Utenze immobile ad uso promiscuo: la deducibilità dei costi per il professionista

Fonte: MySolution

Alcuni professionisti utilizzano parte della propria abitazione per lo svolgimento dell’attività, in tale caso si parla di uso promiscuo dell’immobile che quindi è utilizzato sia per esigenze abitative personali che per la professione.

Da qui, potrebbero esserci dei dubbi in merito alla deducibilità dei costi delle bollette per utenze domestiche ai fini IRPEF e in merito alla detraibilità dell’IVA.

Ai fini IRPEF è necessario richiamare l’art. 54, comma 3, TUIR, che consente la deducibilità del costo al 50%:

“Le spese relative all’acquisto di beni mobili, diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non è superiore a un milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.”

Le stesse indicazioni dovrebbero valere anche se nella bolletta è indicato il solo codice fiscale del professionista e non anche la partita IVA; a sostegno di tale tesi basti pensare che nel modello AA9/12 per aprire la partita IVA, è necessario indicare il luogo di svolgimento dell’attività.

Per quanto riguarda la detrazione dell’IVA, entrano in gioco le indicazioni di cui alla circolare n. 328/1997, punto 3.2.

“In altri termini, come affermato in via generale, il contribuente dovrà effettuare una valutazione prospettica, in sede di acquisto, del futuro impiego dei beni e dei servizi, al fine di determinare in quale misura l’impiego stesso si collegherà ad operazioni soggette al tributo (o ad esse assimilate ai fini della detrazione) e in quale misura, invece, in operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta, in modo da calcolare in definitiva, la quota d’imposta detraibile.”

Dunque sarà detraibile l’IVA riconducibile a quella parte di consumi legati allo svolgimento dell’attività professionale.

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