 1° gennaio 2024, non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da altra contribuzione, equiparati a periodi lavorativi (art. 1, comma 126, Legge di Bilancio 2024);
- i contributi per il riscatto degli anni di laurea e degli ITS Academy, validi sia ai fini pensionistici che della buonuscita, per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto “fondo casalinghe”;
- i contributi versati per l’assicurazione obbligatoria INAIL riservata ai familiari per gli infortuni domestici (la cosiddetta “assicurazione casalinghe” – Circ. 48/E del 07/06/2002, risposta 1.7);
- i contributi intestati al coniuge defunto ma versati dal coniuge superstite alla relativa gestione previdenziale, se tali versamenti erano necessari per il riconoscimento della pensione.
Di contro, non sono deducibili:
- le somme versate all’INPS per eliminare il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e lavoro, o per regolarizzare periodi in cui tale divieto era in vigore (Circ. 24/E del 10/06/2004, risposta 7);
- i contributi SSN compresi nei premi RC auto (art. 12, comma 2-bis, D.L. 102/2013, convertito dalla L. 124/2013 – in vigore dal 2014);
- i contributi INPS versati alla Gestione Separata e rimasti a carico del titolare di un assegno di ricerca, non deducibili né da lui né dai familiari eventualmente a carico (Circ. 20/E del 13/05/2011, risposta 5.5);
- le tasse di iscrizione all’albo professionale;
- le somme relative a sanzioni e interessi moratori per violazioni contributive (Ris. 114/E del 28/04/2009);
- i contributi versati all’INPS dai titolari di impresa familiare agricola per i coadiutori, se poi rimborsati da questi ultimi al titolare, in assenza di una normativa esplicita sul diritto di rivalsa (Circ. 137/1997, 50/E/2002 e 15/E/2005).
In via eccezionale, i lavoratori che aderiscono al regime previsto dall’art. 6 del D.L. 113/2024 (convertito dalla L. 143/2024), relativo alla tassazione agevolata dei redditi dei frontalieri, possono detrarre il 20% dei contributi menzionati nell’art. 1, commi 237-239, della L. 213/2023. L’importo va indicato nel rigo M38 – colonna 3 della dichiarazione (“Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzioni svizzere”).
I contributi possono essere dedotti fino a concorrenza del reddito complessivo.
Documentazione da conservare
Tipologia | Documenti da conservare |
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Contributi versati da farmacisti, medici ecc. a gestioni separate | Ricevute bancarie/postali dei versamenti, modello F24 quietanzato |
Contributi versati alla Gestione Separata INPS e INAIL | Certificazione del sostituto d’imposta attestante i versamenti per le quote a carico del lavoratore |
Contributi agricoli unificati (INPS ex SCAU) | Ricevuta del versamento, anche tramite F24 quietanzato |
Contributi per collaboratori/coadiutori d’impresa familiare (non fiscalmente a carico) | Attestazione del titolare con indicazione del diritto di rivalsa e dell’importo versato |
Contributi volontari (riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione assicurativa, iscrizione volontaria Gestione Separata INPS) | Ricevute dei versamenti effettuati nel 2024, anche tramite F24 quietanzato |
Contributo INAIL per le casalinghe | Ricevuta del versamento |
Contributi intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite | Titolo di pagamento intestato al de cuius + ricevute di pagamento effettuato dal coniuge superstite, anche tramite F24 quietanzato |